Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17795 del 03/07/2019

Cassazione civile sez. I, 03/07/2019, (ud. 28/03/2019, dep. 03/07/2019), n.17795

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 6298/2014 proposto da:

B.N., elettivamente domiciliato in Roma, Via Cicerone n. 44,

presso lo studio della Dott.ssa Laterza Cristofaro Agnese,

rappresentato e difeso dagli avvocati d’Acunto Francesco Maria e

d’Acunto Giuseppe, con procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Astaldi s.p.a., in proprio e quale mandataria dell’Associazione

Temporanea di Imprese – costituita dalla Astaldi s.p.a. (ex

Italstrade s.p.a.), da ICLA s.p.a. (ex Fondedile s.p.a), IMPREGILO

s.p.a. (Ex Cogefar s.p.a.) e Costruire s.p.a. (ex Ing.

S.F. s.p.a.) – in persona del legale rappresentante pro-tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Oslavia n. 12, presso lo

studio dell’avvocato Romano Cesareo Gerardo, che la rappresenta e

difende, con procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

Ente Autonomo Volturno s.r.l., incorporante la Sepsa s.p.a., in

persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, Via V. Veneto n. 169, presso lo Studio Della

Corte S.r.l., rappresentato e difeso dall’avvocato Della Corte

Salvatore, con procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 120/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 14/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/03/2019 dal Cons. CAIAZZO ROSARIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con citazione del 26/27.2.04 B.N. convenne innanzi al Tribunale di Napoli la Astaldi s.p.a., quale capogruppo di un Raggruppamento temporaneo d’imprese, e il Prefetto di Napoli, esponendo: di essere proprietario di vari immobili oggetto di provvedimenti d’occupazione d’urgenza emessi dal Presidente della Giunta regionale della Campania (in qualità di Commissario Governativo) e dal Prefetto di Napoli, quest’ultimo a favore della Italstrade s.p.a. (ora Astaldi s.p.a.) in proprio e quale capogruppo-mandataria delle associate Icla s.p.a., Impregilo s.p.a. e Costruire s.p.a. (in nome e per conto della concessionaria Sepsa s.p.a.); che l’attore aveva proposto opposizione alla stima innanzi alla Corte d’appello di Napoli; che, nelle more, essendo stato emesso, il 17.4.2003, il decreto d’espropriazione, l’offerta dell’indennità non era congrua poichè non teneva conto della superficie prima occupata e poi non più espropriata.

Pertanto, il B. chiese la condanna al risarcimento dei danni subiti per i beni demoliti, la restituzione di altri beni e il pagamento dell’indennità d’espropriazione e d’occupazione.

Con successiva citazione, lo stesso B. convenne ancora innanzi al medesimo Tribunale la Astaldi s.p.a., in proprio e quale capogruppo dell’ATI, il Prefetto di Napoli, la Sepsa s.p.a. e il Presidente della Giunta della regione Campania proponendo le medesime domande già formulate nel precedente giudizio.

Con sentenza del 23.4.09 – a seguito dell’ordinanza della Cassazione sul regolamento di giurisdizione – il Tribunale si pronunciò sulle residue domande proposte dal B., aventi ad oggetto l’opposizione alla stima espropriativa, e dichiarò la propria incompetenza funzionale, essendo invece competente la Corte d’appello di Napoli in unico grado.

Il B. riassunse il giudizio innanzi alla Corte d’appello, e nel reiterare le domande già proposte, richiese il pagamento dell’indennità d’occupazione in relazione all’intera superficie originariamente appresa e di quella di espropriazione in relazione ad una più ristretta superficie. Si costituirono Astaldi s.p.a. e la Sepsa s.p.a. resistendo alle domande.

A seguito di c.t.u., con sentenza del 14.1.14, la Corte d’appello determinò le due indennità richieste, condannando la Sepsa s.p.a. al relativo pagamento, rigettando le domande nei confronti degli altri convenuti.

Il B. ha ricorso in cassazione formulando cinque motivi.

Astaldi s.p.a. e Ente Autonomo Volturno s.r.l. – quale società incorporante la Sepsa s.p.a. – resistono con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo è denunziata violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., avendo la Corte d’appello ritenuto che la Sepsa s.p.a. fosse l’unica legittimata passiva – poichè unica beneficiaria del decreto d’espropriazione -, peraltro in contraddizione con l’ordinanza istruttoria emessa l’11.7.2000.

Pertanto, il ricorrente adduce che la Astaldi s.p.a. era invece il soggetto legittimato poichè concessionaria dei lavori, come desumibile dal decreto d’esproprio emesso dal Prefetto di Napoli il 7.10.02, avendo essa anche notificato tale decreto e depositato a suo nome l’indennità d’esproprio presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Con il secondo motivo è denunziata la violazione del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 22bis e 50 in ordine all’omessa liquidazione dell’indennità per le costruzioni esistenti, nonchè della L. n. 1150 del 1942 e della L.n. 765 del 1967, in ordine all’omessa pronuncia relativa ad un punto decisivo della causa. In particolare, il ricorrente si duole che la Corte d’appello abbia negato l’indennità per i fabbricati e le sovrastrutture sui fondi, poi demoliti dalla concessionaria Astaldi s.p.a., poichè non ne era stata dimostrata la liceità urbanistica, pur essendo stati prodotti vari documenti probatori (quali il titolo d’acquisto risalente al 1975 da cui, a dire del ricorrente, si desumeva la preesistenza al 1967 di tali fabbricati, e i rilievi contenuti nelle allegate mappe).

Con il terzo motivo è dedotta violazione del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 22bis e 50 e della L. n. 865 del 1971, art. 20avendo la Corte territoriale determinato l’indennità d’occupazione del terreno utilizzando a base del calcolo i valori indicati dal ctu, diversificandoli anno per anno, laddove il parametro di riferimento era costituito esclusivamente dal valore che aveva l’immobile alla data dell’espropriazione o al momento finale della legittima occupazione (cessata il 7.10.02 con il decreto d’esproprio). Pertanto, il ricorrente lamenta che il calcolo effettuato era stato erroneo nella parte in cui aveva devalutato il bene, anno per anno, senza averlo poi rivalutato, pur trattandosi di debito di valore.

Con il quarto motivo è denunziata violazione della L. n. 865 del 1971, suddetto art. 50 o, in alternativa, citato art. 20, comma 3, in quanto la Corte d’appello, nel determinare l’indennità d’occupazione, non ha applicato il criterio di 1/12 dell’indennità d’espropriazione, trattandosi di procedura non disciplinata dal D.P.R. n. 327 del 2001, essendo la dichiarazione di p.u. anteriore al 30.6.03, applicando invece il criterio degli interessi legali. Al riguardo, il ricorrente lamenta che il giudice di merito non ha tenuto conto dell’evoluzione giurisprudenziale che ha applicato in maniera generalizzata il suddetto criterio dell’1/12 dell’indennità d’esproprio.

Con il quinto motivo è denunziata violazione dell’art. 2233 c.c., comma 2 e del D.L. n. 1 del 2012, art. 9 nonchè omesso esame di fatti e documenti decisivi, in ordine alla liquidazione delle spese di lite in favore del ricorrente, poste a carico della Sepsa s.p.a., sia perchè tale liquidazione non aveva riguardato la Astaldi s.p.a., sia perchè esse sono state liquidate in misura inferiore a quanto indicato nella nota allegata, non essendo essa adeguata all’opera defensionale espletata.

Il primo motivo è infondato. Invero, il collegio osserva che non ricorre l’ipotesi di cui alla richiamata sentenza della Corte n. 10530/16 – che ha confermato quanto disposto da Cass., n. 1242/13 – secondo cui: “Parte del rapporto espropriativo ed obbligato al pagamento dell’indennità verso il proprietario espropriato e, come tale, legittimato passivo nel giudizio di opposizione alla stima che sia stato da quest’ultimo proposto, è il soggetto espropriante, vale a dire quello a cui favore è pronunciato il decreto di espropriazione, anche nell’ipotesi di concorso di più enti nella realizzazione dell’opera pubblica, nella quale deve ugualmente aversi riguardo, a detti fini, esclusivamente al soggetto che nel provvedimento ablatorio risulta beneficiario dell’espropriazione, salvo che dal decreto stesso non emerga che ad altro ente, in virtù di legge o di atti amministrativi e mediante figure sostitutive di rilevanza esterna, siano stati conferiti il potere ed il compito di procedere all’acquisizione delle aree occorrenti e di promuovere e curare direttamente, agendo in nome proprio, le necessarie procedure espropriative, ed addossati i relativi oneri”.

Infatti, nella fattispecie, dalla stessa allegazione del ricorrente si evince che la Astaldi s.p.a., quale concessionaria, si limitò a notificare il decreto, versando l’indennità; nè può sostenersi che la mera qualità di concessionaria dei lavori sia indice univoco ed indubbio della legittimazione passiva. Al riguardo, pur a voler configurare nel caso concreto un concorso di più enti nella realizzazione dell’opera pubblica, va evidenziato che il ricorrente non ha allegato che alla Astaldi s.p.a. furono conferiti il potere e il compito di procedere ai vari adempimenti amministrativi, con i relativi oneri, agendo in proprio.

Il secondo motivo è inammissibile in quanto il ricorrente non ha allegato di aver dedotto, e con quale atto, la questione dell’edificazione degli immobili anteriormente al 1967, non avendo specificato, nè riportato la difesa che avrebbe svolto al riguardo. Il motivo appare comunque infondato in quanto dal documento riprodotto nel ricorso non è dato desumere quanto esposto, mentre la Corte d’appello, recependo le conclusioni del c.t.u., ha chiaramente escluso la prova dei titoli legittimanti le costruzioni con motivazione immune da censure.

Il terzo motivo è parimenti inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi in quanto la critica relativa alla devalutazione dell’indennità è generica e non pertinente rispetto alla motivazione della Corte territoriale che ha argomentato dalla devalutazione dal 2007 al 2002 “..in ragione del coefficiente istat in tal modo operando una riduzione del 15% del valore inizialmente determinato”, considerando altresì sia l’esiguità del lasso temporale tra i due riferimenti cronologici, sia la mancata indicazione, da parte del B., di elementi dimostrativi dell’andamento dei costi incidenti sul valore di trasformazione in senso divergente rispetto all’indice istat.

Il motivo appare comunque infondato, atteso che la motivazione della Corte territoriale è chiara e conforme alle norme richiamate e che la doglianza sul debito di valore non ha pregio, poichè l’obbligazione di pagamento dell’indennità d’occupazione configura pacificamente un debito di valuta (Cass., n. 20178/17; n. 13456/11). Il quarto motivo è infondato. Il ricorrente si duole che il giudice d’appello, nel liquidare l’indennità d’occupazione, abbia ritenuto di non applicare il criterio del parametro dell’1/12 dell’indennità d’espropriazione poichè la fattispecie in esame non sarebbe disciplinata dal D.P.R. n. 327 del 2001.

Ora, nel caso concreto, la natura edificatoria del fondo occupato, accertata dalla sentenza impugnata – essendo peraltro ciò incontestato – consente però di escludere l’obbligatoria applicazione della percentuale indicata dal ricorrente, già prevista dalla L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 20, comma 3, e limitata all’occupazione delle sole aree agricole, per effetto della parziale dichiarazione d’illegittimità costituzionale della predetta disposizione (cfr. Corte Cost., sent. n. 5 del 1980). E’ pur vero che la predetta percentuale è stata estesa dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 50 a tutte le occupazioni d’urgenza; tale disposizione, tuttavia, ai sensi del medesimo decreto, art. 57, comma 1, non è applicabile alle procedure espropriative come quella in esame per le quali, alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, fosse già intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità (Cass., n. 5916/16; n. 12366/18).

Ne consegue che oggi è applicabile il criterio del parametro dell’1/12 dell’indennità d’espropriazione ma per le espropriazioni soggette ratione temporis al T.U. n. 321 del 2001.

Il quinto motivo è inammissibile in quanto diretto al riesame dei fatti inerenti all’ammontare della liquidazione delle spese di lite; peraltro, la doglianza relativa alla mancata condanna dell’Astaldi s.p.a. alla liquidazione delle spese è priva di fondamento alla luce del rigetto della domanda nei confronti della stessa società.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella somma di Euro 3200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15%, quale rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge in favore di ciascuno di essi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA