Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17794 del 03/07/2019

Cassazione civile sez. I, 03/07/2019, (ud. 28/03/2019, dep. 03/07/2019), n.17794

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6321/2014 proposto da:

M.C.; D.M.G.; De.Ma.Gi., elettivamente

domiciliati in Roma, Via Cosseria n. 2, presso lo studio del Dott.

Placidi Alfredo, rappresentati e difesi dall’avvocato Feola

Marcello, con procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Comune di Tursi, in persona del sindaco p.t.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 85/2013 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 07/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/03/2019 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto notificato il 21.5.92 d.m.g. convenne, innanzi al Tribunale di Matera, il Comune di Tursi, e premesso che con ordinanza del 6.10.82 il sindaco di Tursi autorizzò l’occupazione d’urgenza, a favore dello stesso Comune, di alcuni immobili di sua proprietà, essendo inutilmente trascorso il periodo d’occupazione legittima ed essendo stata realizzata l’opera pubblica (opere di completamento stradale), chiese la condanna dell’Ente convenuto al risarcimento dei danni subiti pari al valore venale del bene irreversibilmente trasformato e il pagamento dell’indennità d’occupazione legittima.

Si costituì il Comune di Tursi, resistendo alla domanda.

Con sentenza parziale, il Tribunale dichiarò la propria incompetenza per materia quanto alla domanda di determinazione della suddetta indennità; successivamente, il Tribunale, con sentenza definitiva del 14.3.04, rigettò la domanda risarcitoria.

Gli eredi dell’attore impugnarono la suddetta sentenza; il Comune non si costituì. Con sentenza del 7.3.13, la Corte d’appello di Potenza, in riforma dell’impugnata sentenza, accolse l’impugnazione e osservò che dalla Delib. Consiliare 28 giugno 1974, si desumeva che l’area in esame era stata destinata a parcheggio, inerendo dunque ad un vincolo di natura conformativa, conseguendone che la stima del valore della medesima area occupata era da effettuare alla stregua di terreno agricolo.

Pertanto, la Corte di merito condannò il Comune convenuto al pagamento delle somme di Euro 5174,15 per capitale, già rivalutato, e di Euro 8071,92 per interessi legali maturati all’attualità, oltre agli ulteriori interessi legali sul capitale, sino al soddisfo.

M.C., De.Ma.Gi. e G. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi. Non si è costituito il Comune di Tursi cui il ricorso è stato regolarmente notificato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo è denunziata violazione e falsa applicazione degli artt. 61 c.p.c. e segg., artt. 115,116 c.p.c., D.M. n. 1444 del 1968, artt. 2, 3, 4,5, L. n. 2359 del 1865, art. 39, in relazione al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 57 (nonchè dei “principi” enunciati dalla Corte Cost. nella sentenza n. 181/11), a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 e dell’art. 111 Cost., art. 132 c.p.c., nonchè omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Al riguardo, i ricorrenti lamentano che la Corte d’appello abbia considerato l’immobile occupato di natura agricola, omettendo di esaminare le varie perizie tecniche redatte nel corso dei due gradi di giudizio, non pronunciandosi sulle contestazioni mosse alla perizia integrativa cui il giudice di secondo grado avrebbe prestato acritica adesione.

Con il secondo motivo è denunziata violazione e falsa applicazione delle medesime norme, di cui al primo motivo, nonchè omesso esame di fatti decisivi, avendo la Corte territoriale immotivatamente determinato un valore del bene occupato che prescindeva del tutto dagli elementi di fatto oggetto delle varie perizie espletate, omettendo altresì l’esame degli stessi fatti afferenti alla natura edificabile dello stesso immobile.

Con il terzo motivo è denunziata violazione e falsa applicazione delle stesse norme, di cui ai primi due motivi, lamentando che la Corte d’appello abbia ritenuto la natura conformativa del vincolo urbanistico gravante sul fondo in base alla Delib. n. 117 del 1974, citata dal c.t.u., in ordine alla destinazione a parcheggio dell’area – escludendone dunque la natura edificabile – sebbene dalle stesse relazioni di c.t.u. non emergesse siffatto vincolo.

Con il quarto motivo è denunziata violazione e falsa applicazione delle stesse norme, di cui ai precedenti motivi, nonchè omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la Corte di merito non abbia accertato la natura espropriativa del vincolo in questione, come desumibile dalle relazioni di c.t.u. acquisite in entrambi gradi di merito. In particolare, i ricorrenti espongono che la destinazione a parcheggio dell’area in esame era circoscritta ad una ridotta superficie – relativa a due porzioni di p.lle, completamente immersa in una zona di completamento edificabile estesa più di 10000,00 mq, avendo essa inciso su beni determinati in funzione della localizzazione lenticolare di un’opera pubblica che è stata realizzata su una ristrettissima area posta all’interno del centro edificato.

Con il quinto motivo è denunziata violazione e falsa applicazione delle stesse norme di cui agli altri motivi, nonchè omesso esame di fatti decisivi, avendo la Corte d’appello attribuito un valore erroneo al fondo ablato, essendo invece liquidabile il valore venale pieno in ordine alle espropriazioni anteriori al giugno 2003 (ex D.P.R. n. 327 del 2001), come quella in questione.

Con il sesto motivo è denunziata violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 161 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto la Corte territoriale ha condannato il Comune convenuto al pagamento di somme d’importo inferiore a quello quantificato attraverso il calcolo esplicitato in motivazione, emergendo dunque un insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo ascrivibile ad una svista del giudicante.

I primi quattro motivi, da esaminare congiuntamente poichè tra loro connessi, sono infondati.

Parte ricorrente si duole, in sostanza, del fatto che la Corte d’appello abbia determinato il valore del bene irreversibilmente trasformato attribuendo allo stesso vocazione agricola, senza tener conto del contenuto delle varie c.t.u. e dell’insussistenza del vincolo conformativo, ritenuto dalla Corte erroneamente inerente alla destinazione a parcheggio dell’immobile.

Il collegio ritiene che occorra muovere dalla distinzione tra vincoli conformativi ed espropriativi cui possono essere assoggettati i suoli, osservando – in conformità del consolidato orientamento di questa Corte – che essa non dipende dal fatto che siano imposti mediante una determinata categoria di strumenti urbanistici, piuttosto che di un’altra, ma deve essere operata in relazione alla finalità perseguita in concreto dall’atto di pianificazione: ove mediante lo stesso si provveda ad una zonizzazione dell’intero territorio comunale o di parte di esso, sì da incidere su di una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione dell’intera zona in cui i beni ricadono e in ragione delle sue caratteristiche intrinseche, il vincolo ha carattere conformativo, mentre, ove si imponga solo un vincolo particolare, incidente su beni determinati, in funzione della localizzazione di un’opera pubblica, lo stesso deve essere qualificato come preordinato alla relativa espropriazione e da esso deve, pertanto, prescindersi nella qualificazione dell’area, e ciò in quanto la realizzazione dell’opera è consentita soltanto su suoli cui lo strumento urbanistico ha impresso la correlativa specifica destinazione, cosicchè, ove l’area su cui l’opera sia stata in tal modo localizzata abbia destinazione diversa o agricola, se ne impone sempre la preventiva modifica (Cass., n. 16084/18; n. 23572/17).

Ora, nel caso concreto, la sentenza impugnata non merita censure, avendo la Corte d’appello considerato la destinazione dell’area in esame a parcheggio in virtù del piano di fabbricazione, approvato nel 1996, tenuto conto della mancata intervenuta variante del suddetto programma di fabbricazione, pervenendo al convincimento che l’area in questione fosse oggetto di un vincolo conformativo e non espropriativo.

In particolare, non è fondata la difesa della ricorrente che, formulando contestazioni alla relazione integrativa della c.t.u., pone in evidenza una serie di indici che sarebbero rivelatori della natura espropriativa del vincolo in questione, quali: la particolare collocazione dell’area ablata, sita nel centro urbano edificato e ormai priva, già al momento dell’occupazione, delle caratteristiche agricole; la destinazione a parcheggio dell’area occupata limitata ad una esigua superficie; la mancanza di certezza documentale in ordine alla suddetta destinazione a parcheggio.

Anzitutto, occorre evidenziare che la Corte d’appello ha ritenuto il vincolo di carattere conformativo esclusivamente sulla base dell’esame dei documenti amministrativi (programma di fabbricazione e documenti allegati) e non anche delle c.t.u. acquisite nel corso del giudizio, le cui conclusioni sono state invece utilizzate per la stima del valore dei terreni occupati.

Ancora in via preliminare, va rilevato che non ha pregio la doglianza relativa all’omesso esame di fatti decisivi, circa l’asserita mancata valutazione delle varie c.t.u.. Al riguardo, è stato affermato che il mancato esame delle risultanze della c.t.u. integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, risolvendosi nell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Tale vizio ricorre anche nel caso in cui nel corso del giudizio di merito siano state espletate più consulenze tecniche, in tempi diversi e con difformi soluzioni prospettate, ed il giudice si sia uniformato alla seconda consulenza senza valutare le eventuali censure di parte e giustificare la propria preferenza, limitandosi ad un’acritica adesione ad essa, ovvero si sia discostato da entrambe le soluzioni senza dare adeguata giustificazione del suo convincimento mediante l’enunciazione dei criteri probatori e degli elementi di valutazione specificamente seguiti (Cass., n. 13770/18). Nel caso concreto, la Corte di merito, premesse le critiche dedotte riguardo alla valutazione delle varie consulenze tecniche d’ufficio, ha pronunciato sulla base dei documenti acquisiti, come esposto, esplicitando la motivazione relativa alla stima dei terreni.

Pertanto, deve ritenersi che la Corte d’appello abbia, seppure implicitamente, tenuto conto delle critiche mosse alle varie c.t.u., nell’affermare la natura conformativa del vincolo in questione argomentando dai documenti acquisiti.

Premesso ciò, va osservato che a tenore della consolidata giurisprudenza di questa Corte – cui il collegio intende dare continuità – le possibilità legali di edificazione vanno escluse tutte le volte in cui per lo strumento urbanistico vigente all’epoca in cui deve compiersi la ricognizione legale, la zona sia stata concretamente vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico in quanto dette classificazioni apportano un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle forme di trasformazione del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, va intesa come estrinsecazione dello ius aedificandi connesso al diritto di proprietà, ovvero all’edilizia privata esprimibile dal proprietario dell’area, soggetta al regime autorizzatorio previsto dalla vigente legislazione (Cass., n. 16084/18; n. 14840 del 2013; n. 2605 del 2010; n. 21095 e n. 16537 del 2009).

Orbene, come si è detto, in base all’accertamento di fatto contenuto nell’impugnata sentenza, il vincolo che esclude il carattere edificatorio del bene ha natura conformativa. Pertanto, la valutazione della “edificabilità di fatto” non ha rilevanza.

La doglianza è poi inammissibile, con riferimento alla limitata superficie effettivamente destinata al parcheggio e ai documenti della planimetria annessa al programma di fabbricazione, trattandosi di valutazione diretta al riesame dei fatti.

Anche il quinto motivo è inammissibile, in quanto diretto al riesame dei fatti inerenti alla determinazione del valore venale del fondo occupato. Al riguardo, i ricorrenti hanno ribadito la critica imperniata sull’effettiva vocazione edificatoria dello stesso terreno, contestando nel merito i criteri utilizzati per la stima dalla Corte d’appello la cui decisione è stata fondata su una consulenza tecnica d’ufficio che ha recepito le valutazioni di tre agronomi (peraltro, la stessa Corte ha evidenziato che i ricorrenti-appellanti non avevano indicato atti comprovanti valori maggiori di quelli determinati dal c.t.u.).

L’ultimo motivo è parimenti inammissibile. Invero, i ricorrenti hanno allegato un contrasto tra la motivazione e il dispositivo in ordine alle somme oggetto di condanna in quanto, mentre nella parte motiva sono indicati il capitale rivalutato per Euro 9145,10 e gli interessi legali per Euro 8071,92, per il totale indicato di Euro 17.217,02 (capitale rivalutato più interessi), nel dispositivo la condanna riguarda la minor somma di Euro 13.200,00 circa.

Ora, occorre richiamare la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui il contrasto tra motivazione dispositivo, che determina la nullità della sentenza, ricorre solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, ricorrendo nelle altre ipotesi un mero errore materiale (Cass., ord. n. 26074/18; ord. n. 668/2019; n. 26077/2015).

Nel caso concreto, il suddetto contrasto tra motivazione e dispositivo non ha determinato la nullità della sentenza impugnata, poichè esso non preclude la chiara conoscibilità ed comprensibilità della statuizione giudiziale, venendo in rilievo una semplice divergenza tra la somma indicata nel dispositivo e quella invece riportata in motivazione – frutto dei calcoli correttamente eseguiti dal giudice di contestati – da ascrivere ad una palese svista diquest’ultimo.

Ne consegue che tale divergenza può essere emendata solo attraverso il procedimento di correzione dell’errore materiale, in conformità della consolidata giurisprudenza di legittimità a tenore della quale il contrasto tra formulazione letterale del dispositivo di una pronuncia della Corte di cassazione e quanto dichiarato in motivazione, non incidendo sull’idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, non integra un vizio attinente alla portata concettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore materiale, correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391 bis c.p.c., trattandosi di ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, rilevabile ictu oculi dal testo del provvedimento, senza che venga in rilievo un’inammissibile attività di specificazione o di interpretazione della sentenza di legittimità (Cass., n. 668/19 cit.).

Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione degli intimati.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2019

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