Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17800 del 08/09/2016

Cassazione civile sez. VI, 08/09/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 08/09/2016), n.17800

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24204/2014 proposto da:

MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

P.P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avv.

GIUSEPPE CORRONCA, giusta procura in calce;

– resistente –

avverso la sentenza n. 131/2014 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI dei

30/04/2014, depositata i125/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/05/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;

udito l’Avvocato CORRONCA GIUSEPPE, difensore della parte

controricorrente, il quale chiede il rigetto del ricorso e concorda

con la relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte di appello di Cagliari, per quanto qui interessa, ha rigettato il gravame del Ministero della Salute e confermato la sentenza del Tribunale di Oristano che aveva accertato il diritto di P.P.P. all’indennizzo della L. n. 210 del 1992, ex art. 2, condannando l’Amministrazione al pagamento dei ratei maturati della prestazione con gli accessori dovuti per legge. La Corte territoriale pur ritenendo di poter esaminare d’ufficio la decadenza della citata L. n. 210, ex art. 3 – in assenza di una specifica eccezione dell’Amministrazione – ha poi escluso che questa fosse maturata. Sottolinea la Corte che i termini decorrono dal momento in cui l’avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno e, più nello specifico, da quando ha avuto contezza della riconducibilità della lesione alla trasfusione sopportata gravame e che nella specie non vi erano elementi da cui desumere che il ricorrente fosse a conoscenza di tale situazione prima del 2006 quando l’infezione era divenuta sintomatica e il P. si è sottoposto a specifici accertamenti. Per la cassazione della sentenza ricorre il Ministero della salute che articola due motivi con i quali denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 40e 41 c.p., art. 2697 c.c., artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e della L. n. 210 del 1992, art. 3, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. In particolare l’Amministrazione si duole del fatto che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che per tutto il periodo dal 1984 al 2006 il signor P., consapevole della positività al virus dell’epatite B, si era sottoposto a continui monitoraggi e non era verosimile che non conoscesse le cause del contagio peraltro divenute di comune conoscenza nei primi anni 1990. In tal modo la Corte avrebbe omesso di considerare che la prova della conoscenza delle cause del contagio poteva essere desunta presuntivamente da tali elementi di fatto. Per altro profilo, poi, avrebbe errato la Corte nel ritenere che la decadenza, introdotta dalla L. n. 238 del 1997, non fosse applicabile al caso in esame trattandosi di contagio avvenuto prima dell’entrata in vigore della legge. Le censure che per la loro connessione possono essere esaminate congiuntamente sono destituite di fondamento. In via generale va rammentato che: 1.- A norma della L. n. 210 del 1992, art. 3, comma 1, nel testo modificato della L. n. 238 del 1997, art. 1, comma 9, la domanda amministrativa per ottenere l’indennizzo deve essere presentata “nel termine di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali (…) dal momento in cui, sulla base delle documentazioni di cui ai commi 2 e 3, l’avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno”. 2.- La Corte Costituzionale nel ritenere legittima la disposizione che ha introdotto il temine di decadenza anche con riguardo alle patologie contratte in esito a trasfusioni ha chiarito che il termine di tre anni fissato dalla norma e decorrente “dal momento dell’acquisita conoscenza dell’esito dannoso dell’intervento terapeutico” non era talmente breve da frustrare la possibilità di esercizio del diritto alla prestazione e vanificare la previsione dell’indennizzo (cfr. Corte Cost. n. 342 del 2006). 3.- Ancora si è precisato che ove la prestazione indennitaria sia richiesta in relazione ad epatite post-trasfusionale contratta in epoca precedente all’entrata in vigore della L. n. 238 del 1997 – con la quale è stato esteso il termine decadenziale già previsto per i soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie – il termine decorre dal 28 luglio 1997, data di entrata in vigore della nuova disciplina (in questo senso le sezioni unite di questa Corte 22.7.2015 nn. 15352 e 15353 che hanno risolto il contrasto manifestatosi nell’ambito della sezione lavoro cfr. Cass. n. 10215 del 2014 e 13335 del 2014). 4.- La cronicizzazione dell’epatopatia post-trasfusionale non costituisce di per sè il requisito esclusivo per accedere ai benefici della legge di sostegno, ma con la malattia post trasfusionale deve coesistere la documentata consapevolezza, per l’assistito, dell’esistenza di un danno irreversibile (cfr. Cass. n. 837 del 2006 e più recentemente n. 27398 del 2013). 5.- Ai fini della decorrenza del termine, è decisiva la conoscenza da parte dell’interessato dell’esistenza di una patologia ascrivibile causalmente ad emotrasfusione dalla quale sia derivato un danno irreversibile che possa essere inquadrato – pur alla stregua di un mero canone di equivalenza e non già secondo un criterio di rigida corrispondenza tabellare – in una delle infermità classificate in una delle otto categorie di cui alla tabella B annessa al testo unico approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 (cfr. Cass. s.u. 8064 e 8065 del 2010, ord. sez. 6^ lav. n. 22706 del 2010 e n. 19811 del 2013). 6.- L’esistenza di una soglia minima di indennizzabilità comporta che il termine di decadenza di tre anni (dieci nell’ipotesi di infezione da HIV) di cui della cit. L. n. 210, art. 3, comma 1, comincia da decorrere dal momento della consapevolezza, da parte di chi chiede l’indennizzo, del superamento della soglia (Cass. s.u. nn. 8064 e 8065 del 2010 cit.). La Corte territoriale si è attenuta a tali principi e, con accertamento in fatto non censurabile in questa sede, ha verificato che l’epatite B è rimasta silente fino al 2006 quando, manifestatasi, ha richiesto accertamenti specifici sulla funzionalità del fegato dai quali è scaturita la consapevolezza della connessione causale tra le trasfusioni e la malattia. Così facendo non solo non è incorsa in alcuna violazione dell’onere probatorio ma ha, correttamente, posto a fondamento della sua decisione le risultanze probatorie acquisite dalle quali ha tratto il convincimento che prima del 2006 il P. non avesse contezza dell’esistenza di un danno irreversibile da collegare alle trasfusioni sopportate. In conclusione il ricorso manifestamente infondato deve essere rigettato e le spese, liquidate in dispositivo vanno poste a carico dell’Amministrazione soccombente.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 2500,00 per compensi professionali, Euro 100,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie. Accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2016

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