Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17793 del 30/08/2011

Cassazione civile sez. III, 30/08/2011, (ud. 15/06/2011, dep. 30/08/2011), n.17793

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16333/2009 proposto da:

SIAT SOCIETA’ ITALIANA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA

(OMISSIS), in persona del suo Funzionario Procuratore Dr.

F.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA S ANDREA

DELLA VALLE 3, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO MELLARO,

rappresentato e difeso dall’avvocato SAITTA Giuseppe giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.M.L., quale coniuge superstite e vedova di

S.L., figlio S.G. nonchè quale madre

esercente la patria potestà sui minori coeredi S.G.

e S.D., figli di S.L. e C.M.

L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA BALDUINA 187,

presso lo studio dell’avvocato AGAMENNONE Stefano, che li rappresenta

e difende unitamente all’avvocato TAVANI CLODOMIRO giusta delega in

calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

S.G. DECEDUTO IL (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 648/2008 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

Sezione Prima Civile, emessa il 01/12/2008, depositata il 10/12/2008;

R.G.N. 613/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/06/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito l’Avvocato SAITTA GIUSEPPE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico, che ha concluso per l’accoglimento del 1^ motivo,

assorbiti il 2^ e il 3^.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con citazione del settembre 1993 S.G. conveniva dinanzi al Tribunale di Messina la assicurazione SIAT SPA e ne chiedeva la condanna al pagamento dello indennizzo dovutogli sulla base di una polizza rischi afferente al trasporto della merce che gli era stata sottratta il (OMISSIS) in seguito al furto del furgone su cui era collocata. Si costituiva l’assicuratrice eccependo la prescrizione e sostenendo che la garanzia era sospesa, poichè lo assicurato non aveva comunicato dati sufficienti sulle modalità del fatto.

2. Il tribunale di Messina con sentenza del 15 aprile 2004 accoglieva parzialmente la domanda condannando l’assicuratrice a pagare la somma di Euro 16.500,00 oltre interessi dalla domanda ed alla rifusione delle spese di lite.

3. Contro la decisione proponeva appello l’assicuratrice sulla base di sei motivi e appello incidentale lo S. per la migliore determinazione del danno.

4. La Corte di appello di MESSINA con sentenza del 10 novembre 2008 rigettava gli appelli e compensava per la metà le spese del grado, ponendo il resto a carico della assicurazione.

5. Contro la decisione ricorre la SIAT deducendo due motivi di censura e relativi quesiti. Resistono gli eredi di S.. Le parti hanno prodotto memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Il ricorso dell’assicuratore non merita accoglimento. Per chiarezza espositiva si offre una sintesi descrittiva dei primi due motivi, ed a seguire la loro confutazione in diritto. PRELIMINARMENTE verrà in esame una eccezione in rito proposta dal controricorrente.

6.A. SINTESI DEI MOTIVI DEL RICORSO SIAT. Nel primo motivo si deduce “violazione e falsa applicazione dello art.360 n.5 per contraddittoria ed illogica, ovvero insufficiente motivazione circa un fatto storico del giudizio. Anche per l’effetto violazione e falsa applicazione dello art. 118 c.p.c., in relazione al rigetto di istanza istruttoria di ispezione giudiziale dei luoghi.

Il quesito, con una lunga premessa in ordine al fatto controverso, si chiude con una censura in punto di diritto sull’error in iudicando consistito nella mancata ammissione della istanza istruttoria.

Nel secondo motivo, subordinato, si denuncia la violazione e falsa applicazione dello art. 1226 cod. civ., in relazione al disposto dello art. 61 c.p.c., sulla necessità di una consulenza tecnica per una valutazione equitativa del danno. Il quesito è formulato con due premesse fattuali e censura il ricorso in punto di utilizzazione del criterio sussidiario di liquidazione equitativa.

La parte ricorrente deduce in via preliminare la inammissibilità del ricorso per difetto di procura, redatta dal notaio Marrani di Torino il 27 novembre 2006, anteriormente alla pubblicazione della sentenza della Corte di appello.

6.B. CONFUTAZIONE IN DIRITTO. Preliminarmente deve rigettarsi la eccezione di parte controricorrente in quanto la procura in questione è un mandato con rappresentanza ai sensi dell’art. 1704 cod. civ., e non una procura speciale ad litem, conferita ritualmente a margine del ricorso.

Il ricorso tuttavia non merita accoglimento anche se formulato impropriamente come motivo cumulativo. Il ricorso per cassazione, anche dopo le novellazioni di riforma che hanno introdotto il regime dei quesiti, conserva la sua natura di giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai singoli motivi. Ne consegue che la elencazione analitica dei motivi è tassativa, e che non è possibile per la Corte, quale giudice imparziale, integrare i motivi come formulati dalla parte. (Vedi in tal senso Cass. 2010 n. 13222 massimata e Cass. 2010 n. 5207 non massimata ma conforme).

Volendo tuttavia superare un formalismo giuridico, in relazione allo sforzo compiuto dalla impresa ricorrente per evidenziare il vizio del giudizio in ordine al fatto controverso, la cui ricostruzione critica è posta nel primo motivo, si osserva che si tratta di una diversa ricostruzione del fatto, in ordine alla quale il vizio della logica giuridica non sussiste, in relazione alla chiara ed esauriente motivazione data la corte sulla pretestuosità dello effetto sospensivo della assicurazione e sulla veridicità del furto delle merce nella denuncia presentata tempestivamente ai carabinieri e confermata da deposizioni testimoniali, vedi in particolare le pag 8 e 9 della sentenza. Il denunciato vizio della motivazione risulta pertanto inammissibile in relazione ai punti decisivi della motivazione, che invece vengono revocati in dubbio attraverso una diversa rappresentazione degli accadimenti denunciati. Parimenti inammissibile la deduzione di un error in iudicando per la mancata ispezione dei luoghi, che attiene ad una valutazione discrezionale del giudice, non ravvisata utile allo stato degli atti. In conclusione in primo motivo pur scisso in due autonome censure è inammissibile. In secondo motivo di ricorso, impropriamente cumulato, si scinde nuovamente in due censure autonome. La prima attiene alle prove del danno quantificabile, ed attiene ad una attività di valutazione probatoria, che sarebbe illogica. Tale parte del motivo per vizio della motivazione è tuttavia inammissibile, perchè le premesse in fatto sottoposte alla attenzione della Corte, propongono una quaestio facti su cui la Corte di appello si è pronunciata con adeguata motivazione sulla perdita della merce e sugli obblighi di garanzia;

la seconda parte del motivo che attiene ad error in iudicando, supponendo che una consulenza tecnica di ufficio avrebbe dato certezza allo accertamento del debito indennizzatorio, mentre il criterio sussidiario risulterebbe arbitrario, attiene nuovamente ad un prudente apprezzamento in una procedura con tempi processuali particolarmente lunghi, mentre era sufficiente tener conto degli elementi di valutazione prodotti dallo assicurato e non contestati, e della valutazione peraltro ridotta già compiuta dalla sentenza del tribunale confermata sul punto. Inammissibile il motivo dedotto come vizio di motivazione e manifestamente infondato il motivo che deduce un error in iudicando, in relazione alla prudente valutazione equitativa.

Al rigetto del ricorso segue la condanna dell’assicurazione ricorrente alla rifusione in favore della parte resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente Siat a rifondere alla resistente C.M.L. in proprio e nella qualità di esercente la patria potestà sui minori S.G. e D., le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2011

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