Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17799 del 30/08/2011

Cassazione civile sez. III, 30/08/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 30/08/2011), n.17799

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11572/2009 proposto da:

S.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato

MAURIZIO PAGANELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato ZACCHINO

Giovanni giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE RADICI SRL (OMISSIS), in persona del suo legale

rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MARTIRI DI

BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato COLETTI Pierfilippo, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIAN CARLO VALENTINI

giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 100/2009 del TRIBUNALE di REGGIO EMILIA,

emessa l’01/02/2009, depositata il 06/02/2009; R.G.N. 1947/2004.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/06/2011 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito l’Avvocato PAGANELLI MAURIZIO x delega ZACCHINO GIOVANNI;

udito l’Avvocato COLETTI PIERFILIPPO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per inammissibilità o rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di pignoramento presso terzi notificato in data 20/11/2003, la Immobiliare Radici s.r.l. premesso di essere creditrice di M.G., P.L. e S.L. della somma complessiva di Euro 27.121,59, come da atto di precetto, in forza di decreto ingiuntivo n. 362/2003 del Tribunale di Reggio Emilia, conveniva in giudizio le conduttrici degli immobili di proprietà di debitori al fine di far loro rendere la dichiarazione prevista dell’art. 547 c.p.c..

Con atto di opposizione all’esecuzione depositato alla udienza del 12/12/2003, fissata per la dichiarazione dei terzi, S. L. eccepiva l’inefficacia del pignoramento stante la assunzione in fondo patrimoniale degli immobili i cui frutti erano oggetto di pignoramento da parte della creditrice procedente. Chiedeva, in subordine, la limitazione del pignoramento in considerazione delle proprie difficoltà economiche. Il G.E. concedeva alla creditrice procedente termine per esame e per repliche e rinviava alla udienza del 20/02/2004 per consentire di rendere la rituale dichiarazione al terzo non comparso. Con comparsa di costituzione, depositata in data 30/1/2004, si costituiva la Immobiliare Radici s.r.l. chiedendo il rigetto dell’opposizione della S. e, in via riconvenzionale, la revoca ai sensi dell’art. 2901 c.c., dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale invocato della debitrice.

Instauratosi il contraddittorio, all’udienza del 20/02/2004, il G.E. dichiarava sospesa la procedura esecutiva disponendo la istruzione della causa di opposizione, quindi l’adito Tribunale di Reggio Emilia, con la decisione in esame depositata in data 4/02/2009, rigettava l’opposizione, dichiarando inefficace nei confronti di Immobiliare Radici s.r.l. l’atto di costituzione del fondo patrimoniale. Ricorre per cassazione, ex art. 111 Cost.. S. L. con tre motivi; resiste con controricorso la Immobiliare Radici. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si deduce nullità della sentenza, in quanto la stessa, resa dal Giudice dell’esecuzione sulla base di un titolo, provvisoriamente esecutivo, è in realtà inefficace perchè in contrasto con la norma imperativa di cui all’art. 1815 c.c., comma 2.

Con il secondo motivo si deduce ancora nullità della sentenza in relazione all’art. 474 c.p.c., in quanto il giudice non ha affatto verificato la validità del titolo esecutivo.

Con il terzo motivo si deduce contraddittoria e insufficiente motivazione in quanto da un lato la sentenza afferma testualmente che “infatti la debitrice opponente non ha fornito alcuna prova dell’effettiva destinazione delle somme ricevute al mutuo a favore della famiglia, come sarebbe stato invece suo onere” per poi sostenere dall’altro lato che “tuttavia nel caso in esame tale destinazione non si evince dal contratto di mutuo, mentre dal canto suo la S. nel corso della causa si è limitata ad addurre che la somma in questione era stata fornita per scopi estranei ai bisogni della famiglia, senza fornire adeguata prova di tale assunto”.

Preliminarmente deve rilevarsi che il ricorso è inammissibile per tardività.

Lo stesso infatti, come inequivocabilmente risulta per tabulas, in particolare dalla nota di deposito, è stato notificato in data 5.5.2009, data ricadente in un martedì, a fronte di una decisione impugnata notificata in data 5.3.2009; è evidente quindi, anche se per un sol giorno, detta tardività.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase che liquida in complessivi Euro 5.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessorie come per legge.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2011

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