Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17797 del 08/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 08/09/2016, (ud. 16/05/2016, dep. 08/09/2016), n.17797

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12560/2015 proposto da:

D.M., C.F. ((OMISSIS)) e D.M.C. C.F.

((OMISSIS)), elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avvocato

ELISABETTA CARBONI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

AZIENDA NAZ. AUT. DELLE STRADE, (OMISSIS);

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 600/2011 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI

de117/10/2014, depositata il 07/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/05/2016 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito l’Avvocato ANTONIO CAPUTO per delega dell’avvocato ELISABETTA

CARBONI, difensore del ricorrente, che si riporta agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 15 ottobre 2011 l’ANAS spa conveniva davanti alla Corte d’appello di Cagliari D.M. e D.M.C. per proporre opposizione contro la stima dell’indennità provvisoria d’esproprio, relativa a parte delle superfici delle aree site nel Comune di (OMISSIS) in catasto al foglio 41 mappali nn. 197, 370, 333, 328 ricadenti in zona agricola, determinata D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 21, dalla “terna” di tecnici, a maggioranza, in Euro 7.015,65 accertata dalle D..

Al riguardo precisava che essa A.N.A.S. S.pa aveva provveduto, in data 30.3.99, all’occupazione d’urgenza delle aree sovraindicate determinando l’indennità provvisoria di espropriazione che non era stata accettata dalle espropriate per cui si era proceduto alla nomina dei tecnici del D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 21.

La stima effettuata da questi ultimi era gravemente erronea in fatto e in diritto, mentre era, corretta la stima di cui all’indennità provvisoria,effettuata dal proprio tecnico, di Euro 517,47.

Soggiungeva che le spese per la nomina dei tecnici erano state poste provvisoriamente a suo carico.

L’opponente chiedeva, pertanto, che, previa, occorrendo, dichiarazione d’illegittimità/invalidità della stima approvata a maggioranza dalla terna dei tecnici, l’accertamento dell’indennità d’esproprio e la dichiarazione che le spese della terna dei tecnici erano a carico della controparte con conseguente condanna al rimborso delle somme eventualmente versate in corso di causa.

Le D., costituitesi, oltre ad alcun eccezioni preliminari che in questa sede non più rilevano, chiedevano il rigetto della opposizione.

La Corte d’appello di Cagliari, con sentenza depositata il 7.11.14, Cagliari determinava in Euro 6.081,57 l’indennità d’esproprio spettante alle D. disponendone il deposito presso la Cassa Depositi e prestiti, con gli interessi dalla data della domanda al deposito, qualora non già effettuato; poneva definitivamente a carico delle opposte le spese liquidate relative alla procedura di stima D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 21; condannava la ANAS spa al pagamento di quattro quinti delle spese di giudizio, compensato il restante quinto.

Avverso la detta sentenza ricorrono per cassazione le D. sulla base di due motivi cui non resiste l’ANAS.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo le ricorrenti contestano che le spese dei tecnici che hanno effettuato la stima dei terreni siano state poste a loro carico.

Con il secondo motivo contestano la compensazione parziale delle spese.

Il primo motivo è fondato.

L’espropriato non ha accettato l’indennità provvisoria di esproprio proposta ai sensi dell’art 20 T.U. espropriazioni dall’Anas, conseguentemente si è proceduto ai sensi dell’art. 21 del medesimo T.U. a nominare una terna di esperti per la determinazione della detta indennità.

La stima da questi ultimi effettuata è stata opposta dall’Anas innanzi alla Corte d’appello.

Quest’ultima ha disposto CTU in proposito ed in relazione alle risultanze quest’ultima ha determinato il valore delle aree espropriate.

In conseguenza di ciò ha determinato il valore complessivo del fondo, pari alla differenza fra il suo valore intero prima dell’esproprio (Euro 19.762,50) e quello residuo in seguito ad esso (Euro 13.680,93), trattandosi d’esproprio parziale, risulta, pertanto, pari ad Euro 6.081,57 valore inferiore a quello stimato dalla terna dei tecnici (Euro 7.015,65).

Ritenendo trattarsi di importo inferiore a quello determinato provvisoriamente da questa ha ritenuto che le spese relative alla procedura D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 21, dovevano essere poste a carico delle espropriate secondo la previsione del comma 6 del D.P.R. n. 327 del 2001, suddetto art. 21, comma 6 (TU espropriazioni).

Tale assunto è erroneo.

L’art. 21 citato prevede che l’autorità espropriante debba formare l’elenco degli espropriati che non hanno accettato la determinazione dell’indennità provvisoria (comma 1) e che si debba poi procedere alla nomina della terna di esperti per la determinazione (commi da 2 a 5).

Il comma 6 dell’articolo in esame prevede poi quanto segue:

“6. Le spese per la nomina dei tecnici: a) sono liquidate dall’autorità espropriante, in base alle tariffe professionali; b) sono poste a carico del proprietario se la stima è inferiore alla somma determinata in via provvisoria, sono divise per metà tra il beneficiario dell’esproprio e l’espropriato se la differenza con la somma determinata in via provvisoria non supera in aumento il decimo e, negli altri casi, sono poste a carico del beneficiario dell’esproprio”.

Risulta di tutta evidenza che l’individuazione del soggetto tenuto al pagamento delle spese dei tecnici va effettuata sulla base del raffronto tra l’indennità provvisoria di stima determinata dall’autorità espropriante ai sensi dell’art. 20 del citato T.U. e la stima effettuata dalla terna di tecnici nominata ai sensi dell’art. 21 e non già tra la stima di questi ultimi e quella fatta effettuare dal CTU in sede di giudizio di opposizione, come invece ritenuto dalla Corte d’appello.

Nel caso di specie, risulta che l’indennità provvisoria determinata ai sensi dell’art. 20 del T.U. dall’Anas ammontava ad Euro 517,47 somma di gran lunga inferiore sia a quella di Euro 7.015,65 determinata dalla terna di tecnici che è l’unica a dover essere presa quale raffronto nonchè alla stessa indennità calcolata dal CTU in corso di causa.

Ne consegue che, essendo la stima effettuata dai tecnici superiore di oltre la metà alla indennità provvisoria di esproprio determinata dall’Anas ai sensi dell’art 20 del TU, le spese per la predetta stima restano a carico dell’Anas.

Anche a volere poi in linea di ipotesi prendere a paramento la somma liquidata dalla CTU (7.015,65) la stessa sarebbe comunque superiore di oltre un decimo rispetto a quella determinata dall’Anas per cui non vi sarebbero neppure le condizioni per la ripartizione delle stesse tra le parti.

Il secondo motivo è infondato.

L’opposizione proposta dal Comune è stata infatti parzialmente accolta, essendo stata comunque l’indennità di esproprio rideterminata a seguito della CTU in misura inferiore a quella fissata dalla terna di tecnici.

Ciò giustifica la compensazione parziale delle spese.

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo accolto.

Sussistendo le condizioni di cui all’art. 384 c.p.c., per la decisione sul merito, si pongono a carico dell’ANAS le spese per la stima effettuata dai tecnici ai sensi dell’art 21 T.U. espropriazioni.

Segue alla soccombenza la condanna della intimata alle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo sul merito, pone a carico dell’ANAS le spese per la stima effettuata dai tecnici ai sensi dell’art. 21 T.U. espropriazioni; condanna quest’ultima al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 2500,00 oltre Euro 200,00 per esborsi ed oltre accessori di legge e spese forfettarie.

Non sussistono le condizioni per l’applicazione del doppio del contributo del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2016

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