Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17794 del 26/08/2020

Cassazione civile sez. lav., 26/08/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 26/08/2020), n.17794

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3046-2013 proposto da:

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LUCIANA ROMEO e

LUCIA PUGLISI, che lo rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

F.I., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO POMA 2,

presso lo studio dell’avvocato SILVIA ASSENNATO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato MASSIMILIANO PUCCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 377/2012 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 23/07/2012 R.G.N. 743/2011;

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Con sentenza del 12 luglio 2012, la Corte di appello di Brescia ha respinto l’impugnazione proposta dall’INAIL avverso la sentenza del locale Tribunale con cui, respinta l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Istituto, lo stesso era stato condannato a corrispondere a F.I. l’indennizzo per danno biologico in relazione ad una ipoacusia professionale con inabilità stimata in misura del 12%;

in particolare, la Corte territoriale ha sottolineato di condividere l’indirizzo giurisprudenziale già espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 783 del 1999 secondo cui l’art. 111 del T.U. n. 1124 del 1965 scinde nettamente fra comma 2 e comma 3 consentendo, nel secondo, di ricorrere all’autorità giudiziaria anche qualora l’iter amministrativo non giunga a conclusione nel termine di centocinquanta giorni;

avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’INAIL affidandolo ad un motivo ed ha, altresì, presentato memoria;

resiste con controricorso, assistito da memoria, F.I.;

il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

Considerato che con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 111 e 112 sull’assunto che il termine di prescrizione delle azioni per conseguire le prestazioni dell’Inail non può restare sospeso oltre il termine di 150 giorni previsto dalla legge;

il motivo è infondato e non può essere accolto;

secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, infatti, con la sentenza n. 11928 del 7/5/2019, il termine di prescrizione triennale dell’azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali, di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 112, resta sospeso, ex art. 111, comma 2, cit. D.P.R., per tutta la durata del procedimento amministrativo di liquidazione delle indennità e fino all’adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell’istituto assicuratore;

ne consegue che il decorso dei termini per la liquidazione previsti dal D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 111, comma 3, non determina la cessazione della sospensione della prescrizione, ma rimuove la condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria, dando facoltà all’assicurato di agire in giudizio a tutela della posizione giuridica soggettiva rivendicata;

alla luce delle suesposte argomentazioni, quindi, il ricorso deve essere respinto;

l’intervenuta composizione della questione interpretativa da parte delle Sezioni Unite in seguito alla proposizione del ricorso per cassazione, induce a procedere all’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità;

non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del art. 1 bis del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, essendo stato il ricorso notificato in data antecedente al 31 gennaio 2013.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa integralmente le spese relative al giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2020

 

 

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