Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 178 del 05/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 05/01/2017, (ud. 05/10/2016, dep.05/01/2017),  n. 178

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4832/2015 proposto da:

D.L., elettivamente domiciliato in Roma, Via Pompeo Ugonio n.

3, presso lo studio dell’Avvocato Gisella Pino, rappresentato e

difeso, per procura speciale a margine del ricorso, dall’Avvocato

Fausto Antonucci;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 64/2014 della Corte d’appello di Campobasso

depositato il 10 giugno 2014.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5

ottobre 2016 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;

udito l’Avvocato.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con ricorso depositato il 7 ottobre 2011 presso la Corte d’appello di Campobasso, D.L. chiedeva la condanna del Ministero della giustizia in relazione alla irragionevole durata di un procedimento scaturito da una sua denuncia querela del 5 maggio 2007, in ordine alla quale era stato adottato provvedimento di archiviazione in data 18 ottobre 2007, avverso il quale egli aveva proposto ricorso per cassazione depositato presso la cancelleria del GIP in data 11 dicembre 2007, deciso dalla Corte di cassazione con sentenza depositata il 3 marzo 2011;

che la Corte adita rigettava la domanda sul rilievo che la persona offesa dal reato può essere considerata parte, ai fini della equa riparazione, solo dopo la costituzione di parte civile nel procedimento penale, che, nella specie, non era avvenuta;

che avverso questo decreto il ricorrente ha proposto ricorso affidato a tre motivi;

che il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di numerose norme, dolendosi del fatto che, nonostante il procedimento avesse avuto una durata certamente irragionevole, la Corte d’appello ha rigettato la domanda, per di più condannandolo alle spese;

che con il secondo motivo il ricorrente deduce nullità del provvedimento e del procedimento, per nullità delle comunicazioni e notificazioni della decisione e del relativo procedimento;

con il terzo motivo il ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio, atteso che la legge non prevede che per la proposizione della opposizione all’archiviazione da parte della persona offesa debba essere previamente svolta la costituzione di parte civile e che, comunque, la detta costituzione non è consentita nella fase delle indagini preliminari;

che il ricorso è infondato, dovendosi confermare il pacifico orientamento di questa Corte che esclude la possibilità di indennizzare in favore della persona offesa il periodo di tempo trascorso prima della sua costituzione come parte civile;

che, in tal senso, si è affermato che, in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, per la persona offesa dal reato in quanto tale e per il querelante, che non si siano costituiti parte civile, il procedimento penale non può essere definito come una propria causa; ad essi, pertanto, non può essere direttamente e personalmente riconosciuto il diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all’art. 6, par. 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ai fini dell’equa riparazione prevista dalla citata L. n. 89 del 2001;

che da ciò consegue che la persona offesa dal reato, che al fine di conseguire il risarcimento del danno si sia costituita parte civile nel processo penale instaurato dal P.M. contro l’autore di detto reato, ha diritto alla ragionevole durata del processo, con le connesse conseguenze indennitarie in caso di violazione, soltanto a partire dal momento della costituzione di parte civile, senza che possa darsi alcun rilievo al fatto che essa persona offesa dal reato abbia, comunque, dovuto attendere lo sviluppo del procedimento per potersi costituire parte civile (Cass. n. 8291 del 2016; Cass. n. 19032 del 2005, Cass. n. 10303 del 2010; Cass. n. 5294 del 2012; Cass. n. 2842/2013; nello stesso senso, v. anche Cass. n. 13889 del 2003; Cass. n. 11480 del 2003; Cass. n. 4138 del 2003; Cass. n. 1405 del 2003; Cass. n. 996 del 2003); che, in particolare, il Collegio ritiene di dover dare continuità alle ampie e condivisibili argomentazioni di cui alla sentenza n. 14925 del 2015, la quale ha precisato che l’esercizio dell’azione civile in sede penale, realizzato mediante lo strumento della costituzione di parte civile, benchè consenta di far confluire detta azione nell’ambito del processo penale, tuttavia non implica l’incorporazione della causa civile in quella penale, e non travolge la differenza che esiste tra le parti dell’una e dell’altra causa;

che, a tal fine, deve ricordarsi che la causa penale concerne unicamente la pretesa punitiva dello Stato nei confronti di chi si assume essere autore di un fatto costituente reato, mentre quella civile ha per oggetto il diritto del privato al risarcimento del danno eventualmente cagionatogli da quel medesimo reato, con la conseguenza che, la persona offesa dal reato, quand’anche abbia svolto il ruolo di querelante, non può dirsi parte del giudizio penale; e che, viceversa, tale qualità compete al danneggiato che si sia costituito parte civile in relazione alla causa per risarcimento di danni che in tal modo si è innestata nel processo penale;

che, se è vero che diverse disposizioni del codice di procedura penale attribuiscono alla persona offesa anche un ruolo attivo nel processo penale, al punto che si è parlato di un’accusa privata, in posizione accessoria a quella pubblica e, per certi aspetti, con funzioni anche di sollecitazione e controllo sull’operato di quest’ultima, tuttavia resta il fatto che il processo penale, di per sè, non è volto ad accertare nessuna posizione di diritto o di soggezione facente capo alla persona offesa, la quale non può dunque essere assimilata ad una delle parti private di cui si occupano altre disposizioni del medesimo codice, posto che, il processo penale è pur sempre finalizzato unicamente all’esercizio dell’azione penale, di cui è solo titolare il pubblico ministero, onde i poteri e le facoltà che sono autonomamente riconosciuti alla persona offesa sin dalle indagini preliminari si risolvono in una mera anticipazione di quanto ad essa spetterà una volta che, ricorrendone le condizioni, abbia eventualmente formalizzato la costituzione di parte civile;

che tali considerazioni non appaiono destinate a subire modificazioni a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 212 del 2015, con il quale è stata data attuazione alla direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2012/29/UE del 25 ottobre 2012, che, pur avendo rafforzato la posizione della vittima del reato, anche in vista dell’esigenza di tutela di soggetti aventi difficoltà di comprensione della lingua italiana (cfr. l’introduzione dell’art. 143-bis c.p.p.) e pur avendo individuato specificamente una serie di elementi che debbano essere comunicati ovvero costituire oggetto di informazioni per la persona offesa (cfr. i novellati artt. 90-bis e 90- ter c.p.p.) non incide sulla conclusione circa l’impossibilità di attribuire la qualifica di parte del processo penale alla persona offesa prima della sua costituzione come parte civile;

che deve altresì escludersi la violazione delle previsioni della CEDU, in quanto per la persona offesa, il procedimento penale non può essere definito come una “propria causa”, in relazione alla quale le possa perciò essere direttamente e personalmente riconosciuto il diritto alla ragionevole durata di tale causa, non avendo un autonomo diritto a che il reo sia sottoposto a pena e neppure, dunque, alla tempestività della decisione di assoluzione o di condanna dell’imputato in sè sola considerata;

che tali considerazioni escludono altresì la sussistenza del sospetto di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento – ben potendo la persona offesa liberamente decidere di svincolarsi dalle sorti del procedimento penale, per autonomamente promuovere domanda risarcitoria in sede civile;

che non è possibile ravvisare una violazione dell’art. 24 Cost., non risultando in alcun modo compresso il diritto della persona offesa di costituirsi, quando possibile, parte civile nel procedimento penale scaturito dalla sua iniziativa; nè è ravvisabile una violazione dell’art. 6, par. 1, della Convenzione europea, poichè, come chiarito, il procedimento penale diventa la causa propria anche della persona offesa solo dal momento in cui la stessa faccia valere in sede penale il diritto al risarcimento dei danni subiti per effetto della commissione del reato oggetto della denuncia;

che alla luce delle considerazioni sin qui svolte deve altresì escludersi che possano desumersi argomenti idonei a fondare la pretesa del ricorrente dalla decisione della Corte costituzionale n. 184 del 2015, con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 117 Cost., comma 1, in relazione all’art. 6 CEDU, della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2-bis, nella parte in cui prevede che – al fine del riconoscimento dell’equa riparazione per violazione del termine ragionevole del procedimento – il processo penale si considera iniziato con l’assunzione della qualità di imputato, ovvero quando l’indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari, anzichè quando l’indagato, in seguito a un atto dell’autorità giudiziaria, ha avuto conoscenza del procedimento a suo carico;

che, invero, la non omogeneità nel processo penale delle posizioni dell’imputato e della persona offesa dal reato consente di ritenere non irragionevole che la rilevanza della durata del procedimento penale tra l’imputato e la persona offesa sia diversificata; tanto più che, come visto, l’indagato o l’imputato si trovano in una posizione di soggezione rispetto all’esercizio dell’azione penale, nel mentre la persona offesa è libera di attivare le proprie tutele a prescindere dall’esercizio dell’azione penale nell’ambito proprio della giurisdizione civile;

che, dunque, poichè la decisione impugnata è del tutto conforme ai principi espressi da questa Corte, il ricorso deve essere rigettato;

che, in applicazione del principio della soccombenza, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo;

che risultando dagli atti del giudizio che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al T.U. approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2017

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