Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17798 del 26/08/2020

Cassazione civile sez. III, 26/08/2020, (ud. 01/07/2020, dep. 26/08/2020), n.17798

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. OLIVIERI Stefano – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10890-2016 proposto da:

P.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 63 INT

6, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI FOTI, rappresentato e

difeso dall’avvocato PAOLO STARVAGGI;

– ricorrenti –

contro

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, C.SO DEL

RINASCIMENTO 11, presso lo studio dell’avvocato AMINA L’ABBATE,

rappresentato e difeso dall’avvocato CIRINO GALLO;

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il

23/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/07/2020 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza 296/2014 del 6-6-2014 il Tribunale di Patti ha condannato P.A. al pagamento, in favore di G.A., della somma di Euro 29.076,04, oltre interessi, a titolo di risarcimento dei danni conseguenti ad infiltrazioni di acqua verificatesi nell’immobile di proprietà del G. e provenienti dal soprastante immobile di proprietà della P..

Con ordinanza 1195/2015 del 22/23-12-2015, emessa ex artt. 348 bis e ter e 436 bis c.p.c., la Corte d’Appello di Messina ha dichiarato inammissibile il gravame proposto avverso la detta sentenza da P.R., in proprio e quale erede di P.A.; in particolare la Corte territoriale, in relazione ai motivi di doglianza, ha rilevato: che l’immobile in relazione al quale era stata invocata la tutela risarcitoria era stato adeguatamente indicato attraverso la sua ubicazione; che la provenienza delle infiltrazioni era stata univocamente accertata dal CTU, il quale peraltro non aveva evidenziato profili di colpa del danneggiato ed aveva correttamente provveduto ad individuare i costi della riparazione sulla base del Prezziario Regionale Opere Pubbliche e dei correnti prezzi di mercato; che non vi era prova che i detti costi superassero il valore di mercato dell’immobile; che l’entità dei riscontrati danni (costituiti da ammaloramenti del solaio, del controsoffitto, dei muri, della pavimentazione, del bagno e degli impianti elettrici) non appariva suscettibile di aggravamento per omessa manutenzione ordinaria; di conseguenza, secondo la Corte territoriale, correttamente il primo Giudice non aveva tenuto conto di fatti idonei ad aggravare il danno ex art. 1227 c.c., comma 1, mentre qualunque indagine in ordine a fatti colposi imputabili al danneggiato ex art. 1227 c.c., comma 2, era preclusa, trattandosi di eccezioni in senso stretto, come tali non rilevabili d’ufficio nè invocabili per la prima volta in appello.

Avverso detta ordinanza P.R., in proprio e nella sua qualità, propone ricorso per Cassazione, affidato a quattro motivi.

G.A. resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, si duole che la Corte d’appello, così come in precedenza il Tribunale, abbia ritenuto adeguatamente indicato l’immobile in questione, che invece non era stato individuato con certezza, stante l’intestazione a persona (tale G.A.S.) diversa dal resistente, e con erroneo riferimento al numero catastale (fl. 141) ed al numero dei vani.

Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 2967 c.c., sostiene che la Corte d’Appello abbia incomprensibilmente ritenuto univoco l’accertamento del CTU sulla provenienza delle infiltrazioni dall’appartamento posto al piano superiore, senza invece considerare che la rovina ed il degrado del manto stradale non potevano che essere ritenuti quanto meno una concausa dei danni denunciati.

Con il terzo motivo la ricorrente, denunciando violazione dell’art. 1227 c.c., sostiene che l’ipotesi del concorso di colpa di cui all’art. 1227 c.c., comma 1, doveva essere esaminata dal Giudice anche d’ufficio, e che immotivatamente la Corte territoriale aveva ritenuto insussistente una negligente condotta omissiva del G., proprietario del bene, che (come evidenziato nell’atto di appello) non aveva posto in essere alcun intervento per evitare il deterioramento dell’immobile; di conseguenza, la Corte d’Appello, in applicazione dell’art. 1227 c.c., comma 2, avrebbe dovuto statuire che il risarcimento non era dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.

Con il quarto motivo la ricorrente, denunciando violazione degli artt. 1223 e 2056 c.c., ribadisce che, per una diversa ed inesatta “catastazione”, i danni erano stati erroneamente quantificati.

Il ricorso è inammissibile.

Ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 3, quando è pronunciata l’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348 bis c.p.c., il ricorso per Cassazione va proposto contro il provvedimento di primo grado; attesa, pertanto, la detta previsione di ricorribilità per cassazione della sentenza di primo grado, e quindi la non definitività (sotto questo profilo) dell’ordinanza pronunciata ex art. 348 ter c.p.c. dal giudice d’appello, va escluso che la detta ordinanza sia impugnabile con censure (quale quelle sollevate nel caso in esame) riguardanti il “merito” della controversia.

Al riguardo va invero ribadito che l’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348 ter c.p.c. è ricorribile in Cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., limitatamente a vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale, quali ad es. l’inosservanza delle specifiche previsioni di cui all’art. 348 bis c.p.c., comma 2 e art. 348 ter c.p.c., commi 1, primo periodo, e comma 2, primo periodo, (Cass. S.U. 1914/2016).

Nella specie va rilevato che, come agevolmente desumibile dalla su riportata sintesi, l’ordinanza impugnata ha valutato nel merito il proposto appello, sicchè, non avendo dichiarato l’inammissibilità del gravame per ragioni processuali e non potendosi ritenere quindi nella sostanza una sentenza di carattere processuale, non è impugnabile nemmeno con l’ordinario ricorso per Cassazione (conf. Cass. S.U. 1914/2016).

E’ vero che “il provvedimento con il quale il giudice, pur dichiarando l’inammissibilità dell’impugnazione ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., rilevi l’inesattezza della motivazione della decisione di primo grado e sostituisca ad essa una diversa argomentazione in punto di fatto o di diritto, sebbene abbia la veste formale di ordinanza, ha contenuto sostanziale di sentenza di merito, sicchè è ricorribile direttamente per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c.” (Cass. 3023/2018); nella specie, tuttavia, la C.A. non ha rilevato l’inesattezza della motivazione e sostituito una diversa argomentazione, ma ha confermato l’impugnata sentenza respingendo nel merito le sollevate doglianze.

Nè può sostenersi la ricorribiltà in Cassazione sol perchè il giudice d’appello abbia motivato diffusamente le ragioni per le quali l’appello non aveva ragionevole probabilità di accoglimento, posto che l’eccesso motivazionale non può essere causa di nullità di un provvedimento giudiziario (e tanto meno dell’ordinanza ex art. 348 bis c.p.c.) sia perchè non nuoce al soccombente sia perchè non impedisce il raggiungimento dello scopo (Cass. 4870/2019; v. anche Cass. 13835/2019).

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato dichiarato inammissibile, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 4.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, il 1 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2020

 

 

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