Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17791 del 30/07/2010

Cassazione civile sez. II, 30/07/2010, (ud. 27/04/2010, dep. 30/07/2010), n.17791

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

HOTEL VILLA ARCHIRAFI s.n.c., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazzale delle Belle

Arti n. 3, presso lo studio dell’Avvocato Galli Alberto,

rappresentata e difesa dall’Avvocato Galioto Giuseppe per procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

OTIS s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 10

presso lo studio dell’Avvocato Castellani Filippo, rappresentata e

difesa dagli Avvocati Pigliasco Renato e Enrico Zicavo per procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 639/03,

depositata in data 29 febbraio 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27 aprile 2010 dal Consigliere relatore Dott. PETITTI Stefano;

sentito, per la resistente, l’Avvocato Enrico Zicavo, il quale ha

chiesto la dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso;

sentito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI

Domenico, il quale ha concluso in senso conforme alla relazione.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con ricorso notificato il 13 gennaio 2009, la Hotel Villa Archirafi s.n.c. ha impugnato per cassazione la sentenza n. 639/08, depositata il 29 febbraio 2008, con la quale la Corte d’appello di Milano, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 586803 in data 30 aprile 2003 – che aveva rigettato la domanda proposta, in via monitoria, da OTIS s.p.a. di condanna di essa ricorrente al pagamento della somma di L. 25.649.073 e aveva per converso accolto la domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna della OTIS alla restituzione della somma di L. 1.500.000 -, ha condannato essa ricorrente al pagamento della somma di L. 20.172.179, pari a Euro 10.418,06, e revocato la condanna di OTIS al pagamento della somma di L. 1.500.000;

che la domanda accolta dalla Corte d’appello aveva ad oggetto la richiesta della OTIS s.p.a. di pagamento della fornitura di prestazioni di manutenzione straordinaria dell’impianto della ricorrente;

che la ricorrente propone due motivi di ricorso;

che, con il primo, rubricato violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Omesso esame, ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione all’art. 342 c.p.c.)”, la ricorrente sostiene che la Corte d’appello abbia erroneamente ritenuto che i motivi di gravame proposti da OTIS fossero specifici;

che, a conclusione del motivo, la ricorrente formula il seguente quesito di diritto: “Accerti e stabilisca la Corte se l’atto di appello della OTIS abbia rispettato i requisiti di specificita’ dei motivi di impugnazione, essendosi lo stesso limitato alla mera narrazione dei fatti che hanno preceduto la lite e le fasi del giudizio di primo grado e se vi e’ stata violazione dell’art. 342 c.p.c.”;

che, con il secondo motivo, la ricorrente denuncia “difetto di motivazione per errata e incongruente motivazione di emergenze circa un punto decisivo della controversia. Conseguente falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)” e formula il seguente quesito di diritto : “Accerti e stabilisca la Corte se vi e’ stata falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. atteso che la OTIS, su cui interamente gravava l’onere probatorio delle proprie pretese, non ha in alcun modo provato la fondatezza delle stesse attinenti all’esecuzione dei lavori di adeguamento alla normativa vigente e di assistenza al collaudo”;

che l’intimata ha resistito con controricorso;

che, avviatasi la procedura ex art. 380 bis cod. proc. civ., il consigliere delegato, ha depositato la relazione che e’ stata comunicata alle parti e al Pubblico Ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il relatore designato, nella relazione depositata in data 25 febbraio 2010, ha formulato la seguente proposta di decisione:

“Sussistono le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, essendo il ricorso manifestamente inammissibile, per la non rispondenza dei quesiti formulati a conclusione dei motivi di ricorso ai requisiti stabiliti dall’art. 366 bis cod. proc. civ., nella interpretazione ad esso data dalla giurisprudenza di questa Corte. In particolare, il primo quesito si presenta generico e la esposizione che lo sostiene e’ priva di autosufficienza, non risultando esplicitato quale fosse il contenuto dell’atto di appello che si assume la Corte d’appello abbia errato a ritenere specifico in relazione alle censure proposte.

Il secondo quesito, a sua volta, conclude la illustrazione di un motivo nel quale vengono denunciati vizi di violazione di legge e vizi di motivazione, e tuttavia non contiene una distinta esposizione riferita alla denunciata violazione di legge ne’ la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, dovendosi comunque rilevare la mancanza di autosufficienza del ricorso nella parte in cui denuncia l’apprezzamento fatto dalla Corte d’appello delle risultanze istruttorie della causa”;

che il Collegio condivide la proposta del Consigliere designato, alla quale, del resto, la ricorrente non ha rivolto critiche di sorta;

che appare opportuno rilevare, per quanto concerne in particolare il secondo motivo di ricorso, che la mancata enunciazione del fatto controverso e la mancanza del momento di sintesi non costituiscono altro che il riflesso del fatto che il motivo si risolve in una inammissibile richiesta di nuova valutazione delle risultanze istruttorie, peraltro neanche compiutamente trascritte in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, piuttosto che nella evidenziazione di vizi logici della sentenza impugnata;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza, alla rifusione delle spese del giudizio di legittimita’, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2010

 

 

 

Sommario

IntestazioneFattoDirittoP.Q.M.

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