Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17797 del 30/08/2011

Cassazione civile sez. III, 30/08/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 30/08/2011), n.17797

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11531/2009 proposto da:

CONSORZIO BONIFICA MEDIO ASTICO BACCHIGLIONE (OMISSIS), in

persona del Presidente p.a. L.F., CONSORZIO

BONIFICA PEDEMONTANO BRENTA (OMISSIS), in persona del Presidente

C.D., CONSORZIO BONIFICA RIVIERA BERICA (OMISSIS), in

persona del Presidente, sig. N.A., CONSORZIO BONIFICA

ZERPANO ADIGE GUA’ (OMISSIS), in persona del Presidente p.a.

S.F., elettivamente domiciliati in ROMA, V. ANTONIO GRAMSCI

9, presso lo studio dell’avvocato GUZZO ARCANGELO, che li rappresenta

e difende unitamente all’avvocato MARTINO CLAUDIO giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore e MINISTERO ECONOMIA FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso gli Uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui sono

difesi per legge;

BANCA POPOLARE VICENZA SCPA (OMISSIS), in persona del

Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione avv. prof. B.

M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAZZARO SPALLANZANI

36, presso lo studio dell’avvocato DELFINO ALBERTO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BARBIERI LELIO giusta

delega in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

CONSORZIO BONIFICA EUGANEO (OMISSIS);

– intimato –

nonchè da:

CONSORZIO BONIFICA EUGANEO (OMISSIS), in persona del Presidente,

sig. V.P., elettivamente domiciliato in ROMA, V. ANTONIO

GRAMSCI 9, presso lo studio dell’avvocato GUZZO ARCANGELO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARTINO CLAUDIO giusta

delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

e contro

CONSORZIO BONIFICA MEDIO ASTICO BACCHIGLIONE (OMISSIS), BANCA

POPOLARE VICENZA SCPA (OMISSIS), MINISTERO ECONOMIA FINANZE,

AGENZIA DELLE ENTRATE – AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS),

CONSORZIO BONIFICA RIVIERA BERICA (OMISSIS), CONSORZIO BONIFICA

PEDEMONTANO BRENTA (OMISSIS), CONSORZIO BONIFICA ZERPANO ADIGE

GUA’ (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 54/2009 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

Sezione Prima Civile, emessa il 30/10/2008, depositata il 14/01/2009;

R.G.N. 1589/2005.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/06/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito l’Avvocato GUZZO ARCANGELO;

udito l’Avvocato DELFINO ALBERTO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per inammissibilità o rigetto

principale, inammissibilità incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. I cinque Consorzi di Bonifica indicati in epigrafe come ricorrenti principali ed incidentali, con citazione del 20 marzo 1989, hanno convenuto dinanzi al Tribunale di Vicenza la Banca Popolare di Vicenza, proponendo ciascuno in proprio, ma con unico atto di citazione, domande di ripetizioni di indebito, come da prospetti autonomi, oltre interessi bancari e vittoria delle spese di lite.

In particolare i Consorzi sostenevano che la Banca, nella riscossione dei contributi, sulla base di ruoli resi esecutivi dall’intendente di Finanza, aveva ritenuto di applicare la imposta sul valore aggiunto sugli aggi esattoriali, in regime di esenzione ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, n. 5.

Si costituiva la Banca contestando il fondamento delle domande e chiamava in lite l’Amministrazione delle finanze che si costituiva eccependo il difetto di competenza territoriale e contestava la domanda di garanzia.

2. Il Tribunale di Vicenza, con sentenza n. 213 del 2005:

a. dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda formulata dalla Banca nei confronti dell’amministrazione;

b. accoglieva le domanda di restituzione nei limiti del chiesto oltre interessi al saggio del 14,50% annuo ma non oltre il tasso ed soglia previsto della L. n. 108 del 1996, e sino al saldo con la capitalizzazione annuale e condannava la Banca alla rifusione delle spese del grado.

3. Contro la decisione proponeva appello la Banca, deducendo quattro motivi di censura chiedendo la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza e la riforma della decisione. Si costituivano i Consorzi ad eccezione del Consorzio di Bonifica Euganeo, che restava contumace, e chiedevano il rigetto del gravame.

Si costituiva la amministrazione finanziaria ora Agenzia delle entrate e chiedeva il rigetto per improcedibilità, inammissibilità, infondatezza del gravame.

4. La Corte di appello di Venezia con sentenza del 14 gennaio 2009, accoglieva per quanto di ragione lo appello della Banca ed in riforma della sentenza impugnata, assorbita la domanda contro il Ministero delle finanze -cui è subentrata la Agenzia delle entrate-, rigettava le domande proposte dai predetti Consorzi contro la Banca popolare di Vicenza spa; dichiarava integralmente compensate tra le parti tutte le spese processuali del doppio grado.

5.Contro la decisione hanno proposto: ricorso principale il Consorzio di Bonifica Riviera Berica, il Consorzio di Bonifica Pedomontano Brenta, il Consorzio di Bonifica Medio astico Bacchiglione affidato a quattro motivi di censura;

ricorso incidentale il Consorzio di Bonifica euganeo, che ripete sostanzialmente le censure del ricorso principale. Replicano con controricorso la Banca e il Ministero delle finanze e agenzia delle entrate. I Consorzi hanno prodotto memorie. I ricorsi sono stati previamente riuniti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

7. I ricorsi dei Consorzi non meritano accoglimento. Per chiarezza espositiva se ne offre una sintesi descrittiva, ed a seguire la confutazione in punto di diritto.

7.A. SINTESI DEI RICORSI DEI QUATTRO CONSORZI UNITARIAMENTE COSTITUITI. Nel primo motivo si deduce una sequela di errores in iudicando:

violazione e falsa applicazione artt. 2033, 1188 c.c., art. 1703 c.c., e segg., art. 2909 c.c.;

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 17 e 18, R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, artt. 21 e 22;

artt. 112, 323, 324, 329, 342, 345 e 346 c.p.c..

artt. 23 e 24 Cost.. Il tutto con riferimento allo art. 360 c.p.c., comma 1.

La tesi fortemente sostenuta nel corpo argomentativo è che bene i Consorzi agivano per lo indebito, posto che il regime degli aggi non era sottoposto ma era esente da Iva e che la Banca concessionaria non poteva esigere il debito non dovuto. Si aggiunge, a ff 43 del ricorso, che la res controversa riguarda soltanto ed esclusivamente la questione o meno della legittimità della rivalsa Iva che la banca popolare di Vicenza, nello svolgimento del rapporto di riscossione dei contributi di bonifica aveva operato nei confronti dei Consorzi di Bonifica al momento della emissione della fattura relativamente alle prestazioni da essa rese. La controversia non riguarda pertanto il rapporto tributario ma il rapporto tra le parti della operazione imponibile ed esula dalle attribuzioni delle commissioni tributarie.

Nel secondo motivo, che reca la medesima sequenza di norme violate o falsamente applicate, sempre con riferimento allo art. 360 c.p.c., n. 3, si pone il quesito di diritto a ff. 51, dove la regula iuris, sotto forma di domanda è espressa nella seconda parte del quesito.

Nel terzo motivo,che modifica la sequenza delle norme sostanziali come segue:

violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 c.c., del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10 n. 5, artt. 17 e 18; del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 12, 23, 24 e 25, dell’art. 1418 cod. civ., e segg., e dell’art. 23 Cost., sempre con riferimento allo art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il quesito di diritto, posto a ff 58, è formulato proponendo due regulae iuris, di cui la seconda è quella che i ricorrenti ritengono corretta, in quanto sostiene la proponibilità della domanda nei confronti della banca concessionaria ed addetta alla esazione.

Nel quarto motivo si deduce il vizio della motivazione che si assume omessa, illogica e contraddittoria, ma estrapolando dalla motivazione le argomentazioni utili per dimostrare gli assunti che si assumono incoerenti.

Il Consorzio di Bonifica Euganeo, nel ricorso incidentale ripropone sostanzialmente le quattro censure.

Per completezza espositiva si osserva che la Banca in replica sostanzialmente aderisce alle argomentazioni svolte dalla Corte di appello, chiedendo il rigetto dei ricorsi, e che il Ministero della economia e delle Finanze unitamente alla Agenzia dell’entrate, nella puntualizzazione circa la propria estraneità alla presente controversia, anche sotto il profilo giurisdizionale, citano opportunamente il recente arresto di queste sezioni unite civili Cass. 7 febbraio 2007 n. 2686.

7.B. CONFUTAZIONE DEL RICORSO PRINCIPALE DEI CONSORZI. Il primo motivo del ricorso, nella esposizione della sequela degli errores in iudicando, ratione temporis è soggetto alla disciplina dell’art. 360 nel testo novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2, in correlazione con gli artt. 366 e 366 bis relativi alla formulazione dei motivi. Conseguentemente risulta inammissibile, vuoi per la mancanza della sintesi descrittiva del fatto controverso, che attiene alla definizione dei rapporti di diritto privato tra Banca Concessionaria e Consorzio concedente, da qualificare in termini di mandato complesso ed oneroso con i relativi obblighi, dove la res controversa, per stessa ammissione dei ricorrenti attiene al rapporto tra le parti della operazione imponibile ed esula dalle attribuzioni delle commissioni tributarie, come hanno del resto precisato anche le SU del 2007 sopracitate; vuoi per incompleta formulazione dei quattro quesiti che riguardano tutti la c.d. legittimazione attiva dei Consorzi, da ritenersi passata in giudicato rispetto alla materia del contendere. Anche a voler superare un rigido formalismo che esige che per ciascun error in iudicando denunciato è necessario formulare la regola iuris che lo risolve, l’errore di fondo computo dalla difesa dei ricorrenti consiste nel non tener conto dello effetto devolutivo pieno, contenuto nei quattro motivi dello appello della Banca, che non nega la legittimazione ad essere convenuta come controparte di un rapporto contrattuale di diritto privato, ma nega la esperibilità del rimedio di cui all’art. 2033 c.c., per la mancanza delle condizioni della azione, e così la inesistenza della causa debendi, unitamente allo avvenuto pagamento ed alla mancanza dell’elemento causale, e le relative prove incombono sugli attori, e cioè sui Consorzi -vedi tra le significative Cass. 17 marzo 2006 n. 5896 e Cass. 27 luglio 2007 n. 16337.

Le regole iuris proposte non colpiscono la chiara ratio decidendi espressa dalla Corte di appello a ff 14 e sgg della motivazione, che correttamente e in base a consolidata giurisprudenza, tra cui le ultime SU citate, considera la posizione del cessionario come quella di un adiectus solutionis causa, e cioè di soggetto indicato dal creditore Consorzio di bonifica etc. come persona incaricata di ricevere la prestazione a nome proprio ma per conto di esso creditore. Lo adiectus concessionario, tenuto al rispetto delle regole sul mandato, ha pertanto, in relazione al particolare mandato in esame, il solo compito di incassare, anche coattivamente le somme e di versarle al preponente, ovvero ai soggetti cui per legge sono destinati, come è nel caso dell’amministrazione finanziaria ove si tratti di imposta alla stessa dovuta. Nella fattispecie in esame i ruoli sono stati resi esecutivi dalla intendenza della Finanza.

La Corte ha dunque escluso la esperibilità del rimedio per la mancanza degli elementi strutturali e costituivi della azione, proprio con riferimento alla causa debendi, sul rilievo che la Banca non aveva il potere di modificare le cartelle omologate dalla intendenza, nè di escludere la posta della Iva in esse inserita, proprio perchè il potere di contestazione spetta al contribuente ma in sede di contenzioso tributario.

Osserva la Corte di appello che i Consorzi non hanno mai allegato inadempimenti della Banca al contratto di mandato, di guisa che viene anche a mancare il collegamento causale tra la attività lesiva della Banca e la qualificazione dello evento di indebito oggettivo per pagamento non dovuto.

Nel secondo motivo, che riproduce la cornice normativa complessa del primo, ma poi semplifica il quesito con la indicazione di due regulae iuris, di cui una sola risulterebbe esatta, ed è quella espressa nella seconda parte, la ragione della inammissibilità è duplice, vuoi perchè mancando la sintesi descrittiva della fattispecie concreta da sussumere sotto le norme invocate, si assume la tesi errata che lo accipiens aveva comunque ricevuto un pagamento non dovuto, senza indicare la legge del contratto, vuoi perchè la regola iuris da proporre non può che essere una sola e riferita, per ciascun consorzio, ai vari tempi di pagamento, essendo nota la giurisprudenza di questa Corte e la posizione della amministrazione finanziaria che solo dal 1999 in poi concordemente qualificano come prestazioni di natura tributaria i contributi consortili, donde il non assoggettamento alla tassazione Iva dei servizi di riscossione dei contributi.

Tanto non valeva per i contributi relativi alle annate tra il 1973 e 1998. I quesiti risultano pertanto privi di autosufficienza e la regula iuris proposta non si attaglia al rapporto contrattuale in essere tra le parti in lite, che attiene alle regole del mandato e del suo esatto adempimento.

Nel terzo motivo il quadro normativo di riferimento viene modificato, con un oscuro riferimento all’art. 23 Cost., che non è riferibile alla posizione contrattuale dello accipiens, ma anche

PQM

per tale motivo

sussiste la carenza della esatta sintesi descrittiva e la duplicità non consentita dei quesiti, che non possono essere alternativi, ma propositivi, proprio per la loro funzione di concorrere alla definizione della res certa iudicata. Il motivo è pertanto inammissibile.

Manifestamente infondato è il quarto motivo che denuncia il vizio della motivazione, con il metodo della, interpolazione per contestazione di passi estrapolati. La sentenza della Corte di appello, immune da vizi di diritto, è anche immune da vizi della motivazione, la quale è analitica, completa ed esaustiva.

7.C. CONFUTAZIONE DEL RICORSO INCIDENTALE DEL CONSORZIO DI BONIFICA EUGANEO. Preliminarmente deve ritenersi infondata la deduzione della Banca sulla tardivìtà di tale ricorso e sul giudicato interno in relazione alla dichiarazione di contumacia in appello. Il ricorso è notificato alle controparti il giorno 11 giugno 2006 avverso sentenza pubblicata il 14 1 2009 e notificata in data 22 aprile 2009, lo effetto devolutivo pieno del gravame dello appello ha rimesso in questione il tema decidendi sul devolutum di tutti i litisconsorti processuali,anche se le posizioni sostanziali restano autonome.

Tanto precisato, poichè le censure sono sostanzialmente conformi a quelle del ricorso principale, appare sufficiente ricordarle e rigettarle, senza ulteriori puntualizzazioni.

8. REGOLAMENTO DELLE SPESE DEL GIUDIZIO. La Corte ritiene di porle in solido a carico del Consorzi soccombenti verso la Banca, mentre sussistono giusti motivi di compensazione tra i Consorzi, agenzia delle entrate e ministero delle Finanze, e Banca popolare di Vicenza, in relazione alla particolare complessità delle vicende di causa.

P.Q.M. RIUNISCE i ricorsi e li rigetta, condanna i Consorzi in solido a rifondere alla Banca Popolare di Vicenza spa le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessive Euro 10.200,00 di cui Euro 200,00 per spese oltre accessori e spese generali come per legge, e compensa tra le parti e Agenzia delle Entrate e Ministero delle Finanze le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2011

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