Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17792 del 19/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 19/07/2017, (ud. 11/04/2017, dep.19/07/2017),  n. 17792

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 17944/12 proposto da:

Agenzia delle Entrate, elett.te domic. in Roma, alla Via dei

Portoghesi n. 12, presso l’avvocatura dello Stato che la rappres. e

difende;

– ricorrente –

contro

Radio e Reti s.r.l., in persona del legale rappres. p.t., elett.te

domic. in Roma, alla Emilio dei Cavalieri n. 11, presso gli avv.ti

Pierfrancesco Zecca e Aldo Fontanelli che la rappresentano e

difendono, con procura speciale a margine del controricorso, in

persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. in Roma, al Foro

Traiano n. 1/A, presso l’avv. Dario O. Schettini, che la rappresenta

e difende, con procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 83/19/2011 della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia, depositata in data 10/06/2011;

udita la relazione del Consigliere Dott. Rosario Caiazzo in Camera di

consiglio.

Fatto

RILEVATO

che:

La Radio e Reti s.r.l. propose ricorso, innanzi alla Ctp di Milano, avverso un avviso d’accertamento, relativo al 2002, recuperando a tassazione una somma oggetto d’indebita detrazione Iva. In particolare, era emerso che la Aegis Media s.p.a. aveva ricevuto dai suoi concessionari di pubblicità, tra cui la società ricorrente, premi in denaro, contabilizzandoli come ricavi.

A fronte di tali incassi, la Aegis Media s.p.a. emise fattura assoggettandola ad Iva; l’ufficio qualificò tali versamenti quali cessioni di denaro a titolo gratuito cui non corrispondeva alcun obbligo contrattuale a carico della beneficiaria Aegis Media, con la conseguenza che esse furono escluse dall’ambito applicativo Iva, a norma del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, lett. a.

Si costituì l’ufficio con controdeduzioni.

La Ctp accolse il ricorso; l’appello dell’Agenzia fu respinto.

L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione formulando un unico motivo con cui ha denunziato l’insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo, afferente alla qualificazione del versamento di denaro alla Aegis Media quale corrispettivo contrattuale, anzichè come cessione di denaro, lamentando che la Ctr non ha indicato i dati di fatto ritenuti rilevanti ai fini probatori, nè il percorso cognitivo seguito per formulare tale convincimento. Resiste la società con controricorso, eccependo l’infondatezza del ricorso.

Il ricorso è infondato.

La ricorrente ha erroneamente dedotto il vizio motivazionale, in quanto il giudice d’appello ha chiaramente indicato le ragioni della decisione, argomentando che le “overcommission”, o diritti di “negoziazione”, sono corrispettivi tipici che derivano dai contratti di intermediazione conclusi dal cliente con un “Centro Media” che, nell’ambito del mandato ricevuto, individua e contatta le singole concessionarie di pubblicità operanti sul mercato, escludendo dunque che la corresponsione di somme da parte della società controricorrente avvenne per spirito di liberalità.

Pertanto, la ricorrente avrebbe dovuto dedurre il vizio di violazione di legge in ordine alle norme che disciplinano i criteri ermeneutici in materia contrattuale. Invero, è principio consolidato quello per cui, in tema di ricorso per cassazione, mentre il vizio di falsa applicazione della legge si risolve in un giudizio sul fatto contemplato dalle norme di diritto positivo applicabili al caso specifico (con la correlata necessità che la sua denunzia debba avvenire mediante l’indicazione precisa dei punti della sentenza impugnata, che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse), il vizio relativo all’incongruità della motivazione comporta un giudizio sulla ricostruzione del fatto giuridicamente rilevante e sussiste solo qualora il percorso argomentativo adottato nella sentenza di merito presenti lacune ed incoerenze tali da impedire l’individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione, ragion per cui tra le due relative censure deducibili in sede di legittimità non vi possono essere giustapposizioni (Cass., n. 10295 del 7.5.2017).

Nel caso concreto, va osservato che la parte ricorrente ha lamentato una insufficiente motivazione circa la qualificazione della corresponsione del denaro quale corrispettivo negoziale e non quale cessione del denaro; tale censura non coglie nel segno, in quanto la motivazione criticata è fondata su un chiaro percorso logico-argomentativo.

Invero, la ricorrente ha inteso contestare la ricostruzione del fatto, come emerge dalla sentenza impugnata, lamentando un’erronea insufficiente motivazione circa la qualificazione del rapporto negoziale intercorso tra le parti. La motivazione, però, come detto, è chiara nell’esporre i fatti di causa e le ragioni della qualificazione negoziale, sicchè la configurabilità della prestazione pecuniaria a carico della società controricorrente quale cessione di denaro e, come tale, non rientrante nell’ambito applicativo dell’Iva (con la conseguente indetraibilità dell’imposta) avrebbe richiesto una censura specifica della sentenza in ordine ai canoni ermeneutici applicati dalla Ctr e alla norma da applicare alla fattispecie di fatto.

Tuttavia, la parte ricorrente non ha neppure allegato documenti contrattuali dai quali possa desumersi una volontà negoziale di stipulare un contratto oneroso a prestazioni corrispettive, piuttosto che un contratto con obbligazioni a carico di una sola parte.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso, condannando la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di Euro 7800,00 oltre alla maggiorazione del 15%, quale rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2017

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