Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17795 del 26/08/2020

Cassazione civile sez. lav., 26/08/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 26/08/2020), n.17795

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10464-2013 proposto da:

V.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA VIALE

GIULIO CESARE 71, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA FLORITA,

rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO FLORITA;

– ricorrenti –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LUCIANA ROMEO e

LUCIA PUGLISI, che lo rappresentano e difendono;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1551/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 04/12/2012 R.G.N. 1700/2008;

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

con sentenza del 18 ottobre 2012, la Corte di appello di Catanzaro, in accoglimento dell’appello proposto dall’INAIL, ha respinto la domanda avanzata da V.L. avente ad oggetto la costituzione di una rendita da malattia professionale, rapportata ad una invalidità del 50%, a decorrere dal 12 ottobre 1992; a sostegno della propria decisione la Corte ha posto la fondatezza dell’eccezione di prescrizione avanzata dall’Istituto alla luce della sospensione della stessa per la definizione del procedimento amministrativo;

avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il V., affidandolo a due motivi;

resiste con controricorso l’Inail;

il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:

con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 111 e 112 sull’assunto che il termine di prescrizione delle azioni per conseguire le prestazioni dell’Inail resta sospeso durante la pendenza il procedimento amministrativo anche ove questo non si concluda nel termine di 150 giorni previsto dalla legge;

con il secondo motivo deduce la violazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 111 e 112 nonchè degli artt. 2937 e 2944 c.c. nonchè omesso esame cercano fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti circa l’influenza del fatto che l’istituto avesse emesso nel 1998 e nel 2002 provvedimenti di rigetto previa sottoposizione a visita collegiale del V. in data 9.5.2002;

entrambi i motivi, da scrutinarsi congiuntamente per l’intima connessione, sono fondati e devono essere accolti;

secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, infatti, con la sentenza n. 11928 del 7/5/2019, il termine di prescrizione triennale dell’azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali, di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 112, resta sospeso, ex art. 111, comma 2, D.P.R. cit., per tutta la durata del procedimento amministrativo di liquidazione delle indennità e fino all’adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell’istituto assicuratore;

ne consegue che il decorso dei termini per la liquidazione previsti dal D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 111, comma 3, non determina la cessazione della sospensione della prescrizione, ma rimuove la condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria, dando facoltà all’assicurato di agire in giudizio a tutela della posizione giuridica soggettiva rivendicata;

alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso va accolto, la sentenza cassata e la causa va rimessa alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche in relazione alle spese relative al giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2020

 

 

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