Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17796 del 30/07/2010

Cassazione civile sez. II, 30/07/2010, (ud. 27/04/2010, dep. 30/07/2010), n.17796

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.

ZANARDELLI 23, presso lo studio dell’avvocato DI STEFANO CALOGERO,

che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTO PRO TEMPORE DELLA PROVINCIA DI PALERMO;

– intimato –

avverso l’ordinanza R.G. 1195/07 del GIUDICE DI PACE di CARINI,

depositata il 28/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio del

27/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PARZIALE Ippolisto;

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. IANNELLI

Domenico.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – Parte ricorrente impugna il provvedimento su indicato, che dichiarava inammissibile la sua opposizione perche’ proposta tardivamente.

2. – Lamenta l’erroneita’ della pronuncia del Giudice di Pace che dichiarava inammissibile, perche’ tardivo, il ricorso proposto ai sensi della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23 ai sensi dell’art. 23, comma 1 della legge, non rilevando che il giorno di scadenza del termine computato (9 dicembre 2007) era festivo (domenica) con conseguente proroga al giorno successivo non festivo (art. 155 c.p.c.).

3. – Il Giudice di Pace ha rilevato che l’ordinanza – ingiunzione fu notificata l’11 aprile 2008 e ha dichiarando l’inammissibilita’ del ricorso perche’ depositato il 10 dicembre 2007, oltre il trentesimo giorno.

4. – Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere accolto. La relazione e’ stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.

5. – All’udienza camerale il Procuratore Generale ha concluso nulla osservando sulla relazione.

6. – Il ricorso e’ fondato e va accolto.

Il termine di 30 giorni scadeva il 9 dicembre 2007, domenica. Il Giudice di Pace ha erroneamente dichiarato tardivo il ricorso senza tener conto che il giorno di scadenza era festivo con conseguente proroga al giorno successivo. Il ricorso, depositato il 10 dicembre 2007, era quindi tempestivo.

7. – Il ricorso va accolto, il provvedimento impugnato cassato, e la causa va rimessa per nuovo esame ad altro giudice del merito pari ordinato, che si indica in diverso magistrato dello stesso ufficio, cui e’ anche demandato, ex art. 385 c.p.c. di pronunziare sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.T.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro magistrato dello stesso ufficio (Giudice di Pace di Carini), che decidera’ anche sulle spese.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2010

 

 

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