Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17794 del 08/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 08/09/2016, (ud. 06/07/2016, dep. 08/09/2016), n.17794

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5765/2015 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA,

((OMISSIS)), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.G.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2661/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

4/11/2014, depositata il 9/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

6/7/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1 – La Corte pronuncia in Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., che ha concluso per raccoglimento del ricorso. 2 – Con sentenza dell’8/2/2012, il Tribunale di Brindisi ha accolto il ricorso proposto da D.G.V. – già dipendente NATO (USAF di (OMISSIS)) transitata al Ministero della Giustizia ex L. n. 98 del 1971, in posizione C1 – inteso ad ottenere la declaratoria del diritto all’inclusione dell’indennità integrativa speciale nel computo del beneficio, previsto del D.P.R. n. 344 del 1983, art. 5, dell’1,25% dello stipendio iniziale di assunzione nello Stato per ogni anno di servizio o frazione prestato presso l’organismo militare. La Corte di appello di Lecce ha respinto il gravame del Ministero e confermato la pronunzia impugnata osservando che: – sia l’Adunanza Generale del Consiglio di Stato in sede consultiva (parere 1931 del 6/12/2000), sia il Consiglio di Stato (sez. 4^ 28/12/2006 n. 8008) avevano affermato la natura retributiva dell’indennità integrativa speciale in linea con quanto ritenuto da Corte cost. 243/93; – nel contratto collettivo 1998/2000 l’i.i.s. era ricompresa nella retribuzione come voce singola non conglobata, laddove l’art. 20 del c.c.n.l. compatto Ministeri sottoscritto il 16/6/2003 aveva invece innovato la disciplina in tema prevedendo che l’i.i.s. dovesse essere inglobata nello stipendio tabellare assunto come base di computo. Riteneva che la circostanza per la quale a decorrere dall’1/1/2003 l’indennità, alla stregua del coma 3 dell’art. 20 del contratto di compatto, non fosse più corrisposta come voce, ma componesse il trattamento retributivo, non determinava il mutamento della natura giuridica dell’attribuzione. Per la cassazione di tale decisione ricorre il Ministero con unico motivo di impugnazione. D.G.V. è rimasto intimato (v. infra). 3 – Deve innanzitutto escludersi che, in difetto di notifica alla controparte nei termini di cui all’art. 370 c.p.c., l’atto depositato dall’intimata, possa qualificarsi come controricorso, giacchè il mero deposito non è sufficiente ad attivare il contraddittorio rispetto alla parte ricorrente (cfr. Cass. 9 settembre 2008, n. 22928; Cass. 5 dicembre 2014, n. 25735). Inoltre, nel giudizio di cassazione, il nuovo testo dell’art. 83 c.p.c., secondo il quale la procura speciale può essere apposta a margine od in calce anche di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, si applica esclusivamente ai giudizi instaurati in primo grado dopo la data di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, art. 45 (4 luglio 2009), mentre per i procedimenti instaurati, come nella specie, prima di tale data ricorso di primo grado è del 18/2/2009), se la procura non viene rilasciata a margine od in calce al ricorso e al controricorso, si deve provvedere al suo conferimento mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, come previsto dall’art. 83, comma 2 (cfr. Cass. 26 marzo 2010, n. 7241; Cass. 27 agosto 2014, n. 18323; Cass. 9 febbraio 2015, n. 2460). In conseguenza l’atto depositato da D.G.V. in data 5 luglio 2016 (peraltro a solo fine di far rilevare l’invalidità della notifica del ricorso per cassazione e la mancata instaurazione del contraddittorio), e dunque oltre i termini di cui all’art. 370 c.p.c. e con una semplice procura speciale a margine, è da considerare tamquam non esse. 4 – Ciò precisato, il ricorso è inammissibile. Occorre premettere che, relativamente all’onere posto a carico del ricorrente per cassazione di depositare in giudizio l’avviso di ricevimento della notifica del ricorso eseguita a mezzo posta, costituisce principio ripetutamente affermato da questa Corte quello secondo cui la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. e dalle disposizioni della L. 20 novembre 1982, n. 890, è il solo documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna che la data di essa e l’identità e l’idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita (cfr. ex multis Cass. 24 luglio 2007, n. 16354; Cass., Sez. Un., 14 gennaio 2008, n. 627; Cass., Sez. Un. 11 giugno 2010, n. 14124; Cass. 8 novembre 2012, n. 19387; Cass. 8 novembre 2014, n. 25285). Pertanto, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta, non la mera nullità ma la insussistenza della conoscibilità legale dell’atto cui tende la notificazione, con la conseguente inammissibilità del ricorso medesimo, in quanto non può accertarsi l’effettiva e valida costituzione del contraddittorio, anche se risulta provata la tempestività della proposizione dell’impugnazione (cfr. Cass. 29 marzo 1995, n. 3764; id. Cass. 18 luglio 2003, n. 11257; Cass. 10 febbraio 2005, n. 2722). E’ stato, altresì precisato (Cass. n. 16354/2007 cit.) che l’omessa produzione di tale avviso, non incidendo sulla validità della notifica, non ammette il meccanismo di rinnovazione di cui all’art. 291 c.p.c., ma neppure impedisce che l’intimato, costituendosi, provi che la consegna è realmente avvenuta…”, rimanendo in conseguenza confinata la sanzione della inammissibilità del ricorso per mancata produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento alla sola ipotesi in cui la parte destinataria della notifica non si sia costituita in giudizio, atteso che solo in tal caso rimane definitivamente preclusa al Giudice la possibilità di verificare la effettiva e valida costituzione del contraddittorio (cfr. Cass. n. 11257/2003 cit. e successive conformi). Nella specie il ricorso per cassazione risulta consegnato dal notificante al CMP di Roma Fiumicino in data 24/2/2015, entro il termine di cui all’art. 327 c.p.c., per impugnare la sentenza, depositata in Cancelleria il 14 dicembre 2014. L’avviso di ricevimento del plico postale, contenente l’atto di impugnazione, non risulta mai depositato, nè in allegato al ricorso, ex art. 149 c.p.c., nella cancelleria di questa Corte, nel termine di giorni venti dalla notificazione (art. 369 c.p.c.) o, autonomamente e successivamente, con le modalità di cui al capoverso dell’art. 372 c.p.c. e non è quindi provata l’avvenuta ricezione dell’atto per l’intimata. Neppure sono state fornite dalla parte ricorrente ragioni giustificative di tale omessa produzione. 4 – Il ricorso deve in conseguenza essere dichiarato inammissibile. 5 – Nulla va disposto per le spese processuali non avendo l’intimata svolto attività difensiva. 6 – Il ricorso è stato notificato in data successiva a quella (31/1/2013) di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), che ha integrato del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: “Quando l’impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma art. 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Tuttavia, nel caso di specie, tale disposizione non può trovare applicazione, in quanto il ricorrente è esente per legge dal versamento del contributo unificato.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2016

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