Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17794 del 19/07/2017
Cassazione civile, sez. trib., 19/07/2017, (ud. 11/05/2017, dep.19/07/2017), n. 17794
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CANZIO Giovanni – Presidente –
Dott. DAVIGO Piercamillo – Consigliere –
Dott. DIOTALLEVI Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. APRILE Stefano – Consigliere –
Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7233/2012 proposto da:
ALL INFORM SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
NATALE DEL GRANDE 12, presso lo studio dell’avvocato ALFONSO TAFURI,
rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO EVANGELISTI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 14/2011 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,
depositata il 20/01/2011;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
11/05/2017 dal Consigliere Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI.
Fatto
CONSIDERATO IN FATTO
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Genova sez. 9^, pronunciata il 7 luglio 2010, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dalla ALL INFORM s.r.l. in liquidazione, avverso la sentenza della CTP di Genova n. 211/04/2007 che aveva rigettato il ricorso avverso l’avviso di accertamento relativo a IRAP, IRPEG e IVA oltre sanzioni per l’anno 1998, ha proposto ricorso per cassazione la contribuente in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore.
A sostegno del ricorso la ricorrente ha dedotto due motivi.
Si è costituita l’Agenzia delle Entrate deducendo l’inammissibilità del ricorso perchè proposto da società cancellata sin dal 17 ottobre 2008 dal Registro delle imprese e quindi estinta.
Nel merito ha censurato i suddetti motivi, evidenziandone l’infondatezza, in quanto meramente reiterativi dei motivi dedotti nei gradi di merito.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
Osserva la Corte che il ricorso deve essere rigettato. Nel caso in esame deve essere applicato il seguente principio di diritto: “In tema di contenzioso tributario, qualora l’estinzione della società di capitali, all’esito della cancellazione dal registro delle imprese, intervenga in pendenza del giudizio di cui la stessa sia parte, si verifica un evento interruttivo disciplinato dagli artt. 299 c.p.c. e segg.; infatti l’art. 2495 c.c., esclude radicalmente che una Società estintasi a seguito di cancellazione possa mantenere la legittimazione processuale anche a mezzo del suo liquidatore (Cass. sez. un. n. 6070 del 2013; Cass. sez. trib. n. 21188 del 2014). (Sez. 5 Sentenza n. 5988 del 08/03/2017, Rv. 643304-01).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte respinge il ricorso; condanna la ALL INFORM in liquidazione ricorrente a rimborsare all’Ufficio le spese processuali che si liquidano in Euro 4000,00, oltre accessori di legge.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2017