Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17798 del 30/07/2010
Cassazione civile sez. II, 30/07/2010, (ud. 27/04/2010, dep. 30/07/2010), n.17798
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
D.M.D., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE
DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato IAIA GIUSEPPE,
giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI TARANTO;
– intimato –
avverso l’ordinanza n. 11030/08 del GIUDICE DI PACE di TARANTO,
depositata il 2.4.08;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PARZIALE Ippolisto;
E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO
IANNELLI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. – Parte ricorrente impugna il provvedimento su indicato, che dichiarava inammissibile la sua opposizione perche’ proposta tardivamente.
2. – Il giudice di pace, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1 ha dichiarato inammissibile, perche’ tardiva, l’opposizione in questione, facendo riferimento al deposito del ricorso avvenuto in data 15 marzo 2008 a fronte della notifica del provvedimento opposto avvenuta il 13 febbraio 2008.
3. – Parte ricorrente lamenta che erroneamente il Giudice di Pace ha considerato come data di notifica del provvedimento opposto quella del 13 febbraio 2008, quando risultava chiaramente dagli atti che tale notifica era stata effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. e la notifica era stata ritirata soltanto il 15 febbraio 2008.
Calcolato correttamente il numero dei giorni intercorsi tra la data della notifica (15 febbraio 2008) e quella di deposito del ricorso (15 marzo 2008), quest’ultimo risultava tempestivo (29 giorno).
4. – Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere accolto. La relazione e’ stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.
5. – All’udienza camerale il Procuratore Generale nulla ha osservato sulla relazione.
6. – Il ricorso e’ fondato e va accolto.
Dagli atti risulta la busta contenente l’atto notificato con timbro sulla busta del 15 febbraio 2008.
Il Giudice di Pace ha erroneamente dichiarato tardivo il ricorso senza tener conto della data di effettiva notifica, utile per l’opponente, del provvedimento impugnato.
Il ricorso era quindi tempestivo.
7. – Il ricorso va accolto, il provvedimento impugnato cassato, e la causa va rimessa per nuovo esame ad altro giudice del merito pari ordinato, che si indica in diverso magistrato dello stesso ufficio, cui e’ anche demandato, ex art. 385 c.p.c. di pronunziare sulle spese del giudizio di legittimita’.
P.T.M.
LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro magistrato dello stesso ufficio (Giudice di Pace di Taranto), che decidera’ anche sulle spese.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2010