Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17793 del 03/07/2019

Cassazione civile sez. I, 03/07/2019, (ud. 28/03/2019, dep. 03/07/2019), n.17793

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19139/2014 proposto da:

D.P.S., elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle

Milizie n. 4, presso lo studio dell’avvocato Martinelli Simona,

rappresentato e difeso dall’avvocato Cavuoto Pellegrino, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Denza n. 15, presso lo studio dell’avvocato Mastrolilli Stefano, che

la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Bruno Giancarlo e

Di Stefano Filippo, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1897/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 14/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/03/2019 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 1799/2003 depositata il 9-9-2003, il Tribunale di Benevento accoglieva la domanda proposta da D.P.S. nei confronti di Enel s.p.a., a cui era subentrata TERNA s.p.a. in quanto conferitaria del ramo d’azienda relativo alla proprietà della rete elettrica di trasmissione nazionale, avente ad oggetto il risarcimento del danno da occupazione illegittima subito a seguito della condotta abusiva tenuta da Enel s.p.a., di seguito Terna s.p.a., e condannava quest’ultima al pagamento, per il suddetto titolo, degli interessi legali sulla somma di Euro 53.653,21 dal 29 luglio 1991 fino alla data della sentenza relativamente alla linea elettrica ancora esistente e sulla somma di Euro 43.013,43 dal 29 luglio 1991 al 29 dicembre 2002 relativamente alla linea elettrica rimossa, rigettando ogni altra domanda.

2. Con sentenza non definitiva n. 3738/2005 depositata il 28-122005, per quanto ancora di interesse nel presente giudizio, la Corte d’Appello di Napoli ha accolto per quanto di ragione l’appello principale di Terna s.p.a. nella parte in cui quest’ultima aveva eccepito la legittimità dell’occupazione iniziale del fondo di proprietà del D.P., individuato catastalmente al foglio (OMISSIS) part. (OMISSIS) del Comune di Benevento, ed ha accolto l’appello incidentale condizionato di D.P.S., dichiarando che era dovuta allo stesso l’indennità per l’occupazione legittima del suo fondo e rimettendo la causa sul ruolo per la determinazione dell’indennità di occupazione suddetta e del risarcimento del danno per il periodo successivo alla scadenza dell’occupazione legittima.

3. Con sentenza definitiva n. 1897/2013 pubblicata il 14-52013 la Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza impugnata, ha condannato la Terna S.p.A. al pagamento in favore dell’attore appellante: A) di una somma pari agli interessi legali sull’importo di Euro 24.416,66 dal 29.7.91 al 28.7.96, oltre agli interessi legali sulla somma risultante dal 28.7.96 al saldo, a titolo di indennità di occupazione legittima; B) di una somma pari agli interessi legali sull’importo di Euro 10.753,35 dal 29.7.96 al 29.12.02, a titolo di risarcimento dei danni per l’illegittima occupazione della porzione di mq. 4.527,73 utilizzata per il transito della linea (OMISSIS), nonchè di una somma pari agli interessi legali sull’importo di Euro 13.663,30 dal 29.7.96 al 12.10.04, a titolo di risarcimento dei danni per l’illegittima occupazione della porzione di mq. 5.752,97 occupata per il transito della linea dell’elettrodotto (OMISSIS), oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sugli importi risultanti (da calcolarsi sulle sorti capitali non rivalutate) dal 12.10.04 al saldo. La Corte territoriale ha infine confermato il rigetto delle altre domande.

La Corte d’appello ha ritenuto di dover determinare il parametro di calcolo dell’indennità di occupazione temporanea con riferimento all’importo dell’indennità di asservimento definitivo, e non sull’intero valore delle strisce di terreno asservite, come invece statuito dal Tribunale. La Corte territoriale ha osservato che, in occasione del sopralluogo del 8.9.06, il CTU aveva accertato che entrambe le linee elettriche oggetto di causa non erano più presenti sul terreno del D.P. e che in particolare la linea (OMISSIS) era stata rimossa in data 29.12.02, così come già accertato in primo grado, mentre la linea (OMISSIS) ex Benevento2- Benevento Industriale era stata rimossa il 12.10.2004. Ha precisato la Corte d’appello, richiamando l’orientamento di legittimità espresso con le sentenze nn. 4407-1983, 4356-1982, 6767-1981 e 1668-1980, che “la disposizione particolare del R.D.L. n. 1775 del 1933, in tema di servitù di elettrodotto, in deroga alla regola generale dell’art. 46, 2^ previsione della Legge Fondamentale n. 2359 del 1865, prevede e disciplina per la determinazione dell’indennità (o del risarcimento del danno) per la costituzione di servitù di elettrodotto, distinti indennizzi dovuti al proprietario del fondo servente in relazione ai diversi pregiudizi che questo può subire: e precisamente, quello inerente alla diminuzione di valore di tutto o di parte del fondo inteso come complessiva entità economica, quello riferito all’area assoggettata al transito per il servizio delle condutture e quello riferito alla superficie sottratta alla disponibilità del proprietario medesimo in conseguenza di installazioni fisse, quali basamenti, cabine, o altri manufatti.

Solo ove tali distinti pregiudizi risultino in concreto accertati l’indennità complessivamente dovuta va determinata cumulando gli indennizzi spettanti per ciascun tipo di pregiudizio” (pag. n. 4 sentenza impugnata). Secondo i Giudici d’appello, poichè nel caso di specie al fondo non risultava sottratta nessuna area alla disponibilità del proprietario in conseguenza di installazioni fisse (basamenti, cabine ecc.) ed il fondo era stato solo soggetto al transito aereo, l’importo dell’occupazione andava stabilito con riferimento, quale parametro base, al quarto del valore dell’area strettamente necessaria al transito aereo delle condutture elettriche (porzione dell’area suddetta avente superficie complessiva di mq. 10.280,70), ossia con riferimento alla seconda componente prevista dal citato R.D.L. n. 1775 del 1933, art. 123. La Corte territoriale ha quindi determinato con i suddetti criteri anche il risarcimento del danno da occupazione illegittima relativo al periodo dal 29-71996 al 29-12-2002, in relazione alla linea (OMISSIS), nonchè quello relativo al periodo dal 29-7-1996 al 12-10-2004 con riferimento all’elettrodotto (OMISSIS). Infine i Giudici d’appello, confermando sul punto la sentenza di primo grado, non hanno riconosciuto il risarcimento dei danni per il diminuito valore del terreno, in mancanza di prova, non fornita dal proprietario, di detto danno ulteriore. Richiamando la sentenza di questa Corte n. 3751/2012, hanno rilevato che entrambe le linee dell’elettrodotto erano state rimosse e non era configurabile alcuna diminuzione all’attualità del valore del fondo, mentre “il danno da deprezzamento temporaneo avrebbe dovuto essere oggetto di specifica deduzione e prova, del tutto carente nel caso di specie” (pag. n. 8 sentenza impugnata). 2. Avverso la sentenza definitiva n. 1897/2013 citata, D.P.S. propone ricorso affidato a due motivi, resistiti con controricorso da Terna s.p.a..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta “Violazione della L. n. 865 del 1971, art. 20 e del R.D. n. 1775 del 1933, nella determinazione dell’indennità di occupazione legittima. Violazione del R.D. n. 1775 del 1933, art. 123 e dell’art. 2043 c.c., nella determinazione dell’indennità di occupazione illegittima e/o del risarcimento del danno da occupazione illegittima. Contraddittorietà della motivazione”. Ad avviso del ricorrente l’indennità di occupazione non può essere determinata in base all’indennità di asservimento, ma sulla base dell’indennità virtuale di espropriazione dell’intera area occupata, come da giurisprudenza di questa Corte che richiama (Cass. n. 4919/2003 e n. 8433/2012). Assume il ricorrente che con il decreto di occupazione e la relativa immissione l’area fosse rimasta nella esclusiva disponibilità giuridica e di fatto dell’occupante.

In base allo stesso criterio deve essere liquidato il danno subito dal ricorrente a causa dell’illegittima occupazione, protrattasi per la prima linea dal 30-7-1996 fino alla rimozione avvenuta il 12/10/2004 e per la seconda linea dal 30-7-1996 fino alla rimozione avvenuta il 10-12-2002. La liquidazione effettuata dalla Corte d’appello è errata perchè il parametro dell’indennità di asservimento presuppone l’occupazione legittima, illogicamente equiparata a quella abusiva. Il ricorrente assume di aver diritto al risarcimento del danno da calcolarsi sull’intera parte occupata, non avendo egli avuto la disponibilità giuridica e materiale del bene occupato e delle fasce adiacenti alla servitù di elettrodotto, non essendo intervenuta alcuna interversione del possesso successivamente all’occupazione e sino allo smantellamento degli impianti.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta “Violazione del R.D. n. 1775 del 1933, art. 123 e della L. n. 2359 del 1865, art. 40. Contraddittorietà della motivazione”. Ad avviso del ricorrente erroneamente la Corte territoriale non ha riconosciuto in suo favore il risarcimento del danno derivante dalla costituzione dei due impianti di servitù. Dette servitù avevano occupato il fondo di sua proprietà per oltre dieci anni e in particolare, quanto alla prima linea, dal 1991 al 2002 e, quanto alla seconda linea, dal 1991 al 2004 per una superficie pari a oltre 10.000 mq., a fronte di un’estensione complessiva del fondo di circa 30.000 mq.. All’attore, attuale ricorrente, era stato impedito di costruire o vendere il suolo come edificatorio ed anche la CTU espletata aveva quantificato nella misura del 10% il danno dallo stesso subito, accertando che sotto la protezione delle linee era impossibile costruire e le porzioni non attraversate dalle linee elettriche erano inadeguate a permettere una loro edificazione industriale/commerciale di confacenti grandezze. Rileva che il profilo di pregiudizio di cui trattasi è distinto da quello derivante dall’occupazione illegittima, riguardando il primo il risarcimento del danno per le limitazioni derivanti dalle servitù in relazione all’utilizzazione dell’intero fondo per oltre un decennio. La fascia di asservimento occupata dagli elettrodotti si estendeva nel cuore del fondo e lo separava in due aree triangolari, sicchè, a causa delle servitù, il terreno, pur essendo edificatorio, era utilizzabile solo a scopo agricolo. Detto danno, sia pure nei limiti temporali dell’effettivo perdurare dello stato dei fatti, è dunque sussistente, secondo la prospettazione del ricorrente, e merita di essere risarcito.

3. Il primo motivo è fondato.

3.1. In tema di individuazione dei parametri di liquidazione dell’indennità di occupazione legittima, questa Corte ha ripetutamente affermato, esprimendo un orientamento a cui il Collegio intende dare continuità, che “il provvedimento di occupazione temporanea attribuisce immediatamente alla P.A. il diritto di disporne allo scopo di accelerare la realizzazione dell’opera pubblica per la quale è stato emanato ed incide in misura corrispondente sui poteri dominicali del titolare del bene, privandolo (temporaneamente) in tutto o in parte delle facoltà di godimento e di disposizione. La compressione del diritto dominicale avviene automaticamente nel momento stesso in cui viene pronunciato il provvedimento di occupazione e diviene, quindi, suscettibile di esecuzione. L’obbligazione indennitaria è volta a compensare, per tutta la durata dell’indisponibilità del bene, il detrimento dato dal suo mancato godimento, ossia una perdita reddituale che, essendo diversa da quella patrimoniale della perdita della proprietà del bene, impone un ristoro separato ed aggiuntivo, non assorbibile nell’indennità di espropriazione; nè allorquando si tratta come nel caso concreto di imposizione di una servitù, nell’indennità di asservimento (Cass. sez. un. 493/1998; Cass. 7324/1998, 5804/95, 6083/94ed altre). Detto indennizzo, derivando, dunque, da un atto legittimo dell’amministrazione autonomo ed indipendente dal titolo in base al quale potrà concludersi la vicenda ablativa, deve essere liquidato qualunque sia l’evento giuridico che la caratterizzi (cessione volontaria, espropriazione formale, occupazione acquisitiva, asservimento) in base ad un criterio unico ed unitario che, trattandosi di terreno agricolo, deve essere commisurata all’indennità che sarebbe dovuta per l’espropriazione dell’area effettivamente occupata (Cass., 1 aprile 2003, n. 4919; Cass., 26 marzo 2004, n. 6086), non necessariamente coincidente con quella successivamente espropriata o, come nella specie, asservita” (Cass. n. 8433/2012).

2.2. La Corte territoriale non si è attenuta ai suesposti principi di diritto ed ha provveduto a liquidare l’indennità di occupazione legittima, nonchè il risarcimento dei danni da occupazione illegittima, in relazione al quale valgono i medesimi principi, assumendo come parametro l’importo dell’indennità di asservimento definitivo, invece che l’indennità virtuale di espropriazione determinata sul valore venale dei terreni occupati.

3. Il secondo motivo non è fondato.

3.1. L’indennizzo per il fondo residuo è disciplinato dal T.U. n. 1775 del 1933, art. 123, comma 1 (trattandosi di vicenda antecedente l’entrata in vigore del D.P.R. n. 327 del 2001), secondo cui: “Al proprietario del fondo servente è dovuta una indennità la quale deve essere determinata tenendo conto della diminuzione di valore che per la servitù subiscono il suolo e il fabbricato in tutto od in parte….”. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, tale componente dell’indennizzo non opera in modo indistinto ed automatico, ma può essere attribuita, solo, quando sia dimostrata l’attualità del deprezzamento e comunque il suo documentato verificarsi in conseguenza della costituzione della predetta servitù (cfr. Cass. 3771 del 2012, citata anche nella sentenza impugnata e in senso conforme Cass. n. 19686/2016 e Cass. n. 5515/2017). Dunque, in tema di servitù di elettrodotto, il pregiudizio derivante dalla diminuzione del valore di mercato della superficie residua del fondo asservito, pur suscettibile di essere indennizzato, deve essere opportunamente dimostrato.

3.2. La Corte territoriale ha motivatamente escluso, con apprezzamento di fatto insindacabile, che fosse stata dimostrata la diminuzione attuale del valore del fondo, considerato che erano state rimosse le linee dell’elettrodotto, e che fosse stato dimostrato il danno temporaneo da deprezzamento.

Il ricorrente non censura specificatamente la sentenza impugnata in punto carenza di prova del danno, nè assume di aver allegato specifici e decisivi fatti non esaminati, ma lamenta la contraddittorietà della motivazione, che, invece, nel vigore del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche nella L. 7 agosto 2012, n. 134, non è più configurabile (Cass. n. 13928/2015), se non sotto il profilo del “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” (Cass. SU n. 8053/2014).

Inoltre il ricorrente richiama le risultanze della CTU circa la quantificazione nella misura del 10% del danno dallo stesso subito, senza tuttavia neppure riportare nel testo del ricorso le parti di rilevanza dell’elaborato peritale, e deduce, genericamente, la sussistenza di pregiudizio derivante dal sacrificio temporaneo delle potenzialità edificatorie del suolo, la cui sussistenza, per quanto già detto, è stata esclusa dalla Corte d’appello per carenza di riscontri probatori.

4. Dall’accoglimento del primo motivo consegue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, che provvederà, anche, a liquidare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, rigetta il secondo, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 28 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2019

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