Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17799 del 19/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 19/07/2017, (ud. 11/05/2017, dep.19/07/2017),  n. 17799

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Presidente –

Dott. DAVIGO Piercamillo – Consigliere –

Dott. DIOTALLEVI Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. APRILE Stefano – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20072/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 121/2011 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

BRESCIA, depositata il 23/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/05/2017 dal Consigliere Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

A seguito delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza – da cui era emerso che la società (OMISSIS) s.r.l. (ora in liquidazione, in quanto dichiarata fallita) aveva compravenduto nero- acciaio, alluminio, lamiera, rame al fine di conseguire redditi da non dichiarare, l’Ufficio delle Entrate di Crema notificava alla stessa avviso di accertamento n. (OMISSIS), relativo all’anno 2002, emesso ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), con il quale recuperava a tassazione i redditi di impresa non dichiarati e costi indeducibili in quanto non direttamente collegati all’attività di impresa, imponibili ai fini IRPEG e l’IVA. tutti riferentisi all’attività di produzione, vendita, installazione di prodotti di lattoneria, nonchè piegatura di lamiere di importazione ed esportazione, recuperando l’ammontare dei costi, ritenuti inesistenti. fermi restando i ricavi dichiarati corrispondenti ai costi suddetti.

La società impugnava il predetto avviso, eccependone la nullità per difetto di motivazione; osservava nel merito che l’ufficio erariale non aveva correttamente stabilito la consistenza reale del proprio reddito in quanto non aveva tenuto conto di tutte le componenti dello stesso (costi e ricavi), il calcolo delle rimanenze era affetto da errori materiali, errori di metodo nella scelta delle categorie di beni. essendo state accomunate categorie disomogenee di merci, sia dal punto di vista qualitativo che per prezzo di vendita e non era basato su medie ponderate e non teneva distinti i periodi di imposta. essendo stato preso a base del calcolo il periodo di un anno e mezzo.

La C.T.P. di Cremona con sentenza n. 73/02/09 accoglieva la tesi della contribuente ed annullava l’avviso impugnato. La decisione veniva quindi confermata dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano, sez. distaccata di Brescia, con la sentenza n. 121/65/11, contro cui l’Agenzia delle Entrate propone ora ricorso per cassazione basato su di un unico articolato motivo.

La soc. (OMISSIS) s.r.l. ora in liquidazione in quanto dichiarata fallita, non si è costituita.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. L’ufficio ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 39, comma 1, lett. d) e art. 54, comma 2. Nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e omessa motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva il Collegio che questa Corte Suprema di Cassazione in merito alla questione trattata, si è pronunciata statuendo che, qualora, dall’esame della dichiarazione dei redditi del contribuente, risulti l’esistenza di redditi non dichiarati e di costi non deducibili, la rettifica di essa da parte dell’amministrazione finanziaria, a mezzo di accertamento induttivo, deve essere effettuata mediante ricostruzione, anche in via analitica, di tutte le voci che hanno determinato il reddito imponibile, ovvero prendendo in considerazione tutte le componenti infedelmente dichiarate, sia che esso giovi all’amministrazione consentendo il recupero a tassazione di porzioni di reddito sottratte all’imposizione, sia che giovi al contribuente, determinando un abbattimento della base imponibile e del relativo tributo.

Ciò premesso nel caso di specie deve essere confermata la sentenza di merito che ha ritenuto scorretto il procedimento posto in essere dall’amministrazione finanziaria la quale, a fronte di presunti redditi non dichiarati e di costi asseritamente non deducibili, ha recuperato a tassazione reddito, aumentando l’imponibile, le componenti passive, ovvero i costi non sostenuti, senza tenere conto di tutte le componenti dello stesso (costi e ricavi), effettuando un calcolo delle rimanenze affetto da errori materiali, ha compiuto errori di metodo nella scelta delle categorie di beni, essendo state accomunate categorie disomogenee di merci, sia dal punto di vista qualitativo che per prezzo di vendita e non ha utilizzato medie ponderate e non ha tenuto distinti i periodi di imposta, essendo stato preso a base del calcolo il periodo di un anno e mezzo (v. anche Cass. Sez. 5, n. 19062 del 12.12.2003; Cass., Sez. 5. n. 19350 del 08/09/2006 (Rv. 592776).

Osserva la Corte che, su questi punti le censure del ricorso appaiono estremamente generiche. Alle conclusioni dei giudici di merito il collegio ritiene dunque di dovere aderire, non avendo la p.a. ricorrente dedotto nuove, convincenti argomentazioni. Il ricorso pertanto dev’essere rigettato.

3. Attesi i profili fattuali della fattispecie, poichè non si è costituita la soc. (OMISSIS) s.r.l. non si provvede sulle spese.

PQM

 

Rigetta il ricorso; Nulla sulla spese.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2017

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