Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17799 del 07/08/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 1 Num. 17799 Anno 2014
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: DE CHIARA CARLO

di Roma depositato il 10 luglio 2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 28 aprile 2014 dal Consigliere dott. Carlo
DE CHIARA;
udito per il ricorrente l’avv. Umberto MORERA;
udito per la controricorrente l’avv. Marco MANCINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Lucio CAPASSO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte

d’appello di Roma ha respinto

l’opposizione del dott. Amato Luigi Molinari avverso il
decreto 10 luglio 2006 con cui il Direttorio della Banca d’Italia gli aveva inflitto, quale consigliere di
amministrazione non esecutivo della Banca Popolare Italiana, una sanzione amministrativa pecuniaria per le
seguenti infrazioni: mancato rispetto dei coefficienti

2

Data pubblicazione: 07/08/2014

prudenziali minimi obbligatori nell’arco temporale ricompreso tra l’ultima decade del mese di aprile e il 30
giugno 2005; difformità tra le dichiarazioni rese alla
vigilanza e quanto attuato nelle diverse operazioni di

dell’opzione concessa alla Deutsch Bank.
L’opponente aveva dedotto, tra l’altro: che era
stato violato il termine di 180 giorni previsto dalle
Istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia, titolo
VIII, capitolo I, sezione II, paragrafo 1.3, per la
formulazione della proposta da parte dell’organo istruttorio; che egli era solo un componente non esecutivo del consiglio di amministrazione e le informazioni
fornite dagli amministratori delegati erano del tutto
insufficienti, tanto che nessuna problematica era emersa nel corso delle riunioni del consiglio alle quali
aveva partecipato.
La Corte ha risposto, quanto al primo profilo di
doglianza, che il termine invocato doveva intendersi
tacitamente abrogato per incompatibilità con la modifica dell’art. 145 d.lgs. 1 0 settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
in sigla TUB), introdotta dalla l. 28 dicembre 2005, n.
262, che aveva soppresso il potere del Ministro
dell’Economia di applicare la sanzione su proposta del-

3

rafforzamento patrimoniale; omessa comunicazione

la Banca d’Italia, attribuendolo direttamente a
quest’ultima. Quanto al resto, ha osservato che i consiglieri di amministrazione erano tenuti a vigilare
sull’operato degli organi delegati, attivandosi a tal

vo, di mera ricezione delle informazioni fornite dai
medesimi organi; dovere di attivazione tanto più sussistente nella specie, considerata la rilevanza della manovra all’origine delle violazioni e le richieste di
chiarimenti formulate, quanto alle ultime due incolpazioni, dalla Banca d’Italia.
Il dott. Molinari ha proposto ricorso per cassazione articolando otto motivi di censura, cui ha resistito con controricorso la Banca d’Italia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo di ricorso, denunciando
violazione di norme di diritto, si ripropone la tesi
della decadenza della Banca d’Italia dal potere sanzionatorio per decorso del termine di 180 giorni dalla
scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni, previsto per la presentazione della proposta
di sanzione dalle Istruzioni di vigilanza, titolo VIII,
capitolo I, sezione II, paragrafo 1.3. Il ricorrente
osserva che tale termine era scaduto il 4 marzo 2006,
decorrendo il termine di 30 giorni per la presentazione

4

fine e non mantenendo un comportamento del tutto passi-

delle controdeduzioni dal 6 agosto 2005, mentre la proposta di sanzione era datata 5 maggio 2006.
1.1. – Il motivo è infondato.
Come ritenuto dalla Corte d’appello e diffusamente

mine era previsto in relazione all’assetto del procedimento sanzionatorio anteriore alla modifica introdotta
dall’art. 26, comma 2, 1. 28 dicembre 2005, n. 262, che
prevedeva l’attribuzione alla Banca d’Italia di un mero
potere istruttorio e di proposta della sanzione, la cui
applicazione spettava invece al Ministro dell’Economia.
La disposizione di vigilanza, infatti, prevedeva gppunto che entro il termine indicato la proposta andasse
inviata al Ministro; venuta meno, con la riforma del
2005, la competenza del Ministro, è venuto meno altresì
il presupposto del termine in questione, la cui previsione è da considerare, pertanto, tacitamente abrogata
per incompatibilità con la disciplina successiva.
Derivando l’effetto abrogativo dalla soppressione
della competenza del Ministro dell’Economia, non vale
al ricorrente sottolineare, in senso contrario, la persistente distinzione, anche nel nuovo assetto normativo, tra fase istruttoria e fase decisoria del procedimento sanzionatorio, affidate ad organi bensì distinti,
ma interni alla stessa Banca d’Italia. E infatti il

5

argomentato dalla controricorrente, infatti, quel ter-

termine invocato dal ricorrente è stato poi sostituito,
nella nuova disciplina emanata dall’Istituto di vigilanza, da un termine diverso, riferito questa volta alla conclusione del procedimento sanzionatorio e dunque

ca: il termine cioè – per i procedimenti sanzionatori
pendenti, come quello che ci occupa –

«di trecentoses-

santa giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni o per lo svolgimento di
audizioni personali da parte del soggetto che ha ricevuto per ultimo la contestazione»

(art. 2 del provvedi-

mento della Banca d’Italia 14 giugno 2006; con successivo provvedimento del 27 giugno 2006 è stato poi determinato il termine “a regime”, di 240 giorni, valevole per i procedimenti avviati successivamente).
2. – Con il secondo motivo, denunciando difetto di
motivazione, si lamenta che la Corte d’appello ndn abbia motivato con riguardo alla denunciata mancanza, nel
provvedimento sanzionatorio opposto, di qualsiasi motivazione sull’elemento psicologico degli illeciti contestati, ma abbia essa stessa direttamente individuato
profili di colpa non evidenziati nel provvedimento impugnato.
2.1.

motivo

è

infondato

perché

l’inadeguatezza motivazionale non è causa di nullità

6

al provvedimento finale di competenza della stessa Ban-

del provvedimento che applica la sanzione, essendo oggetto dell’opposizione non il provvedimento in sé considerato, bensì il rapporto sanzionatorio ad esso sotteso (per tutte, Cass. Sez. Un. 1786/2010) e sussisten-

dell’autore del fatto previsto come illecito amministrativo (per tutte, Cass. Sez. Un. 10508/1995).
3. – Dei motivi terzo, quinto, sesto, settimo e
ottavo è opportuna la trattazione congiunta, attesa la
loro connessione.
3.1. – Con il terzo motivo, denunciando difetto di
motivazione, si lamenta che la Corte d’appello abbia
omesso di indicare le ragioni per cui verrebbe in considerazione nella specie il dovere, di cui all’art.
2392, secondo comma, c.c.,

mpedire fatti pregiudi-

zievoli e di eliminarne o attenuarne le conseguenze
dannose, considerato che nemmeno la Banca d’Italia aveva sostenuto che il ricorrente fosse a conoscenza di
fatti pregiudizievoli.
3.2. – Con il quinto motivo, denunciando violazione degli artt. 2381 e 2392 c.c., si sostiene che non
esiste un dovere degli amministratori di vigilare sul
generale andamento della gestione della società disancorato dalle informazioni in proposito fornite dagli

7

do, del resto, una presunzione legale di colpa

organi delegati nell’ambito del consiglio di amministrazione.
3.3. – Con il sesto motivo, denunciando violazione
dell’art. 2381 c.c., si sostiene che non è corretto

generale dovere di richiedere informazioni aggiuntive
rispetto a quelle fornite dall’organo delegato su operazioni di competenza di quest’ultimo e di attivarsi
per verificare le operazioni oggetto di delega, quando
i deleganti non dispongono di elementi atti ad evidenziare profili di anomalia o di sospetto nelle operazioni stesse.
3.4. – Con il settimo motivo si sostiene che le
prescrizioni, come sopra interpretate, degli artt, 2381
e 2392 c.c. sui doveri degli amministratori privi di
deleghe non sono modificate, in particolare, dalle norme di cui al titolo IV, capo 11, delle Istruzioni di
vigilanza della Banca d’Italia.
3.5. – Con l’ottavo motivo, denunciando violazione
dell’art. 3 1. 24 novembre 1981, n. 689, si sostiene
che non spetti al trasgressore fornire la prova
dell’insussistenza del requisito soggettivo
dell’illecito amministrativo, e comunque la presunzione
di colpevolezza non opera allorché non vi sia alcuna

8

configurare in capo agli amministratori deleganti un

violazione addebitabile allo stesso o questi abbia fornito la prova contraria.
3.6. – Tali censure non possono essere accolte,
alla luce delle considerazioni svolte da questa Corte

sentenza n. 2737 del 20013, le quali, non essendo stati
addotti dalle parti nuovi argomenti, possono riproporsi
testualmente come segue:
«L’art. 2381, terzo comma, c.c., nel testo sostituito ad opera del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, prevede che il consiglio di amministrazione “può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé
operazioni rientranti nella delega’ e “valuta, sulla
base della relazione degli organi delegati, il generale
andamento della gestione’. Il sesto comma della stessa
disposizione sancisce l’obbligo di tutti gli amministratori di “agire in modo informato”, stabilendo che
“ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società”. Il nuovo art. 2392
c.c., a sua volta, continua a prevedere che gli amministratori “sono solidalmente responsabili se, essendo a
conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto
quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose’.

9

in un suo recente precedente esattamente in termini, la

Questo dovere della compagine dei consiglieri non
esecutivi è particolarmente stringente in materia di
organizzazione e governo societario delle banche, anche
in ragione degli interessi protetti dall’art. 47

pretazione delle norme dettate dal codice civile.
La diligenza richiesta agli amministratori risente, infatti, della “natura dell’incarico’ ad essi affidato ed è commisurata alle “loro specifiche competenze”
(art. 2392 c.c.).
Sotto questo profilo, 11 testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia, approvato con 11
d.lgs. n. 385 del 1993, esige il possesso, in capo ai
soggetti investiti di funzioni di amministrazione
presso banche, di determinati requisiti di professionalità (art. 26).
A ciò aggiungasi che le Istruzioni di vigilanza
(emanate dalla panca d’Italia, in attuazione del citato
testo unico, con la circolare n. 229 del 21 aprile
1999, e successive modificazioni ed integrazioni) attribuiscono al consiglio di amministrazione il compito
di approvare “gli orientamenti strategici e le politiche di gestione del rischio”; gli impongono, inoltre,
di ‘tessere consapevole dei rischi a cui la banca si

10

Cost., la cui rilevanza pubblicistica plasma l’inter-

espone”, di “conoscere e approvare le modalità attraverso le quali i rischi stessi sono rilevati e valutati’, di assicurarsi “che venga definito un sistema informativo corretto, completo e tempestivo” e che “la

dei controlli interni siano periodicamente
che i risultati

del

complesso delle

valutate e

verifiche

siano

portati a conoscenza del consiglio medesimo”; gli fanno
carico, ancora, di adottare

“con tempestività

idonee

misure correttive” “nel caso emergano carenze o anomalie” (titolo IV, capitolo 11, sezione II).
In materia di società bancarie, pertanto, il dovere di agire informati dei consiglieri non esecutivi non
è rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalezioni provenienti dagli amministratori delegati attraverso i rapporti dei quali la legge onera questi
ultimi, giacché anche i primi devono possedere ed esprimere costante ed adeguata conoscenza del business
bancario e, essendo compartecipi delle decisioni assunte dall’intero consiglio (al quale è affidata l’approvazione degli orientamenti strategici e delle politiche
di gestione

del

rischio dell’intermediario),

hanno

l’obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca e di atti-

11

funzionalità, l’efficienza e l’efficacia del sAstema

varsi in modo da poter utilmente ed efficacemente esercitare una funzione dialettica e di monitoraggio sulle
scelte

compiute

dagli organi esecutivi attraverso un

costante flusso informativo; e ciò non solo in vista

legati, ma anche al fini della diretta ingerenza nella
delega attraverso l’esercizio dei poteri, di

spettanza

del consiglio di amministrazione, di direttiva e di avocazione.»
Non ha dunque errato la Corte d’appello
nell’affermare il dovere dell’incolpato di attivarsi,
considerata la rilevanza della complessiva manovra in
cui si inserivano gli illeciti e le richieste di chiarimenti pervenute dalla Bnaca d’Italia.
4. – Con il quarto motivo si deduce la violazione
dell’obbligo di motivazione di cui all’art. 145 TUB I
per avere la Corte d’appello omesso di motivare
sull’assenza, sia nel provvedimento sanzionatorio che
nella relativa proposta, di qualsiasi considerazione
dei profili indicati nel secondo e nel terzo motivo,
che precedono.
4.1.

La censura va disattesa, presentando il de-

creto impugnato una motivazione atta a consentire la
comprensione delle ragioni della decisione assunta.

12

della valutazione dei rapporti degli amministratori de-

5. – Il ricorso va in conclusione respinto, con
condanna del ricorrente alle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

te alle spese processuali, liquidate in C 5.200,00, di
cui C 5.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese
generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma il del 28 aprile 2014.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren-

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA