Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17791 del 03/07/2019

Cassazione civile sez. I, 03/07/2019, (ud. 27/03/2019, dep. 03/07/2019), n.17791

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22331/2015 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in Roma Via Poggio

Moiano 34/c, presso lo studio dell’avvocato Brindisi Leopoldo,

rappresentato e difeso dall’avvocato Giammarino Stanislao, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Deutsche Bank S.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Flaminia n. 318,

presso lo studio dell’avvocato Corapi Tommaso, rappresentata e

difesa dall’avvocato Tortorano Franco, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3155/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 09/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/03/2019 dal Cons. Dr. FEDERICO GUIDO.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con atto di citazione del 29.10.1999, il Dott. M.A. conveniva in giudizio innanzi il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – sezione distaccata di Caserta, la Deutsche Bank s.p.a., deducendo di aver ricevuto in pagamento per prestazioni professionali, quattro assegni bancari sottoscritti dal Dott. C.G. e tratti sul c/c n. (OMISSIS) in favore di L.G. e da questi girati all’attore; tali assegni, ciascuno del medesimo importo di Lire 20.000.000, risultavano emessi consecutivamente ed erano perfettamente identici tra di loro ad eccezione della data e numero progressivo.

Diverso tempo dopo la negoziazione dei titoli ed il versamento del relativo importo sul proprio conto corrente acceso presso il Banco Ambrosiano Veneto, l’attore si era visto restituire tre dei quattro assegni in quanto gli stessi erano stati protestati con la causale “firma apocrifa”.

Tanto premesso, l’attore deduceva la violazione da parte della banca delle norme sulla circolazione degli assegni, evidenziando che il controllo della banca si era limitato ad una verifica formale del titolo ed alla non manifesta falsità della scrittura.

L’attore chiedeva pertanto la condanna della convenuta a risarcirgli i danni derivanti dal mancato pagamento degli assegni e per aver fatto protestare per falsità della sottoscrizione, i tre assegni bancari emessi dal Dott. C.G. in favore del Dott. L.G. e da questi girati al M..

Si costituiva in giudizio la Deutsche Bank s.p.a., contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – sezione distaccata di Caserta, con sentenza n. 414/2007, rigettava la domanda rilevando che la firma di traenza risultava ictu oculi non corrispondente a quella degli assegni, per cui la banca aveva correttamente rifiutato il pagamento dei titoli.

La Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza n. 3155/2014, confermava integralmente le statuizioni di prime cure e rigettava la domanda.

Il giudice di appello rilevava che il Dott. C. aveva disconosciuto espressamente la sottoscrizione dei titoli ed inoltre allorchè i titoli erano stati protestati il conto corrente di corrispondenza su cui essi erano stati tratti era privo di provvista.

Di conseguenza era del tutto legittimo il rifiuto della banca di pagare l’importo dei titoli di credito.

Il M., inoltre, non aveva neppure allegato di non essere riuscito ad ottenere il pagamento della somme degli assegni per cui è causa, per cui mancava la stessa prova di un danno ingiusto.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, il Dott. M.A..

Resiste con controricorso la Deutsche Bank s.p.a..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1176 c.c., comma 2 e artt. 1192 e 2008 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè motivazione apparente ed illogica su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per avere la Corte territoriale rigettato la richiesta di risarcimento danni morali ex art. 2059 c.c., omettendo di pronunciarsi sulla domanda di accertamento della paternità della firma dell’assegno.

Il motivo è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi della statuizione impugnata.

La Corte territoriale ha affermato la carenza di interesse dell’odierno ricorrente all’accertamento della falsità della firma apposta sugli assegni, considerato che il traente aveva espressamente disconosciuto la sottoscrizione dei titoli: in forza di detto disconoscimento la banca non avrebbe in ogni caso potuto pagare il relativo importo, fermo restando che non esiste un obbligo extra cartolare del trattario verso il portatore di onorare il titolo.

La statuizione è conforme a diritto.

La banca trattaria non ha infatti alcun obbligo di pagamento nei confronti del portatore del titolo ed assume un tale obbligo nei confronti del traente per effetto della convenzione di assegno, rispondendo unicamente verso quest’ultimo se, senza giustificato motivo, rifiuti il pagamento del titolo medesimo.

Non sussiste dunque, nel caso di specie, interesse del prenditore, nei confronti della banca a far accertare l’effettiva falsità della sottoscrizione, fermo l’esperimento delle eventuali azioni risarcitorie a tutela delle proprie ragioni creditorie nei confronti del traente ovvero del girante.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, – nonchè motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per avere la Corte territoriale escluso la responsabilità della banca, nonostante risultasse agli atti che la banca aveva provveduto ad elevare protesto con causale “per firma apocrifa” in assenza di una preventiva formale denunzia all’autorità competente da parte del proprio cliente.

Il motivo è inammissibile in quanto non censura l’autonoma ratio posta dalla corte a fondamento della pronuncia di rigetto costituita dalla mancata prova del danno.

La Corte ha infatti rilevato che, fermo restando che la banca ha dato corso alla levata del protesto nei confronti del correntista, il ricorrente non ha offerto prova nemmeno di aver tentato di agire per il pagamento del titolo ed ottenere l’adempimento dell’obbligazione in base all’azione causale nei confronti del “girante”, neppure dopo la levata del protesto.

In ogni caso, nel merito si osserva che ai fini della levata del protesto per firma apocrifa non è necessaria la preventiva formale denunzia di furto o smarrimento all’autorità competente da parte del correntista, essendo sufficiente il rilievo della non corrispondenza della firma di traenza con quella depositata e l’espresso disconoscimento della sottoscrizione da parte del correntista.

La ricorrente non contesta la mancanza di provvista il che esclude in ogni caso che la banca potesse far fronte al pagamento dei titoli.

La Corte ha dunque correttamente escluso la sussistenza dei presupposti della responsabilità aquiliana della banca in relazione al mancato incasso dell’importo dei titoli di credito per cui è causa.

Con il terzo mezzo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2059 c.c., nonchè insufficiente motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 per avere la Corte territoriale escluso che vi fosse un danno morale nei confronti del Dott. M. derivante dalla denunzia di smarrimento dei titoli, avente carattere calunnioso.

Il motivo è inammissibile, in quanto non coglie la ratio della pronuncia.

La Corte territoriale ha rilevato che in forza del non contestato disconoscimento della sottoscrizione degli assegni da parte del correntista il protesto degli assegni medesimi ad opera della banca per apocrifia della firma era del tutto legittimo.

Inoltre, la calunnia di cui il ricorrente sostiene di essere stato vittima, per effetto della denuncia di smarrimento degli assegni, presentata dal Dott. C. dopo che gli stessi erano stati protestati, non è in alcun modo imputabile alla banca; da ciò l’impossibilità di configurare a carico della stessa la responsabilità ex art. 2059 c.c..

Il ricorso va dunque respinto e le spese, regolate secondo soccombenza, si liquidano come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi 5.200,00 Euro, di cui 200,00 Euro per esborsi, oltre a rimborso forfettario per spese generali, in misura del 1 5 % ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2019

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