Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17795 del 30/08/2011

Cassazione civile sez. III, 30/08/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 30/08/2011), n.17795

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10940/2009 proposto da:

GESTIONE ATTIVITA’ SGA SPA (OMISSIS), socio unico Intesa Sanpaolo

S.p.A., in persona dell’Amministratore Delegato, legale

rappresentante pro tempore, avv. V.M., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PASUBIO 2, presso lo studio dell’avvocato

MERLINI MARCO, rappresentato e difeso dall’avvocato PISANI

MASSAMORMILE Andrea giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A. – (di seguito anche solo “MCC

SPA”) (OMISSIS) appartenente al Gruppo Bancario Unicredit,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIEMONTE 51 C/O BANCA DI ROMA,

presso lo studio dell’avvocato FIORAMONTI Guglielmo, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MANCINI RODOLFO con

procura speciale del Dott. Notaio GENNARO MERICONDA in Roma, del

16/05/2006 rep. n. 45634;

M.P.G. (OMISSIS), M.

R. (OMISSIS), D.A.

(OMISSIS), D.F. IN PROPRIO

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PANAMA 88,

presso lo studio dell’avvocato SPADAFORA GIORGIO, rappresentati e

difesi dall’avvocato CAMPESE UGO giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

M.M.C. nato a (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1576/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

Sezione Quarta Civile, emessa il 31/03/2008, depositata il

30/04/2008; R.G.N. 5358/2002.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/06/2011 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato MERLINI MARCO per delega Avvocato PISANI

MASSAMORMILE ANDREA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.1. La ISVEIMER spa notificò in data 29.11.89 precetto per L. 153.681.221 a M.N., M.R., D.F. e D.A., in qualità di fideiussori (in uno ad altri) della Sannio Beton srl per un mutuo da questa contratto in data 16.9.82; ma gli intimati si opposero con atto di citazione a comparire dinanzi al Tribunale di Benevento, notificato il 4.1.90, dapprima contestando la misura dell’importo richiesto e deducendo la nullità della clausola contrattuale sugli interessi, per poi contestare pure la persistenza della passiva legittimazione della precettante, sull’addotta cessione del credito all’Istituto Centrale per il Credito a Medio Termine – Mediocredito Centrale. Esteso il contraddittorio iussu iudicis anche a quest’ultimo, che peraltro si costituì e contestò essersi mai perfezionata in suo favore alcuna cessione, il Tribunale adito – con sentenza n. 1370/02 del 6.5/20.9.02 – accolse l’eccezione da ultimo indicata e dichiarò nullo, per carenza di attiva legittimazione, l’opposto precetto, condannando l’intimante alle spese nei confronti sia degli opponenti che dell’intervenuta.

1.2. Avverso tale sentenza, notificata al difensore di ISVEIMER in data 18.11.02, dispiegò appello la SGA – Società per la Gestione di Attività, cui il credito era stato ceduto dalla precettante con atto del 5 luglio 2000; ma notificò in unica copia l’atto di appello a tutti gli originari opponenti ( M.N., M.R., D.F. ed D. A.) presso i loro procuratori costituiti in primo grado (avv. Ugo Campese e Francesco Criscoli, con studio in Benevento, via Filippo Raguzzini 10) in data 13.12.02 (ed all’intervenuto il 17.12.02). Costituitosi il solo M.N., che eccepì l’inesistenza della notifica in unica copia presso il procuratore di più parti, fu concesso altro termine per la rinotifica dell’atto di appello agli appellati non costituiti, cui l’appellante procedette in data 28.10.03.

1.3. Il processo fu interrotto per la morte di M. N. (dichiarata all’ud. 17.5.05) e riassunto ad impulso della S.G.A.; gli altri originar opponenti e l’avv. Ugo Campese proposero querela di falso avverso le relate delle notifiche in rinnovazione dell’atto di appello come eseguite presso i procuratori costituiti in primo grado.

1.4. La corte di appello dichiarò peraltro – con sentenza n. 1576/08, pubbl. il 30.4.08 – inammissibile il gravame: pur riconoscendo che correttamente era stato concesso il termine per rinnovare la notifica, malamente eseguita in unica copia per più parti difese dallo stesso avvocato, rilevò che tale ultima notifica era a sua volta irrituale, in quanto eseguita presso il procuratore dei destinatari dell’atto, nonostante fosse trascorso più di un anno dalla pubblicazione della sentenza; e compensò le spese del grado.

1.5. Per la cassazione di tale sentenza di secondo grado propone ora ricorso la S.G.A. spa, affidandosi a sei motivi; resistono con unitario controricorso M.R., M.P. G., D.A. (cui il ricorso per cassazione era stato notificato anche quali eredi di M.N.) e D.F., mentre presenta controricorso altresì Unicredit Mediocredito Centrale spa (evidentemente presupponendo la sua qualità di successore di MCC spa) e M.M. C. non svolge attività difensiva in questa sede. E, per la pubblica udienza del 24.6.11, la sola ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., e discute oralmente la causa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. La ricorrente S.G.A. spa formula sei motivi:

2.1. un primo, dispiegato ai sensi del n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., artt. 160, 170, 330, 331 e 350 cod. proc. civ.: dolendosi preliminarmente della inammissibilità dell’opposizione per mancata estensione del contraddittorio a tutti i fideiussori pur in presenza di obbligazioni solidali derivanti da un’unica fonte; e comunque invocando il recente mutamento di giurisprudenza sulla piena validità della notifica dell’atto di impugnazione in unica copia presso il procuratore costituito per più parti (Cass., Sez. Un., 15 dicembre 2008, n. 29290), con conseguente erroneità della valutazione di irritualita della prima notifica dell’atto di appello ed irrilevanza dei vizi della rinnovazione malamente disposta per far fronte alla invece insussistente irritualita;

2.2. un secondo, subordinato al mancato accoglimento del primo e dispiegato ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, per vizio di motivazione sulla necessità di applicazione del comma 1 – primo inciso – dell’art. 330 cod. proc. civ., anzichè del comma 3 di questo;

2.3. un terzo, subordinato al mancato accoglimento del primo e dispiegato ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, di violazione e falsa applicazione dell’art. 330 cod. proc. civ.:

dovendo per la ricorrente applicarsi il primo inciso del primo comma e non il terzo comma della richiamata norma;

2.4. un quarto, subordinato al mancato accoglimento dei precedenti motivi e dispiegato ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, per violazione o falsa applicazione dell’art. 111 Cost., artt. 156, 157, 160 e 162 cod. proc. civ.: sostenendo la ricorrente una lettura costituzionalmente orientata del detto art. 156, tale da escludere la rilevanza di vizi meramente formali, quale doveva qualificarsi la notifica al procuratore, decorso l’anno dalla pubblicazione, anzichè alla parte personalmente;

2.5. un quinto, subordinato al mancato accoglimento dei primi quattro motivi e dispiegato ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, per vizio di motivazione sull’efficacia, sanante di qualsiasi eventuale vizio, da riconoscersi all’avvenuta rituale costituzione – non limitata alla querela di falso, ma estesa anche a difese nel merito – di M.R., D.F. ed D. A. quanto meno dopo la notifica, loro effettuata, dell’atto di riassunzione del processo di appello, dopo la dichiarata sua interruzione per il decesso di M.N.;

2.6. un sesto, subordinato al mancato accoglimento dei primi quattro motivi e dispiegato ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, per violazione o falsa applicazione degli artt. 156 e 158 cod. proc. civ.: dolendosi la ricorrente del mancato rilievo dell’efficacia sanante della costituzione richiamata in ordine al quinto motivo;

2.7. conclusivamente invocando, in caso di accoglimento di anche uno solo dei precedenti motivi, la cassazione senza rinvio per l’inammissibilità dell’originaria opposizione, siccome dispiegata da solo alcuni tra i fideiussori, invece – a suo dire – tutti litisconsorti necessari per l’unicità della fonte delle obbligazioni solidali.

3. In relazione a tali argomenti, M.R. e P. G., nonchè D.F. e D.A., nel loro controricorso ampiamente controdeducono a ciascuno dei motivi dispiegati dalla ricorrente, mentre UniCredit Mediocredito Centrale spa, evidentemente presupponendo la sua identità o la sua successione rispetto alla MCC – Gruppo Capitalia spa, insiste per l’insussistenza di qualunque cessione in suo favore del credito posto a suo tempo a base dell’opposto precetto.

4. Il primo motivo di ricorso è fondato:

4.1. va data continuità al principio di diritto introdotto da Cass. Sez. Un., 15 dicembre 2008, n. 29290 e confermato, di recente, tra le altre da Cass. 12 marzo 2010, n. 6051 – per il quale la notificazione dell’atto d’impugnazione eseguita presso il procuratore costituito per più parti, mediante consegna di una sola copia (o di un numero inferiore), è valida ed efficace in virtù della generale applicazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, alla luce del quale deve ritenersi che non solo in ordine alle notificazioni endoprocessuali, regolate dall’art. 170 cod. proc. civ., ma anche per quelle disciplinate dall’art. 330 cod. proc. civ., comma 1, il procuratore costituito non è un mero consegnatario dell’atto di impugnazione ma ne è il destinatario, in quanto investito dell’inderogabile obbligo di fornire, anche in virtù dello sviluppo degli strumenti tecnici di riproduzione degli atti, ai propri rappresentati tutte le informazioni relative allo svolgimento e all’esito del processo;

4.2. gli stessi controricorrenti M. – D. – D.A. non adducono elementi per confutare tale principio, nè il solido e convincente impianto motivazionale che lo sorregge nelle richiamate pronunce, limitandosi a reiterare i pregressi orientamenti sul medesimo argomento, chiaramente superati dal revirement adottato a partire dalla richiamata Cass. 29290 del 2008;

4.3. in dipendenza di tale nuovo principio, effettivamente la prima notifica dell’atto di appello, benchè eseguita da S.G.A. spa in unica copia nei confronti degli opponenti in primo grado presso il loro procuratore come in quella sede costituito, deve qualificarsi – ora per allora – pienamente rituale, con conseguente erroneità del successivo ordine di rinnovazione della notifica e piena irrilevanza delle vicende di quest’ultimo e finanche dei suoi eventuali o potenziali vizi;

4.4. sia pure in dipendenza di un revirement adottato successivamente alla sua pronuncia, la gravata sentenza di secondo grado deve qualificarsi avere errato in punto di declaratoria di inammissibilità dell’appello e va quindi cassata.

5. Deve escludersi peraltro la possibilità di decidere nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., non sussistendo la carenza di integrità del contraddittorio originaria prospettata dall’odierna ricorrente:

5.1. già la corte territoriale ha ritenuto necessaria l’unitarietà della pronuncia, ma pur sempre relativamente a tutti coloro che avevano rivestito la qualità di opponenti (al precetto, liberamente e legittimamente intimato dal creditore a solo alcuni tra i fideiussori) ed in vista del litisconsorzio necessario sì, ma appunto processuale, tra coloro che erano parti dell’opposizione; con la conseguenza che non ci si può basare su tale accenno, del resto irrilevante ai fini della decisione nel caso concreto, per estrapolare la sussistenza di un litisconsorzio anche coi confideiussori non destinatari del precetto opposto e quindi estranei al giudizio di cognizione in cui l’opposizione al precetto stesso si risolversi, a tutto concedere, quand’anche per assurdo fosse configurabile un vizio del contraddittorio, tanto non comporterebbe affatto l’inammissibilità della domanda, ma semmai la cassazione delle sentenze di merito pronunciate a contraddittorio non integro, con rimessione della causa al giudice di primo grado per l’integrazione di quest’ultimo;

5.3. e tuttavia il caso di specie si inquadra nella c.d.

confideiussione (art. 1946 cod. civ.), che si ha se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore ed a garanzia di un medesimo debito (in forza di un collegamento necessario tra le obbligazioni assunte dai singoli fideiussori, mossi consapevolmente anche se non contestualmente da un comune interesse, di garantire lo stesso debito e lo stesso debitore e nella reciproca consapevolezza dell’esistenza dell’altrui garanzia: tra le più recenti, v. Cass., 6 maggio 2004, n. 8605); ma tale istituto comporta pacificamente (salvo che sia stato pattuito – caso che non ricorre nella fattispecie – il beneficio della divisione) la solidarietà dei confideiussori (Cass. 14 luglio 2010, n. 16561; Cass. 2 settembre 2004, n. 17723);

5.4. se così è, poi, l’obbligazione solidale passiva non comporta, sul piano processuale, l’inscindibilità delle cause e non da luogo a litisconsorzio necessario tra tutti gli obbligati: infatti, avendo il creditore titolo per rivalersi per l’intero nei confronti di ogni debitore, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati, con la conseguenza che se sia uno solo di essi a proporre appello (o questo sia formulato solo nei confronti di uno solo di essi), il giudizio può legittimamente proseguire senza dover estendere necessariamente il contraddittorio nei confronti degli altri (Cass. 21 novembre 2006, n. 24680; Cass. 30 maggio 2008, n. 14469);

5.5. ne deriva che non vi è litisconsorzio necessario, nemmeno meramente processuale, tra tutti i confideiussori nell’opposizione avverso il precetto intimato contro solo alcuni di costoro; e pertanto nessuna inammissibilità può configurarsi in ordine ad un’opposizione di quest’ultima fatta, con conseguente impossibilità di deciderla in questa sede per tale questione preliminare di rito.

6. Pertanto, la gravata sentenza va cassata per l’accoglimento del primo motivo, con assorbimento di tutti gli altri, formulati espressamente come subordinati ad esso; e segue il rinvio alla stessa Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, affinchè, ritenuta rituale la prima notifica dell’atto introduttivo del giudizio di gravame e qualificatolo quindi ammissibile, esamini quest’ultimo nel merito – e prima fra tutte la questione sulla legittimazione attiva dell’intimante e sul ruolo e sugli effetti della chiamata in causa iussu iudicis – e provveda sulle spese dell’intero giudizio, compreso quello di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;

cassa la gravata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA