Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17792 del 30/07/2010
Cassazione civile sez. II, 30/07/2010, (ud. 27/04/2010, dep. 30/07/2010), n.17792
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
G.G., in proprio e quale coerede di M.I.,
M.M. e M.G., quali coeredi di M.
I., elettivamente domiciliati in Roma, Piazza Adriana n. 15, presso
lo studio dell’Avvocato Cerquetti Romano, rappresentati e difesi
dall’Avvocato Cantarini Alfio per procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
M.D.;
– intimato –
per la correzione dell’errore materiale occorso nella redazione della
sentenza della Corte di cassazione n. 560/2008, depositata in data 11
gennaio 2008;
Udita, la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27 aprile 2010 dal Consigliere relatore Dott. PETITTI Stefano;
udito, per i ricorrenti, l’Avvocato Romano Cerquetti per delega, il
quale ha insistito perche’ si disposta la correzione richiesta;
sentito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI
Domenico, il quale ha concluso in senso conforme alla relazione.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che, con ricorso ex art. 391 bis cod. proc. civ., G.G., in proprio e quale coerede di M.I., M.M. e M.G., quali coeredi di M.I., hanno chiesto la correzione dell’errore materiale occorso nella redazione della sentenza n. 560 del 2008, con la quale e’ stato accolto il ricorso dai medesimi istanti proposto nei confronti di M.D. ed e’ stata cassata la sentenza del Tribunale di Fermo del 24 agosto 2002, con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, che, rilevano i ricorrenti, in tale sentenza, in piu’ parti, il nome esatto della ricorrente M.M. e’ stato erroneamente riportato come M.M.;
che, avviatasi la procedura ex art. 380 bis cod. proc. civ., il consigliere delegato, ha depositato la relazione che e’ stata comunicata alle parti e al Pubblico Ministero.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il relatore designato, nella relazione depositata in data 25 febbraio 2010, ha formulato la seguente proposta di decisione:
“Sussistono le condizioni perche’ possa essere disposta la trattazione della istanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., comma 2, e dell’art. 380 bis cod. proc. civ., e perche’ in detta sede possa essere disposta la correzione della sentenza citata nel senso indicato”;
che il Collegio condivide la proposta di accoglimento della istanza di correzione di errore materiale formulata dal Consigliere delegato;
che, trattandosi di procedura per la correzione di errore materiale non vi e’ luogo a provvedere sulle spese (Cass., S.U., n. 9438 del 2002).
P.Q.M.
LA CORTE dispone che nella sentenza n. 560/2008, depositata in data 11 gennaio 2008, il nome di ” M.M.”, ove impiegato, venga sostituito con il nome ” M.M.”.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2010