Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17800 del 07/08/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 17800 Anno 2014
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: DE CHIARA CARLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BANCA NUOVA s.p.a. (c.f. 0058890815), in persona del
vice presidente del consiglio di amministrazione avv.
Luigi Sciarrino, rappresentata e difesa, per procura
speciale in calce al ricorso, dall’avv. Ugo Tasquier
(c.f. TSQGU040E08G2730) ed elett.te dom.ta presso lo
studio dell’avv. Marco Martinelli in Roma, Via E. Gianturco n. l

2014

– ricorrente contro

Data pubblicazione: 07/08/2014

DERELITTO Pietro, rappresentato e difeso, per procura
speciale a margine del controricorso, dall’avv. Giuseppe Inzerillo (c.f. NZRGPP61P23G273A) ed elett.te dom.to
presso lo studio dell’avv. Giorgia Marsicano in Roma,

– controricorrente

avverso la sentenza n. 221/2008 della Corte d’appello
di Genova depositata il 21 febbraio 2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 28 aprile 2014 dal Consigliere dott. Carlo
DE CHIARA;
udito per la ricorrente l’avv. Paolo LORIA, per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Lucio CAPASSO, che ha concluso per
l’inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell’ambito di un più vasto contenzioso relativo,
tra l’altro, alla circolazione di un assegno tratto sul
Banco di Sicilia e negoziato presso la Banca del Popolo
s.c. a r.l. – successivamente denominata Banca Nuova
s.p.a – la Corte d’appello di Genova ha rigettato, in
particolare, il gravame proposto dalla Banca Nuova nei
confronti del sig. Pietro Derelitto – che quell’aSsegno
aveva versato per l’incasso sul proprio conto corrente
presso di essa – avverso il rigetto della domanda di

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Viale delle Milizie n. 96

rimborso di quanto era stata condannata a pagare al
Banco di Sicilia per aver negoziato il titolo che presentava evidenti abrasioni. La Corte ha condiviso la
tesi del giudice di primo grado, secondo cui la domanda

responsabilità aquiliana, era da rigettare in quanto la
negligenza del presentatore non poteva ritenersi causalmente collegata con il danno subito dalla banca
trattaria, per evitare il quale sarebbe stato sufficiente che l’assegno venisse rifiutato, al momento della presentazione allo sportello, dalla banca negoziatrice; dal che derivava «l’assorbimento della rilevanza
causale» del comportamento negligente del Derelitto «in
quella, prevalente, della banca negoziatrice».
La Banca Nuova ha proposto ricorso per cassazione
con due motivi di censura, illustrati anche con memoria. Il sig. Derelitto si è difeso con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l. – Il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia vizio di motivazione, è inammissibile per difetto
della «chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero [del]le ragioni per le quali la
dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione», ai sensi dell’art.

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nei confronti del Derelitto, basata su un’ipotesi di

366 bis c.p.c. (qui applicabile ratione temporis, risalendo la sentenza impugnata a data anteriore
all’entrata in vigore della 1. 18 giugno 2009, n. 69,
che l’ha abrogato), il quale impone, come requisito

diritto) che circoscriva puntualmente i limiti della
censura, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della
sua ammissibilità (per tutte, Cass. Sez. Un.
20603/2007).
2. – Con il secondo motivo, denunciando violazione
e falsa applicazione dell’art. 2043, in relazione agli
artt. 1829, 1857 e 2033, c.c., si sostiene che il rimborso spettava alla ricorrente a titolo di indebito oggettivo, dato che l’annotazione nel conto corrente bancario di un credito verso un terzo si presume fatta con
la clausola “salvo incasso” in difetto di una diversa
volontà delle parti; sicché, una volta accertata
l’illegittimità del pagamento di quel titolo, la banca
aveva il diritto di addebitare al correntista il relativo importo.
2.1. – Il motivo è inammissibile perché solleva
una questione nuova, non dedotta in grado di appello.
3. – L’inammissibilità di entrambi i motivi di
censura comporta l’inammissibilità del ricorso.

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formale, un momento di sintesi (omologo del quesito di

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e con-

in e 2.200,00, di cui e 2.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma il del 28 aprile 2014.

danna la ricorrente alle spese processuali, liquidate

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