Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1780 del 24/01/2018
Civile Decr. Sez. 3 Num. 1780 Anno 2018
Presidente:
Relatore:
DECRETO
Ud.
sul ricorso 24600-2015 proposto da:
D’ALESSIO LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso lo studio
dell’avvocato SIMONETTA PARADISI, rappresentato e
difeso dagli avvocati ANTONIO BARBATO e ANTONIO
FRANCESCO ALBO giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti contro
UNICREDIT LEASING SPA (quale incorporante di FINECO
LEASING SPA), elettivamente domiciliato in ROMA, Via
Napoleone III n.28 presso lo studio dell’avv.
Roberto SARRA, rappresentato e difeso dall’avv.
Roberto GORIO giusta procura a margine del
2018
controricorso;
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– controricorrenti –
Nonché da:
Data pubblicazione: 24/01/2018
UNICREDIT LEASING SPA, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA NAPOLEONE III 28, presso lo studio
dell’avvocato ROBERTO SARRA, rappresentato e difeso
dall’avvocato ROBERTO GORIO;
– ricorrenti incidentali
–
D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 19/08/2015;
avverso la sentenza n. 926/2015 della CORTE
R.G.N. 24600/15.
IL PRESIDENTE
Letto l’atto di rinuncia depositato dall’ avv. Antonio Francesco Albo difensore del
ricorrente;
premesso che con il ricorso si impugnava la sentenza n. 926/15 emessa dalla Corte di
rilevato che la rinuncia depositata in sezione il 5/12/2017, è sottoscritta dalla parte
ricorrente D’Alessio Luigi e dal suo difensore avv. Antonio Francesco Albo;
che la stessa è stata notificata alla controricorrente FINECO Leasing SpA (ora Unicredit
Leasing SpA);
che in data 20/12/2017 la controricorrente FINECO Leasing SpA (ora Unicredit Leasing SpA)
ha depositato atto di accettazione in originale a firma del difensore Avv. Roberto Gorio;
ritenuto che la rinuncia e l’accettazione hanno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391
c.p.c.;
ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c. come
modificato con l’art. 15 del d.lgs. n. 40 del 2006;
ritenuto che non si deve provvedere sulle spese
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio.
Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e le
avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione
dell’adunanza o dell’udienza.
Appello di Brescia e depositata in data 19 agosto 2015;