Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1780 del 28/01/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 1780 Anno 2014
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: NOBILE VITTORIO

SENTENZA

sul ricorso 21477-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

3551

RANERI SUSANNA;
– intimata –

Nonché da:

Data pubblicazione: 28/01/2014

RANERI SUSANNA C.F. RNRSNN75S65H501X, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA RENO 21, presso lo studio
dell’avvocato RIZZO ROBERTO, che la rappresenta e
difende giusta delega in atti;
-contrari corrente e ricorrente incidentale contro

POSTE ITALIANE S.P.A.;
– intimata –

avverso la sentenza n. 3143/2007 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 14/09/2007, r.g.n. 8414/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/12/2013 dal Consigliere Dott. VITTORIO
NOBILE;
udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega FIORILLO
LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
per: a nuovo ruolo per la pendenza della questione di
legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di
VELLETRI art. 32 collegato lavoro.

al%

R.G. 21477/2008
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 21232/2003 il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma,
in accoglimento della domanda proposta da Susanna Raneri nei confronti della

lavoro di lavoro intercorso tra le parti dal 7-7-1998 al 30-9-1998, per “necessità
di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie”, con la
conseguente sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato dal 7-7-98 e
condannava la società a pagare alla Raneri le retribuzioni maturate dal 14-102002.
La società proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la
riforma con il rigetto della domanda di controparte.
La Raneri si costituiva e resisteva al gravame.
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata il 14-9-2007, in
parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava l’illegittimità del
secondo contratto a tempo determinato stipulato tra le parti (“per esigenze
eccezionali” ex art. 8 ceni 1994 come integrato dall’acc. 25-9-97 e succ.) il 35-1999, avente termine il 31-5-1999, con la conseguente sussistenza di un
rapporto a tempo indeterminato dal 3-5-99, ritenendo, nel contempo,
insussistente nella fattispecie il risarcimento del danno, essendo avvenuta la
costituzione in mora del debitore (14-10-2002) oltre il triennio dalla cessazione
del rapporto di lavoro (termine ritenuto congruo “nel contesto della valutazione
presuntiva della riconducibilità del danno al comportamento datoriale
colpevole”).

1

s.,p.. Poste Italiane, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di

Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con quattro
motivi.
La Raneri ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale
con nove motivi, depositando da ultimo memoria ex art. 378 c.p.c..

Ciò posto, riuniti preliminarmente i ricorsi avverso la stessa sentenza ex
art. 335 c.p.c.., va rilevato che con il primo motivo la ricorrente principale
censura l’impugnata sentenza nella parte in cui ha respinto l’eccezione di
risoluzione del rapporto per mutuo consenso tacito, nonostante la mancanza di
una qualsiasi manifestazione di interesse alla funzionalità di fatto del rapporto,
per un apprezzabile lasso di tempo anteriore alla proposizione della domanda e
la conseguente presunzione di estinzione del rapporto stesso, con onere, in
capo al lavoratore, di provare le circostanze atte a contrastare tale presunzione.
Il motivo è infondato.
Come questa Corte ha più volte affermato “nel giudizio instaurato ai fini
del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un
termine finale ormai scaduto, affinché possa configurarsi una risoluzione del
rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata — sulla base del
lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine,
nonché del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze
significative — una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre
definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo” (v. Cass. 10-11-2008 n.
26935, Cass. 28-9-2007 n. 20390, Cass. 17-12-2004 n. 23554, nonché da
ultimo Cass. 18-11-2010 n. 23319, Cass. 11-3-2011 n. 5887, Cass. 4-8-2011 n.
2

Infine il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.

16932). La mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto a
termine, quindi, “è di per sé insufficiente a ritenere sussistente una risoluzione
del rapporto per mutuo consenso” (v. da ultimo Cass. 15-11-2010 n. 23057,
Cass. 11-3-2011 n. 5887), mentre “grava sul datore di lavoro”, che eccepisca

volontà chiara e certa delle parti di volere porre definitivamente fine ad ogni
rapporto di lavoro” (v. Cass. 2-12-2002 n. 17070 e fra le altre da ultimo Cass.
1-2-2010n. 2279, Cass. 15-11-2010n. 23057, Cass. 11-3-2011 n. 5887).
Tale principio, del tutto conforme al dettato di cui agli art. 1372 e 1321
c.c., va ribadito anche in questa sede, così confermandosi l’indirizzo prevalente
ormai consolidato, basato in sostanza sulla necessaria valutazione dei
comportamenti e delle circostanze di fatto, idonei ad integrare una chiara
manifestazione consensuale tacita di volontà in ordine alla risoluzione del
rapporto, non essendo all’uopo sufficiente il semplice trascorrere del tempo e
neppure la mera mancanza, seppure prolungata, di operatività del rapporto.
Al riguardo, infatti, non può condividersi il diverso indirizzo che,
valorizza esclusivamente il “piano oggettivo” nel quadro di una presupposta
valutazione sociale “tipica”, fondata sull’art. 1372 primo comma cod. civ. e sui
principi di settore in materia di rapporto di lavoro subordinato (v. Cass. 6-72007 n. 15264 e da ultimo Cass. 5-6-2013 n. 14209).
In primo luogo la norma codicistica non prevede affatto una
valorizzazione esclusiva del mero “piano oggettivo” e neppure stabilisce una
sorta di “clausola generale” che consenta una siffatta valorizzazione.
Stabilendo che il contratto “non può essere sciolto che per mutuo consenso
o per cause ammesse dalla legge”, la norma richiede, anzi, chiaramente un
3

tale risoluzione, “l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la

”mutuo consenso”, che ben può esprimersi con una manifestazione negoziale
tacita, attraverso comportamenti significativi tenuti dalle parti, certamente

io

valutabili anche sul piano oggettivo, ma pur sempre necessariamente
concludenti, univoci e tali evidenziare una volontà risolutoria o, se si vuole (nel

definitivo disinteresse alla attuazione del rapporto (v. fra le altre Cass. 29-31995 n. 3753, Cass. 15-6-2001 n. 8106, Cass. 11-9-2003 n. 13370, circa la
necessità, comunque, che la durata della cessazione della funzionalità di fatto
del rapporto sia accompagnata da circostanze e modalità tali da evidenziare un
siffatto disinteresse).
In altre parole, non può prescindersi dal presupposto che la risoluzione per
mutuo consenso tacito costituisce pur sempre una manifestazione negoziale
che, in quanto tale, seppure tacita, non può essere configurata su un piano
esclusivamente oggettivo.
D’altra parte, il mero decorso del tempo e la mera inerzia del lavoratore
costituiscono un semplice fatto che, al di fuori delle ipotesi tipiche fissate dalla
legge, di per sé è irrilevante. Né può essere sufficiente al fine della risoluzione
del rapporto per mutuo consenso tacito la mera cessazione della funzionalità di
fatto del rapporto stesso, tanto più che nel rapporto di lavoro possono anche
intervenire numerose ipotesi di sospensione, previste dalla legge o derivanti
dalla volontà delle parti (v. fra le altre Cass. 7-7-1998 n. 6615).
Orbene nella fattispecie la Corte di merito, dopo aver richiamato la
giurisprudenza prevalente di legittimità, ha rilevato che “nella specie non è
ravvisabile alcuna risoluzione del contratto per mutuo consenso, poiché non
sussiste né il decorso di un lasso di tempo apprezzabile tra l’interruzione della
4

quadro di una crescente “oggettivazione” del contratto), un completo e

prestazione lavorativa e la domanda giudiziale (nella specie poco più di tre
anni), né altri precisi e gravi elementi da cui poter ritenere la comune volontà

ko

di risoluzione definitiva del rapporto”.
Tale accertamento di fatto, conforme ai principi sopra richiamati, risulta

Con il secondo e con il terzo motivo del ricorso principale la società
censura poi (sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione)
la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto la nullità del termine
apposto al contratto de quo in quanto stipulato (per “esigenze eccezionali…”)
oltre il termine ultimo fissato dagli accordi collettivi attuativi dell’acc. az. 259-1997 ed all’uopo sostiene la insussistenza di tale termine e la natura
meramente ricognitiva dei detti accordi.
I motivi sono infondati in base all’indirizzo ormai consolidato in materia
dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al
ceni del 2001 ed al d.lgs. n. 368 del 2001).
Al riguardo, sulla scia di Cass. S.U. 2-3-2006 n. 4588, è stato precisato
che “l’attribuzione alla contrattazione collettiva, ex art. 23 della legge n. 56 del
1987, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli
previsti dalla legge n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di
considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato
del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro
diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di
lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo
indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi
specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a
5

altresì congruamente motivato e resiste alla censura della ricorrente.

condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare
contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di

0

procedere ad assunzioni a tempo determinato” (v. Cass. 4-8-2008 n. 21063, v.
anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n.

contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi
vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste
dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale
in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato.” (v., fra le altre,
Cass. 4-8-2008 n. 21062, Cass. 23-8-2006 n. 18378).
In tale quadro, ove però, come nel caso di specie, un limite temporale sia
stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto
collettivo) la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione
del termine (v. fra le altre Cass. 23-8-2006 n. 18383, Cass. 14-4-2005 n. 7745,
Cass. 14-2-2004 n. 2866).
In particolare, quindi, come questa Corte ha costantemente affermato e
come va anche qui ribadito, “in materia di assunzioni a termine di dipendenti
postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8
del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo,
sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la
sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica
dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli
assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998;
ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine
cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo
6

14011). “Ne risulta, quindi, una sorta di “delega in bianco” a favore dei

derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi
contratti a tempo indeterminato, in forza dell’art. 1 della legge 18 aprile 1962

13,0

n. 230″ (v., fra le altre, Cass. 1-10-2007 n. 20608; Cass. 28-11-2008 n. 28450;
Cass. 4-8-2008 n- 21062; Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).

terzo motivo.
Con il quarto motivo la società, denunciando violazione degli artt. 1217 e
1233 c.c., lamenta che la Corte di merito non avrebbe svolto alcuna verifica in
ordine alla effettiva messa in mora del datore di lavoro e non avrebbe tenuto
“conto della possibilità che il lavoratore abbia anche espletato attività
lavorativa retribuita da terzi una volta cessato il rapporto di lavoro con la
società resistente”, disattendendo, peraltro, le richieste della società di ordine di
esibizione dei modelli 101 e 740 del lavoratore.
La ricorrente formula, quindi, il seguente quesito di diritto:

“Dica la

Suprema Corte se per il principio di corrispettività della prestazione, il
lavoratore — a seguito dell’accertamento giudiziale dell’illegittimità del
contratto a termine stipulato – ha diritto al pagamento delle retribuzioni
soltanto dalla data di riammissione in servizio, salvo che abbia costituito in
mora il datore di lavoro, offrendo espressamente la prestazione lavorativa nel
rispetto della disciplina di cui agli artt. 1206 e segg. cod. civ. “. Tale quesito
risulta del tutto generico e non pertinente rispetto alla fattispecie concreta, in
quanto si risolve nella enunciazione in astratto delle regole vigenti nella
materia, senza enucleare il momento di conflitto rispetto ad esse del concreto
accertamento operato dai giudici di merito (in tal senso v. fra le altre Cass. 4-12011 n. 80).
7

In applicazione di tali principi vanno pertanto respinti anche il secondo e il

Del resto, anche la esposizione del motivo risulta assolutamente generica
ed altresì inconferente con il decisum, in quanto si incentra nella doglianza

rold

circa la asserita mancanza di una verifica effettiva della messa in mora (senza
peraltro neppure riportare il contenuto della comunicazione che sarebbe stata

la sussistenza di un risarcimento del danno, per essere avvenuta la costituzione
in mora oltre il triennio dalla cessazione del rapporto, di guisa che la censura
risulta anche priva di interesse.
Così respinto il ricorso della società, va invece accolto in parte il ricorso
della Raneri, con il quale la lavoratrice, con nove motivi corredati da idonei
quesiti ex art. 366 bis c.p.c. (applicabile ratione temporis), sotto vari profili
(rispettivamente vizi di motivazione e violazione degli artt. 1226, 2729, 1218,
1223, 1225, 1227, 2697, 2094 e 2099 c.c., e 113, 114 e 432 c.p.c.) lamenta che
erroneamente e senza adeguata motivazione la Corte di merito ha respinto le
domande di natura risarcitoria, rilevando che nella specie il risarcimento
commisurato al citato triennio è insussistente.
Al riguardo osserva il Collegio che (a prescindere da ogni considerazione
sulla correttezza o meno della statuizione impugnata in base alla disciplina
previgente, sulla quale ovviamente sono incentrati i motivi di ricorso) nella
fattispecie è applicabile lo ius superveniens, rappresentato dall’art. 32 commi
5, 6 e 7 della legge 4-11-2010 n. 183, i quali dispongono che: “5. Nei casi di
conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di
lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva
nella misura compresa tra uni minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità

8

all’uopo inidonea), ignorando del tutto che la Corte d’appello ha escluso in toto

dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati
nell’art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

10

6. In presenza di contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o
aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più

tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine
nell’ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell’indennità fissata
dal comma 5 è ridotto alla metà.
7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione per tutti i
giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della
presente legge. Con riferimento a tali ultimi giudizi, ove necessario, ai soli fini
della determinazione della indennità di cui ai commi 5 e 6, il giudice fissa alle
parti un termine per l ‘eventuale integrazione della domanda e delle relative
eccezioni ed esercita i poteri istruttori ai sensi dell’art. 421 del codice di
procedura civile.”
Tale disciplina (v. fra le altre Cass. 31-1-2012 n. 1409, Cass. 29-2-2012 n.
3056), applicabile a tutti i giudizi pendenti, anche in grado di legittimità (v. già
Cass. Ord. 28-1-2011 n. 2112), alla luce della sentenza interpretativa di rigetto
della Corte Costituzionale n. 303 del 2011, è fondata sulla ratio legis diretta ad
“introdurre un criterio di liquidazione del danno di più agevole, certa ed
omogenea applicazione”, rispetto alle “obiettive incertezze verificatesi
nell’esperienza applicativa dei criteri di commisurazione del danno secondo la
legislazione previgente”.
La norma, che “non si limita a forfetizzare il risarcimento del danno
dovuto al lavoratore illegittimamente assunto a termine, ma, innanzitutto,
9

rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l’assunzione, anche a

assicura a quest’ultimo l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato”, in base ad una “interpretazione costituzionalmente orientata”
va intesa nel senso che “il danno forfetizzato dall’indennità in esame copre
soltanto il periodo cosiddetto “intermedio”, quello, cioè, che corre dalla

la conversione del rapporto”, con la conseguenza che a partire da tale sentenza
“è da ritenere che il datore di lavoro sia índefettibilmente obbligato a
riammettere in servizio il lavoratore e a corrispondergli, in ogni caso, le
retribuzioni dovute, anche in ipotesi di mancata riammissione effettiva”
(altrimenti risultando “completamente svuotata” la “tutela fondamentale della
conversione del rapporto in lavoro a tempo indeterminato”).
Nel contempo, sempre alla luce della citata pronuncia della Corte
Costituzionale, “il nuovo regime risarcitorio non ammette la detrazione
dell’aliunde perceptum. Sicché l’indennità onnicomprensiva assume una chiara
valenza sanzionatoria. Essa è dovuta in ogni caso, al limite anche in mancanza
di danno, per avere il lavoratore prontamente reperito un’altra occupazione”.
Peraltro, “la garanzia economica in questione non è né rigida, né
uniforme” e, “anche attraverso il ricorso ai criteri indicati dall’art. 8 della legge
n. 604 del 1966, consente di calibrare l’importo dell’indennità da liquidare in
relazione alle peculiarità delle singole vicende, come la durata del contratto a
tempo determinato (evocata dal criterio dell’anzianità lavorativa), la gravità
della violazione e la tempestività della reazione del lavoratore (sussumíbili
sotto l’indicatore del comportamento delle parti), lo sfruttamento di occasioni
di lavoro (e di guadagno) altrimenti inattingibili in caso di prosecuzione del
rapporto (riconducibile al parametro delle condizioni delle parti), nonché le
10

scadenza del termine fino alla sentenza che accerta la nullità di esso e dichiara

stesse dimensioni dell’impresa (immediatamente misurabili attraverso il
numero dei dipendenti”.

r.

Così interpretata, la nuova normativa, risultata “nell’insieme, adeguata a
realizzare un equilibrato componimento dei contrapposti interessi”, ha superato

artt. 3, 4, 11, 24, 101, 102, 111 e 117 primo comma della Costituzione.
Infine, è stata emanata la legge n. 92 del 28-6-2012 (in G.U. n. 153 del 37-2012), che all’art. 1 comma 13, con chiara norma di interpretazione autentica
(in senso conforme a quanto già affermato dalla Corte Costituzionale e da
questa Corte di legittimità), ha così disposto: “La disposizione di cui al comma
5 dell’art. 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, si interpreta nel senso che
l’indennità ivi prevista ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore,
comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo
compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il
quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro”.
Orbene la detta normativa, va applicata nel caso in esame, essendo questa
Corte investita al riguardo da validi e pertinenti motivi di ricorso (v. fra le altre
Cass. 1-10-2012 n. 16642).
Nella fattispecie, quindi, nei sensi e nei limiti del detto ius superveniens va
quindi accolto in parte il ricorso della Raneri, in tal modo risultando assorbita
ogni questione riguardante l’applicazione della normativa previgente, con la
conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione al ricorso
accolto e con rinvio per il riesame, sul punto, alla Corte di Appello di Roma, in
diversa composizione, la quale provvederà nella specie anche ai sensi di quanto

11

il giudizio di costituzionalità sotto i vari profili sollevati, con riferimento agli

disposto in rito dal comma 7 del citato art. 32, statuendo altresì sulle spese di
legittimità.
P .Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, accoglie nei sensi di

relazione al ricorso accolto, e rinvia, anche per le spese di legittimità, alla
Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.
Roma 5 dicembre 2013

cui in motivazione il ricorso incidentale, cassa l’impugnata sentenza in

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