Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17800 del 03/07/2019

Cassazione civile sez. I, 03/07/2019, (ud. 18/04/2019, dep. 03/07/2019), n.17800

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29097/2014 proposto da:

R.E., elettivamente domiciliata in Roma Via Ludovisi n. 35,

presso lo studio dell’avvocato Lauro Massimo, rappresentata e difesa

dall’avvocato Migliaccio Benedetto, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Curatela del Fallimento (OMISSIS) S.p.a., in persona dei curatori

Dott. M.U., Dott.ssa E.S. e avv. P.L.,

elettivamente domiciliata in Roma Via L. Spallanzani n. 22, presso

lo studio dell’avvocato Proto Massimo, rappresentato e difeso

dall’avvocato Bocchini Roberto, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 1022/2014 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato

il 10/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/04/2019 dal cons., Dott. FIDANZIA ANDREA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto depositato il 10 novembre 2014 il Tribunale di Napoli ha rigettato l’opposizione ex art. 98 L. Fall. proposta da R.E. avverso il decreto con cui il G.D. dello stesso Tribunale, nel dichiarare esecutivo lo stato passivo del fallimento della società (OMISSIS) s.p.a., aveva escluso il credito per l’importo di circa Euro 90.000,00, richiesto a titolo di corrispettivo per l’attività svolta quale commercialista e revisore contabile della società poi fallita.

Il Tribunale di Napoli ha rilevato che l’opponente non avesse fornito prova di aver ricevuto incarichi dalla predetta società con idonea documentazione opponibile al fallimento. In particolare, il contratto di consulenza fiscale e commerciale esibito, peraltro privo di data certa, era stato comunque stipulato con la (OMISSIS) s.r.l., nè poteva ritenersi verificata una successione nel rapporto contrattuale per effetto della cessione del ramo d’azienda alla società poi fallita, a norma dell’art. 2558 c.c., trattandosi di un rapporto avente carattere personale e natura fiduciaria, nè era stato instaurato un nuovo rapporto con la fallita.

Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione R.E. affidandolo a tre motivi.

La curatela non si è costituita in giudizio con controricorso, limitatandosi a depositare la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.(che è quindi inammissibile, come statuito da questa Corte con sentenza n. 27140/2017).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo R.E. ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., in relazione all’art. 99 L. Fall., artt. 2697 e 2698 c.c., art. 116 c.p.c., art. 111 Cost., nonchè dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per difetto, insufficienza e contraddittorietà di motivazione su punti decisivi della controversia.

Lamenta la ricorrente che la Curatela non ha contestato l’effettivo svolgimento della prestazione – che trova riscontro nelle scritture contabili della fallita, nella relazione di ammissione al concordato, nei riscontri eseguiti dall’attestatore – ma solo l’opponibilità della scrittura privata esibita per mancanza di data certa.

Rileva che crediti vantati da altri istanti sono stati ammessi al passivo dal G.D., su conforme parere del curatore, nonostante la rilevata mancanza di data certa, con conseguente contraddittorietà del decreto rispetto a quanto deciso in sede monocratica.

2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 99 L. Fall., art. 183 c.p.c., art. 111 Cost., nonchè dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per difetto, insufficienza e contraddittorietà di motivazione su punti decisivi della controversia.

Lamenta la ricorrente che la Curatela, nel sollevare l’eccezione di inadempimento, non ha contestato la sussistenza del rapporto. In ogni caso, la ricorrente ha provato l’infondatezza dell’eccezione di inadempimento con una corposa documentazione che non è stata oggetto di esame nel decreto impugnato.

Si duole, in proposito, la ricorrente, che l’eccezione di inadempimento – sollevata dal curatore a mò di clausola di stile in sede di verifica dello stato passivo – è stata arricchita di contenuti solo in sede di costituzione nel giudizio di opposizione ex art. 98 L. Fall., con conseguente necessità della stessa ricorrente di dover contrastare le allegazioni introdotte per la prima volta dalla Curatela.

Il Tribunale, nel non esaminare la documentazione successivamente prodotta dalla ricorrente (pur in difetto della concessione all’uopo di un apposito termine) per paralizzare l’eccezione della Curatela, ha interpretato l’art. 99 L. Fall. in maniera da violare il principio di parità tra le parti sancito dall’art. 111 Cost..

3. Con il terzo motivo è stato dedotto il difetto, l’insufficienza e la contraddittorietà di motivazione su punti decisivi della controversia.

Lamenta la ricorrente che il decreto impugnato ha omesso di motivare o comunque ha motivato contraddittoriamente rispetto alle oggettive risultanze documentali in ordine all’attività di consulenza svolta dalla medesima in favore della società poi fallita, le cui attività illecite contestate dalla Guardia di Finanza non sono in alcun modo ascrivibili alla stessa ricorrente.

2. Tutti e tre i motivi, da esaminare unitariamente in relazione alla connessione delle questioni trattate, sono in parte infondati ed in parte inammissibili.

Va preliminarmente osservato che il decreto con cui il Tribunale di Napoli ha rigettato l’opposizione proposta ex art. 98 L. Fall. dalla Dott.ssa R. si è fondato, in primo luogo, sulla mancanza di data certa dei documenti esibiti dalla ricorrente per provare il conferimento dell’incarico di consulenza contabile asseritamente svolto in favore della fallita nonchè il corrispettivo pattuito.

E’ stato, inoltre, evidenziato il mancato subentro della società fallita, a seguito della cessione di ramo d’azienda, nel rapporto di consulenza instaurato dalla ricorrente con la (OMISSIS) s.r.l. (in ragione della natura personale e fiduciaria di tale incarico), e, l’inadempimento della ricorrente nello svolgimento dell’incarico, in relazione al quale il Collegio ha fornito un’argomentazione solo ad abundantiam, dopo aver già affermato l’infondatezza dell’opposizione. Ciò può evincersi dall’espressione “restando assorbita ogni altra eccezione pure proposta dalle parti, prima fra tutte quella di inadempimento…”.

Non vi è dubbio che la parte del decreto del Tribunale di Napoli che ha affrontato la questione della data certa sia stata censurata dalla ricorrente con deduzioni palesemente inconferenti rispetto a tale tematica.

In proposito, costituisce un principio connaturato alla struttura del giudizio di verificazione dello stato passivo che affinchè venga accertato il diritto del creditore al riparto, non è sufficiente che il titolo su cui si fonda il credito sia valido, occorrendo, altresì, che sia opponibile alla massa dei creditori perchè anteriore al fallimento. Tale caratteristica è conferita al documento che contiene il titolo dalla certezza della data, che sussiste al ricorrere degli atti o fatti indicati dall’art. 2704 c.c..

La ricorrente non ha avuto neppure cura di indicare gli eventuali elementi da cui emergerebbe, a suo dire, la data certa del documento esibito, limitandosi ad invocare una sorta di disparità di trattamento tra il suo credito e quello di altri creditori istanti, che sarebbero stati comunque asseritamente ammessi dal G.D. al passivo nonostante il difetto di data certa del loro titolo.

Viene, inoltre, apoditticamente invocata una contraddittorietà della motivazione – deduzione già da inammissibile a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per effetto della riforma del 2012 – sul rilievo della contraddittorietà tra i criteri seguiti dal G.D. e dal Collegio in sede di opposizione ex art. 98 L. Fall.(contraddittorietà quindi che non riguarda la motivazione del decreto impugnato, ma la differenza dei criteri applicati dal G.D. e dal Tribunale in sede di opposizione allo stato passivo).

Inoltre, la ricorrente ha invocato a fondamento della richiesta di ammissione del proprio credito elementi (scritture contabili della fallita, riscontro del credito da parte dell’asseveratore nelle medesime scritture contabili) che non solo non sono opponibili alla curatela (vedi S.U. n. 4213 del 20/02/2013; n. 11017 del 9/05/2013; n. 18682 del 27/07/2017), ma rispetto ai quali non si è neppure invocata la data certa.

Va, inoltre, osservato che tutte le altre censure finalizzate a dimostrare la sussistenza del credito della ricorrente ed a paralizzare l’eccezione d’inadempimento sollevata dal Curatore (quest’ultime formulate nel secondo e nel terzo motivo), oltre ad essere assorbite dalla circostanza che, come sopra evidenziato, il decreto impugnato ha argomentato sull’inadempimento della ricorrente solo ad abundantiam dopo aver già respinto l’opposizione per mancanza di data certa dei documenti su cui era fondato il credito, presentano comunque profili di inammissibilità in relazione a come sono state articolate. E’ stata, infatti, invocata l’insufficienza e contraddittorietà della motivazione, vizi non più denunciabili in cassazione a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, operata dal D.L. n. 83 del 2012, oltre ad essere stata invocata una rilettura del materiale probatorio esaminato dai giudici di merito, non consentita in sede di legittimità.

Il rigetto del ricorso non comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, non essendosi la curatela costituita in giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2019

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