Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17793 del 30/07/2010

Cassazione civile sez. II, 30/07/2010, (ud. 27/04/2010, dep. 30/07/2010), n.17793

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in Roma, via Re

Tancredi n. 6, presso lo studio dell’Avvocato Massimo Parisella,

rappresentato e difeso dall’Avvocato ROMANO Fabrizio Michele per

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

V.S. e R.M., elettivamente domiciliati in

Roma, Piazza Annibaliano n. 23, presso lo studio dell’Avvocato Rosita

Cirillo, rappresentati e difesi dall’Avvocato PICA Mario per procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

Avverso la sentenza della Corte di cassazione n. 11431/2009,

depositata in data 18 maggio 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27 aprile 2010 dal Consigliere relatore Dott. PETITTI Stefano;

sentito, per il ricorrente, l’Avvocato Lidia Lanzara, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

sentito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI

Domenico il quale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilita’ del

ricorso.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che R.A. ha proposto ricorso per revocazione avverso la sentenza n. 11431/2009 emessa dalla Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione nel giudizio introdotto da esso ricorrente nel 1993, volto ad ottenere la condanna di R.M. a ripristinare lo stato dei luoghi quale esistente prima della esecuzione delle opere descritte in citazione, e in particolare prima della edificazione di un manufatto rurale a distanza inferiore a quella legale; giudizio nel quale il convenuto aveva proposto domanda riconvenzionale di condanna dell’attore alla restituzione del terreno che aveva sottratto ad uno stradello comune;

che, con tale sentenza, e’ stato accolto il ricorso principale proposto da V.S. e R.M. avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma depositata il 28 marzo 2007, con la quale, in accoglimento dell’appello proposto da R.A. avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone, R.M. era stato condannato ad arretrare fino alla distanza di dieci metri dal confine la costruzione realizzata dal suo dante causa, ed e’ stato altresi’ dichiarato inammissibile il ricorso incidentale proposto dal ricorrente R.A.;

che, con un primo motivo, il ricorrente deduce “mancata declaratoria di inammissibilita’ del ricorso per cassazione a nome V.S. e R.M. ex art. 395 c.p.c., n. 1, 3, 4, e 5 ex art. 396 c.p.c.”;

che il ricorrente rileva che il ricorso proposto dalla V. e dal R.M., accolto dalla sentenza oggetto del ricorso per revocazione, era privo di idoneo quesito di diritto, perche’ formulato in modo a tal punto sintetico da richiedere un’integrazione con la successiva memoria illustrativa;

che, con il secondo motivo, il ricorrente denuncia “mancata declaratoria di inammissibilita’ del ricorso per nullita’ degli atti per carenza della vocatio in ius in capo all’unico Avvocato per conflitto di interessi ex art. 395 c.p.c., n. 1, 3, 4 e 5, ex art. 396 c.p.c.”;

che, ad avviso del ricorrente, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, la giurisprudenza di legittimita’, oltre che quella di merito, “configura l’ipotesi di conflitto di interessi in capo al procuratore che rappresenti parti diverse in giudizio (non) solo allorquando il detto conflitto segua da una conflittuale posizione processuale e soprattutto sostanziale, ma anche qualora tale conflittualita’ derivi potenzialmente da una ipotetica non identica posizione tra soggetti; e’ il caso in oggetto allorche’ la conflittualita’ in fieri e’ data dalla legge stante il rapporto di interferenza degli interessi tra dante causa ed avente causa ( R. M. e V.S.);

che, con il terzo motivo, il ricorrente deduce “mancata declaratoria di inammissibilita’ del ricorso per mancata corretta valutazione degli atti processuali allorche’ il Giudice di terzo grado ha inavvertitamente scambiato/sostituito nella persona del ricorrente, colui il quale ha costruito per primo, applicando in favore di quest’ultimo il principio della prevenzione erroneamente ex art. 395 c.p.c., nn. 1, 3, 4 e 5, ex art. 396 c.p.c.”;

che, sostiene il ricorrente, il ricorso proposto da V.S. e R.M., pertanto, avrebbe dovuto essere rigettato perche’ era stato esso ricorrente colui che aveva edificato per primo, dovendosi di contro osservare come dagli atti emergesse che il R.M. aveva costruito successivamente;

che gli intimati hanno resistito con controricorso;

che, avviatasi la procedura ex art. 380 bis cod. proc. civ., il consigliere delegato, ha depositato la relazione che e’ stata comunicata alle parti e al Pubblico Ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il relatore designato, nella relazione depositata in data 25 febbraio 2010, ha formulato la seguente proposta di decisione:

“Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile sia per le genericita’ delle censure proposte, sia perche’ i profili denunciati non integrano vizi revocatori. Il ricorrente prospetta genericamente la sussistenza di quattro ipotesi di revocazione della impugnata sentenza, ma non illustra specificamente a quale delle quattro ipotesi considerate (dolo del giudice, rinvenimento di documenti decisivi, errore di fatto, contrasto con precedente giudicato) dovrebbero essere riferite le denunciate violazioni, senza indicare, in particolare, da quali elementi dovrebbe essere desunto il dolo del giudice o delle parti, ovvero quali siano i documenti rinvenuti successivamente alla impugnata sentenza, ovvero ancora da quale atto del giudizio emergerebbe il lamentato errore di fatto, o infine quale sia il precedente giudicato con il quale l’impugnata sentenza contrasterebbe.

L’esposizione dei motivi non risulta poi pienamente rispondente al requisito di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., applicabile anche al giudizio per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione.

Vedi in proposito, Cass., n. 4640 del 2007, secondo cui l’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, e’ applicabile anche al ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 391 bis cod. proc. civ. contro le sentenze della Corte di cassazione (pubblicate a decorrere dal 2 marzo 2006, data di entrata in vigore del detto D.Lgs.), atteso che detta norma e’ da ritenere oggetto di rinvio da parte della previsione del primo comma dello stesso art. 391 bis, la’ dove dispone che la revocazione e’ chiesta “con ricorso ai sensi dell’art. 365 c.p.c. e segg.”; pertanto, la formulazione del motivo deve risolversi nell’indicazione specifica del fatto che si assume avere costituito oggetto dell’errore e nell’esposizione delle ragioni per cui l’errore presenta i requisiti previsti dall’art. 395 cod. proc. civ. Ove si volesse ritenere che il ricorrente abbia inteso denunciare un errore di fatto, non potrebbe non rilevarsi che due delle tre questioni alle quali si riferiscono i motivi di ricorso hanno formato oggetto di esame da parte della Corte, la quale ha ritenuto pertinente il quesito formulato dalla ricorrente principale e ha esaminato diffusamente la questione del conflitto di interessi.

Quanto al terzo motivo, deve rilevarsi che viene addebitato alla sentenza un errore che, in realta’, non sembra essere in essa contenuto, giacche’ la sentenza ha prospettato al giudice del rinvio la necessita’ di compiere un accertamento tra due alternative”;

che il Collegio condivide la proposta di decisione formulata dal Consigliere delegato;

che le critiche mosse dal ricorrente a tale relazione nella memoria depositata in prossimita’ dell’udienza non appaiono idonee a condurre ad una diversa soluzione;

che deve, invero, ribadirsi che il ricorso per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione e delle ordinanze pronunciate ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5 (e ora anche di quelle pronunciate ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1: v. Corte cost., sentenza n. 207 del 2009), e’ ammissibile solo per errore di fatto, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4;

che, secondo tale ultima disposizione, ricorre errore di fatto quando la decisione e’ fondata sulla supposizione di un fatto la cui verita’ e’ incontrastabilmente esclusa oppure quando e’ supposta l’inesistenza di un fatto la cui verita’ e’ positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costitui’ un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi;

che, come questa Corte ha chiarito, nel ricorso per revocazione, la formulazione del motivo deve, pertanto, risolversi nell’indicazione specifica, chiara ed immediatamente intelligibile, del fatto che si assume avere costituito oggetto dell’errore e nell’esposizione delle ragioni per cui l’errore presenta i requisiti previsti dall’art. 395 cod. proc. civ. (Cass., n. 5075 e n. 5076 del 2008);

che risulta evidente come la deduzione dei primi due motivi di revocazione, ove in essi si voglia ravvisare un errore di fatto, abbia ad oggetto questioni che hanno costituito un punto controverso sul quale la Corte si e’ pronunciata;

che, con riferimento al terzo motivo, non pare questione deducibile in questa sede il rilievo del ricorrente secondo cui il giudice di rinvio avrebbe gia’ manifestato il proprio orientamento nel senso di non compiere “alcuna attivita’ di indagine al riguardo”, trattandosi, all’evidenza, di questione del tutto ininfluente al fine di accertare la sussistenza di un errore revocatorio nella sentenza impugnata;

errore che, come rilevato nella relazione, deve nella specie essere escluso;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza, al pagamento delle spese del giudizio, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2010

 

 

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