Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1780 del 27/01/2020

Cassazione civile sez. I, 27/01/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 27/01/2020), n.1780

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25545/2018 proposto da:

B.M., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la Cancelleria

Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avvocato Antonio Almiento, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto n. 5982/2018 del TRIBUNALE di BARI, depositato il

01/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/11/2019 dal cons. Dott. TRICOMI LAURA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

B.M., nato in (OMISSIS), con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 impugnava dinanzi il Tribunale di Bari, con esito sfavorevole, il provvedimento di diniego della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale in tutte le sue forme.

Egli aveva riferito di essere fuggito a seguito di contrasti con lo zio per la proprietà della casa; dopo avere bruciato l’auto dello zio e di altri sarebbe stato arrestato e condannato a 15 anni di reclusione; aveva anche detto di essere fuggito dal carcere.

Il Tribunale non ha ritenuto credibile il narrato per genericità e contraddittorietà, dopo avere esaminato le dichiarazioni ed avere escluso l’idoneità dei fatti narrati ad integrare i presupposti per il riconoscimento del rifugio e della protezione sussidiaria ex art. 14 lett. a) e b) D.Lgs. cit.

Il Tribunale, quindi, a seguito della consultazione delle COI aggiornate al dicembre 2017 relative al (OMISSIS), ha osservato che la difficile situazione conseguente ad una prima fase di transizione seguita alle elezioni che avevano visto la sconfitta del dittatore J., si avviava verso una progressiva stabilizzazione ed una conquista dei diritti fondamentali, sicchè il Paese non appariva interessato all’attualità da una situazione di violenza indiscriminata ed ha denegato anche la protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c) D.Lgs. cit.

Infine ha respinto la richiesta di protezione umanitaria, rilevando che il ricorrente le sue problematiche di salute erano state risolte e non risultava l’integrazione nel territorio italiano.

Il richiedente propone ricorso articolato in cinque mezzi; il Ministero dell’Interno si è costituto solo al fine di partecipare all’eventuale udienza.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo si denuncia la nullità del decreto e/o del procedimento per omesso esame del ricorrente in violazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 251 del 2017, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8.

Il ricorrente lamenta la violazione del dovere di cooperazione officioso perchè, a suo parere, una volta fissata l’udienza D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis in assenza di video registrazione, il Tribunale avrebbe potuto ascoltarlo nuovamente.

Il motivo è infondato: non risulta che il ricorrente – come avrebbe potuto – abbia chiesto di essere sentito dal Tribunale ed a ciò sia seguito un rifiuto: tale incombente non era dovuto e alla fissazione dell’udienza non consegue automaticamente l’obbligo del giudice di fissare l’audizione (Cass. n. 5973 del 28/02/2019).

2. Con il secondo motivo si denuncia la nullità del decreto e/o del procedimento per (a) violazione del dovere officioso di acquisire informazioni e documenti rilevanti ex Cass. S.U. n. 27310/2008 ed D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8; (b) per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.

Il motivo è infondato: il Tribunale ha valutato – esaminando le fonti internazionali – la situazione del Paese di provenienza e la censura si traduce in una impropria sollecitazione del riesame del merito, senza che vengano dedotti la inammissibile.

Inoltre, la doglianza risulta essere assolutamente generica anche quanto alla mancata attivazione dei poteri officiosi del giudice investito della domanda di protezione e, per conseguenza, priva di decisività perchè non viene indicato quali siano le informazioni che, in concreto, avrebbero potuto determinare l’accoglimento del proprio ricorso (in tema, Cass. n. 2119 del 24/1/2019).

3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 14 riferito alla mancata concessione della protezione sussidiaria in ragione delle attuali condizioni socio/politiche del Paese di origine: la censura sembra riferirsi al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Il motivo è infondato per le ragioni già indicate per il secondo motivo.

4. Con il quarto motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 in merito al mancato riconoscimento della protezione umanitaria, non potendo essere rifiutato il permesso di soggiorno allo straniero, qualora ricorrano seri motivi di carattere umanitario, nonchè essendo vietata l’espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel suo Paese di origine o possa correre gravi rischi.

Il motivo è infondato.

La statuizione assunta, che fonda il diniego della protezione umanitaria sull’accertamento della mancanza di una specifica situazione di vulnerabilità personale, è conforme al principio secondo il quale, in materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Cass. S.U. n. 29459 del 13/11/2019; Cass. n. 4455 del 23/02/2018), posto che nello specifico non è stata nemmeno dedotta una qualche forma di integrazione in Italia.

A ciò va aggiunto che risulta dirimente il difetto di qualsivoglia allegazione individualizzante in punto di vulnerabilità non esaminata in fase di merito, senza che la insussistenza dei presupposti accertata dal giudice del merito – e sostanzialmente confermata dal ricorrente trovi una adeguata e puntuale replica nell’illustrazione del motivo di ricorso, formulato in termini generali.

5. Con il quinto motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, omesso esame del ricorrente in violazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 251 del 2017, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 per omesso esame del ricorrente.

Il motivo è infondato per le ragioni esposte in relazione al primo motivo.

6. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

In assenza di attività difensiva della parte intimata non si provvede sulle spese.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

P.Q.M.

– Rigetta il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2020

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