Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17798 del 08/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 08/09/2016, (ud. 16/05/2016, dep. 08/09/2016), n.17798

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12562/2015 proposto da:

M.S., C.F. ((OMISSIS)) e S.R. O R. C.F

((OMISSIS)) elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

al CORTE DI CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avvocato

ELISABETTA CARBONI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

AZIENDA NAZ. AUT. DELLE STRADE, (OMISSIS);

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 594/2011 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI del

17/10/2014, depositata il 06/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/05/2016 dal Consigliere Dott. VITORIO RAGONESI;

udito l’Avvocato ANTONIO CAPUTO per delega dell’avvocato ELISABETTA

CARBONI, difensore del ricorrente, che si riporta agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 13 ottobre 2011, l’ANAS spa conveniva davanti alla Corte d’appello di Cagliari M.S. e S.R. per proporre opposizione contro la stima dell’indennità provvisoria d’esproprio, relativa a parte delle superfici delle aree site nel Comune di (OMISSIS) in catasto al foglio 41 mappali nn. 359, 361, 375 ricadenti in zona agricola, determinata D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 21, dalla “terna” di tecnici, a maggioranza, in Euro 25.526,90 accettata dagli espropriati.

Al riguardo precisava che essa A.N.A.S. S.pa aveva provveduto all’esproprio dei terreni in questione e che, in data 30.3.99, aveva proceduto alla loro occupazione d’urgenza determinando l’indennità provvisoria di espropriazione che non era stata accettata dalle espropriate per cui si era proceduto alla nomina dei tecnici del D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 21.

La stima effettuata da questi ultimi era gravemente erronea in fatto e in diritto, mentre era, corretta la stima di cui all’indennità provvisoria,effettuata dal proprio tecnico, di Euro 9.096,96.

Soggiungeva che le spese per la nomina dei tecnici erano state poste provvisoriamente a suo carico.

L’opponente chiedeva, pertanto, previa, occorrendo, dichiarazione d’illegittimità/invalidità della stima approvata a maggioranza dalla terna dei tecnici, l’accertamento dell’indennità d’esproprio e che le spese della terna dei tecnici fossero poste a carico degli espropriati con conseguente condanna al rimborso delle somme eventualmente versate in corso di causa.

Lo S. e la S., costituitisi, oltre ad alcun eccezioni preliminari che in questa sede non più rilevano, chiedevano il rigetto della opposizione.

La Corte d’appello di Cagliari, con sentenza depositata il 6.11.14, determinava in Euro 25.369,64 l’indennità d’esproprio spettante agli opposti disponendone il deposito presso la Cassa Depositi e prestiti, con gli interessi dalla data della domanda al deposito, qualora non già effettuato; poneva definitivamente a carico delle opposte le spese liquidate relative alla procedura di stima D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 21; condannava la ANAS spa al pagamento di quattro quinti delle spese di giudizio, compensato il restante quinto.

Avverso la detta sentenza ricorrono per cassazione lo S. e la S. sulla base di due motivi cui non resiste l’ANAS.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti contestano che le spese dei tecnici che hanno effettuato la stima dei terreni siano state poste a loro carico.

Con il secondo motivo contestano la compensazione parziale delle spese.

Il primo motivo è fondato.

Gli espropriati non hanno accettato l’indennità provvisoria di esproprio proposta ai sensi dell’art. 20 T.U. espropriazioni dall’Anas, conseguentemente si è proceduto ai sensi dell’art. 21 del medesimo TU a nominare una tenia di esperti per la determinazione della detta indennità.

La stima effettuata da questi ultimi è stata opposta dall’Anas innanzi alla Corte d’appello.

Quest’ultima ha disposto CTU in proposito ed in relazione alle conseguenti risultanze ha determinato il valore delle aree espropriate. In conseguenza di ciò ha stabilito il valore complessivo del fondo, pari alla differenza fra il suo valore intero prima dell’esproprio (Euro 47.660,60) e quello residuo in seguito ad esso (Euro 22.290,96), trattandosi d’esproprio parziale, risultava, pertanto, pari ad Euro 25.369,94 valore inferiore a quello stimato dalla terna dei tecnici (Euro 25.526,90).

Ritenendo trattarsi di importo inferiore a quello determinato provvisoriamente dalla detta terna ha ritenuto che le spese relative alla procedura D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 21, dovevano essere poste a carico degli espropriati secondo la previsione del comma 6, del D.P.R. n. 327 del 2001, suddetto art. 21, comma 6 (TU espropriazioni).

Tale assunto è erroneo.

L’articolo 21 citato prevede che l’autorità espropriante debba formare l’elenco degli espropriati che non hanno accettato la determinazione dell’indennità provvisoria (comma 1) e che si debba poi procedere alla nomina della terna di esperti per la determinazione (commi da 2 a 5).

Il comma 6 dell’articolo in esame prevede poi quanto segue:

“6. Le spese per la nomina dei tecnici: a) sono liquidate dall’autorità espropriante, in base alle tariffe professionali; b) sono poste a carico del proprietario se la stima è inferiore alla somma determinata in via provvisoria, sono divise per metà tra il beneficiario dell’esproprio e l’espropriato se la differenza con la somma determinata in via provvisoria non supera in aumento il decimo e, negli altri casi, sono poste a carico del beneficiario dell’esproprio”.

Risulta di tutta evidenza che l’individuazione del soggetto tenuto al pagamento delle spese dei tecnici va effettuata sulla base del raffronto tra l’indennità provvisoria di stima determinata dall’autorità espropriante ai sensi dell’art. 20 del citato T.U. e la stima effettuata dalla terna di tecnici nominata ai sensi dell’art. 21 e non già tra la stima di questi ultimi e quella fatta effettuare dal CTU in sede di giudizio di opposizione, come invece ritenuto dalla Corte d’appello.

Nel caso di specie, risulta che l’indennità provvisoria determinata ai sensi dell’art. 20 del T.U. dall’Anas ammontava ad Euro 487,34 somma di gran lunga inferiore sia a quella di Euro 25.526,90 determinata dalla terna di tecnici, che è l’unica a dover essere presa quale raffronto, nonchè alla stessa indennità calcolata dal CTU in corso di causa.

Ne consegue che, essendo la stima effettuata dai tecnici superiore di oltre la metà alla indennità provvisoria di esproprio determinata dall’Anas ai sensi dell’art. 20 del TU, le spese per la predetta stima restano a carico dell’Anas.

Anche a volere poi in linea di ipotesi prendere a paramento la somma liquidata dalla CTU (25.369,64) la stessa sarebbe comunque superiore di oltre un decimo rispetto a quella determinata dall’Anas per cui non vi sarebbero neppure le condizioni per la ripartizione delle stesse tra le parti.

Il secondo motivo è infondato.

L’opposizione proposta dal Comune è stata infatti parzialmente accolta essendo stata comunque l’indennità di esproprio rideterminata a seguito della CTU in misura inferiore a quella fissata dalla terna di tecnici.

Ciò giustifica la compensazione parziale delle spese.

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo accolto.

Sussistendo le condizioni di cui all’art. 384 c.p.c., per la decisione sul merito, si pongono a carico dell’ANAS le spese per la stima effettuata dai tecnici ai sensi dell’art. 21 T.U. espropriazioni.

Segue alla soccombenza la condanna della intimata alle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo sul merito, pone a carico dell’ANAS le spese per la stima effettuata dai tecnici ai sensi dell’art. 21 T.U. espropriazioni; condanna quest’ultima al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 2500,00 oltre Euro 200,00 per esborsi ed oltre accessori di legge e spese forfettarie.

Non sussistono le condizioni per l’applicazione del doppio del contributo del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2016

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