Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17798 del 30/08/2011

Cassazione civile sez. III, 30/08/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 30/08/2011), n.17798

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11542/2009 proposto da:

INTERNATIONAL CREDIT RECOVERY 5 SRL, in persona dell’Amministratore

Unico e legale rappresentante della società Sig. P.M.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIMA 48, presso lo studio

dell’avvocato MAROTTA NICOLA, rappresentato e difeso dall’avvocato

PAVONE COCUZZA Antonio giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

B.R. (OMISSIS), P.N.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, presso

CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

PELLIGRA GIUSEPPE con studio in 97019 VITTORIA (RG), Via

Castelfidardo 67, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

B.F., V.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 13/2009 della SEDE DISTACCATA DI TRIBUNALE di

VITTORIA, emessa il 07/02/2009, depositata il 09/02/2009; R.G.N.

3054/2005.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/06/2011 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito l’Avvocato PELLIGRA GIUSEPPE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per inammissibilità o rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c., ritualmente notificato, B.R. e P.N. convenivano la International Credit Recovery srl e V.S., innanzi il Tribunale di Ragusa – sezione distaccata di Vittoria, chiedendo di “accogliere la domanda attrice e, per l’effetto, dichiarare la nullità e/o l’inefficacia dell’atto di precetto, non avendo l’intimante diritto a procedere ad esecuzione forzata per inesistenza, invalidità ed inefficacia del titolo con le spese”. A sostegno della formulata domanda B. e P. esponevano:

che, con atto di precetto del 22.12.2004, la Servizi Immobiliari Banca S.I.B. spa, quale mandataria della International Credit Recovery srl aveva ingiunto a V.S. di pagare la somma di Euro 386.595,75 dovuta in dipendenza di contratti di mutuo garantiti da ipoteca su immobili attualmente di proprietà degli opponenti; che, con atto pubblico per Notaio Guglielmino del 14.9.95, gli esponenti avevano acquistato da D.G. la nuda proprietà dell’appartamento sito in (OMISSIS) e del garage sito nel piano interrato dello stesso edificio; la piena proprietà si era consolidata il 18.3.2003 con il decesso della D., usufruttuaria; che la D. con il marito F.G., che aveva acquistato detti immobili dal debitore V.S. in data 2.6.80 aveva garantito la disponibilità degli immobili ceduti, con le garanzie per i casi di evizione e molestia anche con riferimento alle formalità accese in favore dell’Istituto Bancario San Paolo e della Società Italiana Commercio Industriale spa; che la D. aveva, quindi, estinto ogni debito e proceduto alla cancellazione delle ipoteche, compresa quella accesa in favore dell’Istituto Bancario San Paolo di Torino – IMI spa, in data 3.6.2004, giusta provvedimento del 23.3.2001 del Presidente del Tribunale di Ragusa che aveva dichiarato cessato l’effetto dell’ipoteca, ordinando al Conservatore di procedere alla cancellazione; che, successivamente, in data 22.12.2004, la International Credit Recovery srl, premettendo di essere cessionaria dei crediti per mutuo fondiario garantiti da ipoteca iscritta l’1.8.79 ai nn. 9662/499 e rinnovata il 28.7.99 ai nn. 11594/1856, gravante sugli immobili acquistati dagli opponenti con il suddetto atto del 14.9.95, aveva intimato al debitore V. il pagamento della somma di Euro 386.595,75, prospettando in mancanza il pignoramento degli immobili di cui sopra; che la società opposta era priva di titolo in quanto l’ipoteca si era estinta per prescrizione ai sensi dell’art. 2880 c.c., per decorso del termine ventennale dalla data di cui la dante causa dei deducenti, terza rispetto al datore di ipoteca, aveva trascritto l’atto di acquisto (giugno 1980) e che l’ipoteca, rinnovata il 28.7.99 entro il termine dei vent’anni, non poteva avere efficacia nei confronti degli odierni opponenti perchè la rinnovazione, ai sensi dell’art. 2851 c.c., doveva essere effettuata anche nei loro confronti, risultando dai registri immobiliari il trasferimento della proprietà dei beni ipotecati; che gli stessi opponenti avevano, peraltro, liberato i beni cancellando l’ipoteca con provvedimento del Tribunale del 23.3.2001, non contestato e mai impugnato; che la International Credit stava vantando per la prima volta il credito nei confronti degli opponenti dopo che sono ampiamente trascorsi addirittura vent’anni.

Costituitasi l’opposta, l’adito Tribunale, con la decisione in esame depositata in data 9.2.2009, accoglieva l’opposizione e annullava l’atto di precetto oltre al pignoramento immobiliare, affermando che il credito garantito da ipoteca si era estinto per prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., in mancanza di prova di atti interruttivi.

Ricorre per cassazione, ex art. 111 Cost., la International Credit Recovery srl con quattro motivi, e relativi quesiti; resistono con controricorso B.R. e P.N.. La ricorrente ha altresì depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 183 c.p.c. (vecchio rito) nella parte in cui la sentenza non ha rilevato la tardività dell’eccezione di prescrizione, formulata solo in sede di memorie.

Con il secondo, terzo e quarto motivo si deduce violazione degli artt. 2935 e 2946 c.p.c., in ordine al compimento della prescrizione ed ai calcoli delle relative date. Nel controricorso si eccepisce l’inammissibilità per tardività del ricorso.

Deve preliminarmente rilevarsi che l’eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata in controricorso, secondo cui “la sentenza impugnata n. 13/2009 era stata notificata all’avvocato Concetto Costa, procuratore costituito nel giudizio innanzi al Tribunale di Vittoria in data 17.2.2009, ed era quindi già passata in giudicato quando in data 8.5.2009 è stato notificato il ricorso”, è stata proposta in modo non autosufficiente e priva di adeguata documentazione processuale in proposito e come tale è inammissibile.

Merita poi accoglimento il secondo motivo del ricorso con rigetto del primo e assorbimento del terzo e quarto motivo. Riguardo a detto secondo motivo è da osservarsi che censurabile è la decisione impugnata nel punto in cui afferma che “il credito vantato dall’odierna opposta nei confronti di V.S. e garantito dall’ipoteca sugli immobili degli opponenti, deriva dal contratto di mutuo fondiario stipulato in data 25.7.1979 a rogito del notaio Giuseppe Cancilleri di Vittoria; si tratta di particolare credito derivante dalle frazioni di mutuo fondiario n. (OMISSIS) di Euro 3.559,71 e n. (OMISSIS) di Euro 95.755,57. Quest’ultimo credito si è estinto per prescrizione ai sensi dell’art. 2946 c.c., per decorso del termine decennale, non avendo l’opposta fornito alcuna prova di atti interruttivi della prescrizione tra la conclusione del contratto di mutuo nel 1979 e la notifica del precetto del dicembre 2004”; ciò in quanto è di tutta evidenza, per quanto emerge per tabulas, che nel caso di specie il mutuo prevedeva di rimborsare le somme mutuate in anni venti mediante il pagamento di semestralità fisse e costanti di L. 35.216.336 ciascuna, per cui, in presenza di tale accordo contrattuale, la data di decorrenza dalla prescrizione doveva essere individuato dal Tribunale con riferimento alla scadenza dell’ultima rata del mutuo in questione e non di certo prendendo in considerazione la data di stipula del mutuo. Infatti il pagamento di ratei di mutui configura un’obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell’ultima rata (sul punto, Cass. n. 2301/2004). L’accoglimento di detto secondo motivo comporta l’assorbimento delle censure di cui al terzo e quarto motivo.

Pertanto il Giudice del rinvio dovrà effettuare un nuovo accertamento in tema di prescrizione sulla base della sopraindicata diversa data di decorrenza della stessa dall’ultima rata.

Non fondato come detto è il primo motivo di ricorso poichè non censurabile è la decisione impugnata laddove, pur affermando che “con memoria ex art. 183 c.p.c. del 21.10.2005 gli opponenti precisavano che il credito per cui si procedeva era ampiamente prescritto, essendo stato vantato dal creditore, sia nei confronti degli opponenti che in quelli dei loro danti causa, ben oltre il termine di dieci anni, senza che vi fosse stata alcuna interruzione” non si avvede che, come puntualmente già rilevato in ricorso, già in sede di opposizione a precetto ed in sede di elencazione dei relativi motivi, si chiedeva accogliersi l’opposizione in quanto “l’azione promossa ed il diritto di credito vantato sono prescritti”.

Contrariamente quindi a quanto affermato dal ricorrente e a integrazione di quanto motivato nella decisione impugnata, deve rilevarsi che detta eccezione di prescrizione fu formulata in modo tempestivo e non solo in memoria.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbiti il terzo e il quarto. Rigetta il primo. Cassa l’impugnata decisione in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese della presente fase, al Tribunale di Ragusa in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2011

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