Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17796 del 30/08/2011

Cassazione civile sez. III, 30/08/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 30/08/2011), n.17796

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11413/2009 proposto da:

T.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ANAPO 2 9, presso lo studio dell’avvocato DI GRAVIO Dario,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato TAMBERI MARIO

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

PROVINCIA GROSSETO, EQUITALIA GERIT SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 636/2009 del GIUDICE DI PACE di GROSSETO,

emessa il 09/03/2009, depositata il 17/03/2009; R.G.N. 1463/2008.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

24/06/2011 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 17 marzo 2009 il Giudice di Pace di Grosseto ha respinto la opposizione proposta da T.S. alla cartella esattoriale emessa da Equitalia Gerit s.p.a. su ruolo fornito dalla Provincia di Grosseto e notificata il 22 marzo 2008, per violazione di norme del Codice della strada.

Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione la T., affidandosi ad un unico motivo.

Nessuna delle parti intimate ritualmente ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva il Collegio che l’unico motivo di ricorso è fondato.

Di vero il Giudice di pace ha accertato che il verbale di contestazione del 5 ottobre 2004 era stato impugnato avanti al Prefetto con esito negativo.

Pertanto l’atto, come pure era stato dedotto dalla ricorrente, non aveva efficacia di titolo esecutivo, in quanto i verbali concernenti violazioni delle norme del Codice della strada acquisiscono tale efficacia solo in mancanza di ricorso al prefetto (e di pagamento in misura ridotta), (Cass. n. 20084/10), altrimenti sono destinati ad essere sostituiti dalla ordinanza ingiunzione.

Pertanto, la cartella esattoriale impugnata dalla T. avrebbe dovuto essere annullata, perchè fondata su di un atto privo del valore di titolo esecutivo, come da giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 17278/05).

Ciò posto, e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte, accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, cassa la sentenza impugnata e annulla la cartella esattoriale n. (OMISSIS) di Euro 469,26 notificata il 22 marzo 2008, ma nulla dispone per le spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, cassa la sentenza impugnata e annulla la cartella esattoriale n. (OMISSIS) di Euro 469,26 notificata il 22 marzo 2008. Nulla va disposto per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2011

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