Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17792 del 30/08/2011

Cassazione civile sez. III, 30/08/2011, (ud. 15/06/2011, dep. 30/08/2011), n.17792

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15086/2009 proposto da:

I.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA SANT’AGATONE PAPA 50, presso lo studio dell’avvocato MELE

CATERINA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

VISALLI PIETRO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ SUBALPINA ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), (già S.p.A.

R.A.S.), in persona dei legali rappresentanti dr. C.A. e

dr.ssa R.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato SPADAFORA Giorgio, che la

rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 810/2008 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

Sezione Seconda civile, emessa l’08.05.08, depositata il 21/05/2008;

R.G.N. 2690/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/06/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito l’Avvocato MELE CATERINA;

udito l’Avvocato MANGANIELLO ANTONIO per delega dell’Avvocato

SPADAFORA GIORGIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La sera del giorno (OMISSIS) verso le ore 21, in (OMISSIS), un incendio devastava i locali della carrozzeria sita nella via (OMISSIS), con ingenti danni alla struttura ed ai veicoli ivi depositati.

Lo assicurato I.R. con citazione del 13 settembre 2001 conveniva dinanzi al Tribunale di Livorno la compagnia Allianz Subalpina, che si costituiva e contestava il fondamento delle domande.

2. Il Tribunale di Livorno, con sentenza del 22 giugno 2004 accoglieva la domanda, liquidata in Euro 6669,95 oltre interessi legali e condanna alle spese di lite.

3. Contro la decisione proponeva appello la Allianz chiedendone la riforma, resisteva la controparte chiedendo il rigetto del gravame.

4. La Corte di appello di Firenze con sentenza del 21 maggio 2008 la Corte di appello di Firenze, in parziale accoglimento dello appello della assicuratrice escludeva dallo indennizzo la domanda relativa ai danni sui beni di terzi custoditi nei locali assicurati, confermava nel resto e compensava per la metà le spese dei due gradi del giudizio.

5. Contro la decisione ricorre l’assicurato con unico articolato motivo chiuso da un motivo riassuntivo. Resiste l’assicuratrice con controricorso deducendone la inammissibilità. Entrambe le parti hanno proposto memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso non merita accoglimento.

Il ricorso dello assicurato si sviluppa da pag. 9 a pag. 14 del ricorso con la enunciazione dei seguenti motivi:

a. a pag. 9 si deduce il vizio della motivazione erronea e contraddittoria in ordine alla valutazione del testo della polizza assicurativa nel punto in cui a pag 3 della scheda di polizza, che viene riprodotta limitatamente a tale pagina, risulta una x nella casella che estende la garanzia ai veicoli in consegna o custodia.

b. a pag. 11 si deduce ancora la contraddittorietà della motivazione per erroneo esame dei documenti di polizza, non riprodotti, deducendosi che il segno x attiene alla dizione ricorso terzi come si evince dal contesto del piano assicurativo;

c. a pag. 14 si denuncia il vizio della motivazione sul punto della mancata indicazione del massimale assicurato per il rischio esteso e si aggiunge lo error in iudicando per violazione dello art. 1370 cod. civ., in relazione alla omessa motivazione sullo scopo della stipula che è quello della copertura totale del rischio incendio e della responsabilità verso terzi. A pag. 15 di chiarisce il quesito di diritto su tale punto, sostenendosi che da una lettura sistematica delle clausole, secondo i principi di buona fede, doveva desumersi la estensione e non già la esclusione del rischio. La memoria chiarisce meglio il c.d. fatto controverso, che attiene alla copertura per i danni a cose di terzi derivanti da incendio, copertura sussistente attraverso la estensione della stessa al ricorso terzi, che risulta evidenziata dal modulo riassuntivo predisposto dallo assicuratore, con una seriazione di caselle da contrassegnare con la x.

Si richiama anche un recente arresto di questa Corte, Cass. sez. 3^, 17 gennaio 2008 n. 866 secondo cui “le clausole di polizza, che delimitino il rischio assicurato, ove inserite su un modulo predisposto dallo assicuratore, sono soggette al criterio ermeneutica posto dallo art. 1370 c.c. e pertanto, nel dubbio, devono essere intese in senso sfavorevole allo assicuratore medesimo”.

Tanto premesso, come sintesi espositiva delle varie censure, occorre considerare se le stesse risultino formulate in conformità dei criteri previsti dallo art. 366 bis cod. proc. civ., con la chiara indicazione del fatto controverso per i dedotti vizi di motivazione, e se il quesito proposto per la violazione di legge contenga la precisazione della regula iuris da applicare alla fattispecie da sussumere sotto lo articolo di legge citato, per le clausole di polizza.

Quanto ai vizi della motivazione si osserva che solo nella memoria si tenta una esposizione del fatto controverso che richiede la riproduzione in esteso di tutte le clausole del contratto di assicurazione, con la indicazione delle varie componenti del premio e del massimale di riferimento, mentre la unica documentazione riprodotta per fotocopia è quella del ed piano assicurativo per lo artigiano,che reca appunto i massimali assicurati RCT ed RCO ma non anche il massimale del settore ricorso terzi per il quale opererebbe la estensione di garanzia indicata con la x nella apposita casella.

La denuncia di tali vizi esigerebbe dunque la chiara rappresentazione del contesto delle clausole, che la corte di appello ha invece esaminato,come espressamente risulta a ff 3 della motivazione, allorchè pone in rilievo che nelle pagine 14 e 15 delle condizioni di assicurazione non era prevista la copertura per i danni a terzi derivanti da incendio se non attraverso la estensione della copertura del ricorso terzi, che la scheda di polizza ora inclusa nel ricorso non include quanto alla precisazione del massimale assicurato, onde la x nella casella per i veicoli in consegna o custodia non assume rilievo determinante.

I motivi del ricorso inerenti a vizi della motivazione risultano inammissibili per la violazione del combinato disposto dello art. 366 c.p.c., n. 6 e dell’art. 366 bis c.p.c., vuoi perchè il fatto controverso attiene alla interpretazione dell’oggetto del contratto ed alla delimitazione del rischio che risulta dalle clausole qui non riprodotte, sicchè non è sufficiente la produzione della scheda di polizza come parte integrante del contratto stesso o come chiave di lettura delle clausole stesse, e dunque non è neppure possibile verificare in questa sede se la Corte di appello abbia compiuto un errore di percezione su punto decisivo, o se invece, proprio interpretando le clausole abbia ritenuto non rilevante il contrassegno della x non seguito dalla espressa previsione del premio relativo,con costi in aggiunta per lo assicurato.

Il motivo che denuncia invece l’errore di diritto sulla interpretazione delle clausole e in relazione alla clausola dubbia, propone invece un quesito astratto e privo della sintesi descrittiva e della stessa autosufficienza in relazione ai documenti non riprodotti e che questa Corte non ha il compito di esaminare con lo accesso agli atti. Motivo dunque inammissibile ai sensi del combinato disposto tra l’art. 366 c.p.c., n. 4 e art. 366 bis c.p.c.. Vedi per utile riferimento Cass. 11 aprile 2008 n. 9470 e SU ord. 5 febbraio 2008 n. 2658. Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna I.R. a rifondere alla Allianz subalpina assicurazione spa le spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 2700,00 di cui Euro 200 per spese, oltre accessori e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2011

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