Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17799 del 03/07/2019

Cassazione civile sez. I, 03/07/2019, (ud. 28/03/2019, dep. 03/07/2019), n.17799

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6852/2014 proposto da:

G.A., G.L., G.S., tutti in proprio e nella

qualità di eredi di S.C.M., elettivamente

domiciliati in Roma, Via San Giovanni in Argentella n. 56, presso lo

studio dell’avvocato Felice Cacace (presso Cacace Vincenzo), che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Costantino Striano,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Agro Invest S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t.; Comune

di Striano, in persona del Sindaco p.t.;

– intimati –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il

14/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/03/2019 dal Cons. Dott. LAURA SCALIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. G.A., G.L. e G.S. ricorrono in cassazione, con due motivi, avverso l’ordinanza con cui la Corte di appello di Napoli, ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c. e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29 aveva dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione dai primi proposta avverso all’indennità provvisoria di espropriazione nella ritenuta inapplicabilità del D.P.R. n. 327 del 2001perchè la posta reclamata era relativa a procedura espropriativa finalizzata alla realizzazione di progetti di opere dichiarate di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza in data anteriore al 30 giugno 2003.

2. Con atto in data 11 marzo 2019, ritualmente notificato al Comune di Striano e all’Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno, già Agro Invest S.p.A., il difensore dei ricorrenti, giusta procura speciale alle liti, ha rinunciato al proposto ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale recettizio non disciplinato dall’art. 306 c.p.c. e pertanto determina l’estinzione del processo a prescindere dall’accettazione che rileva solo ai fini delle spese, nell’ulteriore rilievo che comportando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, la rinuncia fa comunque venire meno l’interesse a contrastare il ricorso (Cass. 29/07/2014 n. 17187; Cass. 19/04/2019 n. 11033).

2. Nella specie l’effetto estintivo è in ogni caso sostenuto ed agevolato dalla mancata costituzione degli intimati.

3. All’intervenuta rinuncia consegue pertanto l’estinzione del processo.

P.Q.M.

LA CORTE

dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2019

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