Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17792 del 26/08/2020

Cassazione civile sez. lav., 26/08/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 26/08/2020), n.17792

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26425-2014 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati

ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO;

– ricorrente –

contro

ERREDI SOCIETA’ COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE, domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FABIO FRACON;

– B.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA

195, presso lo studio dell’avvocato SERGIO VACIRCA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUGLIELMO DURAZZO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 264/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 06/05/2014 r.g.n. 724/13.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1.La Corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di condanna dell’Inps a pagare a favore di B.R. Euro 7.954,94 per indennità di disoccupazione ritenendo inammissibile l’eccezione di decadenza sollevata dall’Istituto ed infondata quella secondo cui il lavoratore non era assicurato per la disoccupazione. La Corte, in riforma della sentenza del Tribunale, ha escluso il cumulo di interessi e rivalutazione sulle somme liquidate ed ha ridotto la condanna della soc Erredi al pagamento dei soli contributi per l’assicurazione per indennità di disoccupazione.

Circa l’eccezione di decadenza ha rilevato che il termine annuale doveva decorrere, non già dalla originaria domanda del 7/6/2010, ma dal successivo ricorso amministrativo,proposto il 15/4/2011 contro il secondo provvedimento dell’Inps del 24/1/2011- essendo quest’ultimo basato su una nuova ed autonoma valutazione della domanda da parte dell’Inps (cioè non era dipendente ma socio, mentre in precedenza l’Inps aveva affermato che non era assicurato per disoccupazione), sicchè dalla sua emanazione avevano ripreso a decorrere i termini di decadenza.

In relazione all’eccezione dell’Inps secondo cui il lavoratore non era assicurato contro la disoccupazione in quanto registrato come socio lavoratore la Corte territoriale ha rilevato che la documentazione provava ampiamente che il lavoratore era dipendente della società o

2.Avverso la sentenza ricorre l’INPS con due motivi. Resistono il lavoratore e la soc Erredi. L’Inps ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3.Con il primo motivo l’Inps denuncia violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. Censura la dichiarazione della Corte territoriale di inammissibilità del motivo dell’Inps con cui l’Istituto aveva rinnovato l’eccezione di decadenza denunciando che in nessun caso poteva essere differito il termine dal quale doveva decorrere il termine annuale di decadenza, nè era ammissibile una rimessione in termini così come affermato dalla Corte e che, comunque, la decadenza, questione di puro diritto, poteva essere rilevata anche d’ufficio sussistendo tutti gli elementi di fatto per la sua decisione.

4.Con il secondo motivo denuncia violazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, nel testo sostituito dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4, comma 1, conv. in L. n. 438 del 1992; dell’art. 2968 c.c.. Ribadisce la fondatezza dell’eccezione di decadenza sostanziale sottolineando che la domanda era stata presentata in data 7/6/2010 a cui l’Inps aveva dato risposta con un primo provvedimento in data 21/6/2010 ed un secondo in data 24/1/2011 a seguito di richiesta di chiarimenti avanzata dal ricorrente in data 23/7/2010; che in data 15/4/2011 l’assicurato aveva proposto ricorso amministrativo avverso il secondo provvedimento di rigetto e che il giudizio era iniziato il 13/7/2012.

Deduce che si era in tal modo verificata la terza ipotesi di decadenza indicata dall’art. 47 citato poichè, prima dell’inizio dell’azione giudiziaria, era decorso abbondantemente un anno e 300 giorni dalla presentazione della domanda amministrativa.

5. Il ricorso deve essere accolto.

Risulta dalla sentenza impugnata che l’Inps, in appello, ha riproposto l’eccezione di decadenza fondata sulla constatazione dell’essere trascorso un periodo superiore all’anno ed alla durata della procedura amministrativa tra la domanda amministrativa, presentata dal ricorrente il 7/6/2010, e la proposizione del ricorso giudiziario, depositato in data 13/7/2012.

Secondo la Corte territoriale, tuttavia, l’Inps aveva omesso di censurare in modo specifico, e dunque doveva rimanere confermato quanto contenuto nella sentenza impugnata, l’affermazione del Tribunale che aveva ritenuto che il termine annuale doveva decorrere, non già dal 7/6/2010, ma dal ricorso amministrativo proposto il 15/4/2011 contro il secondo provvedimento dell’Inps del 24/1/2011, atteso che tale secondo provvedimento di rigetto dell’Inps era basato su una nuova ed autonoma valutazione della domanda di disoccupazione, diversa da quella adottata nel primo provvedimento (non era dipendente ma socio, in precedenza l’Inps aveva affermato che non era assicurato per disoccupazione), sicchè dalla sua emanazione aveva ripreso a decorrere il termine di decadenza.

La decisione della Corte è infondata dovendosi rilevare che l’Inps, fin dal primo grado nonchè in appello, come riportato nel ricorso in cassazione ai fini dell’autosufficienza e della specificità delle censure, ha sollevato una questione di diritto, in assenza di contrasti circa il concreto svolgimento dei fatti.

L’Istituto ha, in sostanza, ribadito anche in appello che la decadenza di cui all’art. 47 citato avrebbe potuto essere impedita soltanto dalla proposizione tempestiva dell’azione giudiziaria e che in nessun caso avrebbe potuto esservi un differimento del dies a quo o una rimessione in termini, nè il comportamento delle parti avrebbe potuto incidere sul verificarsi della decadenza.

6. La decisione della Corte,nel confermare la decisione del Tribunale e la tesi del B. circa la decorrenza del termine di decadenza, ha, da un lato omesso di riesaminare la questione di diritto sollevata dall’Inps sull’erroneo presupposto, così come sopra specificato, che non fosse stata riproposta in appello o addirittura che vi fossero preclusioni.

Va, a riguardo, richiamato, quanto affermato da questa Corte (cfr Cass. n 28639/2018, n 3990/2016, n 10376/2015) secondo cui la disposizione contenuta nel D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 (nel testo modificato dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4, conv., con modif., in L. n. 438 del 1992) disciplina una decadenza sostanziale “di ordine pubblico” in quanto annoverabile tra quelle dettate a protezione dell’interesse alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti l’erogazione di spese gravanti su conti pubblici e, pertanto, essa è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio con il solo limite del giudicato, dovendosi escludere la possibilità, per l’ente previdenziale di rinunziare alla decadenza stessa ovvero di impedirne l’efficacia riconoscendo il diritto ad essa soggetto.

Nella fattispecie la riproposizione in appello dell’eccezione di decadenza costituiva circostanza sufficiente per escludere qualsiasi preclusione all’esame della stessa.

7. Dall’altro lato la Corte ha violato l’art. 47 citato. Dalla sentenza della Corte territoriale (cfr pag 4) emerge che la domanda amministrativa è stata presentata dal B. il 7/6/2010 e rigettata con provvedimento dell’Inps del 21/6/2010; che con lettera del 23/7/2010 il ricorrente aveva chiesto chiarimenti e l’Inps aveva rigettato nuovamente la domanda con provvedimento del 24/1/2011; che avverso tale provvedimento il ricorrente aveva proposto ricorso al comitato provinciale il 15/4/2011. Secondo la Corte il termine di decadenza avrebbe dovuto decorrere, non già dal 7/6/2010, ma dal 90 giorno successivo al ricorso proposto il 15/4/2011 in quanto il secondo provvedimento dell’Inps era basato su un’autonoma motivazione, con la conseguenza che dalla sua emanazione dovevano riprendere a decorrere i termini di decadenza.

La tesi accolta dalla Corte territoriale risulta priva di fondatezza e in violazione dell’art. 47 citato.

Il provvedimento del 24/1/2011, con cui l’Inps ha rigettato nuovamente la domanda ed a prescindere dalla sua motivazione, non vale a fare decorrere un nuovo termine di decadenza atteso che ciò che rileva è la data di presentazione dell’originaria domanda del 7/6/2010. Lo stesso B. ha, del resto, allegato al proprio controricorso il provvedimento dell’Inps del 24/1/2011 dal quale risulta un esplicito riferimento all’unica domanda del 7/6/2010.

Non può, pertanto, che richiamarsi l’interpretazione dell’art. 47 citato già più volte affermata da questa Corte secondo cui “il D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 (nel testo modificato dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4, conv., con modif., dalla L. n. 438 del 1992), dopo avere enunciato due diverse decorrenze della decadenza (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o da quella di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua – nella “scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo” – la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, di cui alla L. n. 533 del 1973, art. 7, e di centottanta giorni, previsto dalla L. n. 88 del 1989, art. 46, commi 5 e 6), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo – pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell’azione giudiziaria – non consente lo spostamento in avanti del “dies a quo” per l’inizio del computo del termine di decadenza (di tre anni o di un anno); tale disposizione, quale norma di chiusura volta ad evitare una incontrollabile dilatabilità del termine di una decadenza avente natura pubblica, deve trovare applicazione anche se il ricorso amministrativo, o la relativa decisione, siano intervenuti in ritardo rispetto al termine previsto”.

8.In sostanza il riferimento al secondo provvedimento di diniego dell’Inps, emesso a seguito della richiesta di riesame del lavoratore, resta del tutto irrilevante dovendo ribadirsi che la funzione della decadenza sostanziale è quella di tutelare la certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti sui bilanci pubblici (cfr., ex plurimis, Cass.: SU, n. 12718/2009, in motivazione) e tale funzione (e, quindi, la stessa concreta utilità della predisposizione di un meccanismo decadenziale) verrebbe irrimediabilmente frustrata ove si ritenesse che la semplice riproposizione della domanda, o come nel caso di specie una richiesta dell’assicurato di chiarimenti, consentisse il venir meno degli effetti decadenziali già verificatisi o un arbitrario prolungamento degli stessi o una diversa individuazione del dies a quo.

9. La soc Erredi ha sostanzialmente appoggiato le affermazioni del ricorrente. 10.Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originaria domanda del B..

Non deve provvedersi sulle spese tra l’Inps ed il lavoratore in applicazione dell’art. 152 disp. Att. c.p.c. avendo il B. depositato la relativa dichiarazione fin dal primo grado.

Le spese tra il ricorrente Inps e la soc Erredi vanno compensate in considerazione dell’esito dei giudizi di merito.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originaria domanda del lavoratore.

Compensa le spese dell’intero processo tra l’Inps e la soc Erredi.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2020

 

 

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