Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17790 del 30/07/2010

Cassazione civile sez. II, 30/07/2010, (ud. 27/04/2010, dep. 30/07/2010), n.17790

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.A., elettivamente domiciliata in Roma, via Dardanelli

n. 21, presso lo studio dell’Avvocato Vaglio Mauro, dal quale e’

rappresentata e difesa per procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore;

– intimato —

avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 25335/07, depositata in

data 16 gennaio 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27 aprile 2010 dal Consigliere relatore Dott. PETITTI Stefano.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che G.A. ha impugnato per cassazione, con ricorso notificato al Comune di Roma, la sentenza n. 25355, depositata il 16 gennaio 2008, con la quale il Tribunale di Roma, pur accogliendo il gravame dalla stessa proposto avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma che aveva rigettato l’opposizione a cartella esattoriale concernente il pagamento di sanzioni per violazione del codice della strada, ha omesso di pronunciare sulle spese del giudizio di primo grado, condannando il Comune di Roma al pagamento delle sole spese del giudizio di appello;

che la ricorrente propone tre motivi di ricorso, illustrati da memoria;

che, con il primo, la ricorrente deduce nullita’ della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, rilevando che il Tribunale di Roma, pur condannando la parte soccombente al pagamento delle spese processuali, nel dispositivo ha liquidato le sole spese del giudizio di appello, cosi omettendo di pronunciarsi su quelle di primo grado, pur se oggetto di esplicita richiesta;

che la ricorrente formula quindi il seguente quesito di diritto:

«Tenuto conto che l’appellante nel proprio ricorso in appello aveva espressamente chiesto la condanna dell’appellato alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, l’omessa pronuncia da parte del giudice dell’impugnazione sulla richiesta di condanna dell’appellato al pagamento delle spese del giudizio di primo grado determina la nullita’ di tale capo della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.?”;

che, con il secondo motivo, la ricorrente denuncia omessa e contraddittoria motivazione sulla mancata liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, ex art. 360 c.p.c., n. 5, lamentando che il giudice di appello non abbia indicato le ragioni per le quali ha omesso di pronunciare sulla richiesta di condanna al pagamento delle spese anche del primo grado, dovendosi altresi’ escludere che, nella specie, possa ravvisarsi una implicita statuizione di compensazione di quelle spese, giacche’ l’art. 92 cod. proc. civ. impone al giudice l’obbligo di motivare le ragioni per le quali ritiene di compensare le spese;

che, con il terzo motivo, la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 91, 92 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., e art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, osservando che l’art. 92 cod. proc. civ., nella formulazione in vigore a far data dal 1 marzo 2006, esige che i giusti motivi per la compensazione delle spese vengano esplicitamente indicati dal giudice, il che deve escludersi avvenga allorquando il giudice faccia ricorso a formule di stile;

che la ricorrente formula quindi il seguente quesito di diritto:

“Tenuto conto della nuova formulazione dell’art. 92 c.p.c. e, comunque, del principio di diritto introdotto dalle Sezioni Unite con le sentenze n. 20598 e 20599 del 30 luglio 2008, puo’ essere considerato legittimo, pur in presenza di accoglimento integrale della domanda in appello, il provvedimento con cui il Giudice compensi arbitrariamente le spese del giudizio di primo grado senza neanche ricorrere ad una stereotipata formula (“compensa le spese del giudizio di primo grado, sussistendo giusti motivi”) e senza esporre, nemmeno implicitamente, quali sarebbero stati tali motivi”;

che l’intimato Comune di Roma non ha svolto attivita’ difensiva;

che, avviatasi la procedura ex art. 380 bis cod. proc. civ., il consigliere delegato, ha depositato la relazione che e’ stata comunicata alle parti e al Pubblico Ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il relatore designato, nella relazione depositata in data 25 febbraio 2010, ha formulato la seguente proposta di decisione:

“Sussistono le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, perche’ il primo motivo di ricorso e’ manifestamente fondato, con assorbimento degli altri due.

Invero, il Tribunale, pur accogliendo l’appello e pur affermando di fare applicazione del principio della soccombenza, ha liquidato in favore della appellante vittoriosa le sole spese del giudizio di appello e non anche di quello di primo grado, omettendo di provvedere sul punto, dovendosi escludere che tale omissione sia qualificabile come implicita statuizione di compensazione delle spese di quel grado; tanto piu’ che la nuova formulazione dell’art. 92 cod. proc. civ. impone al giudice di esplicitare i motivi per i quali ritiene di disporre la compensazione delle spese di giudizio”;

che il Collegio condivide la proposta di decisione formulata dal Consigliere designato;

che deve quindi essere accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri motivi;

che la sentenza impugnata deve essere conseguentemente cassata, con rinvio al tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, perche’ si pronunci anche sulle spese del giudizio di primo grado;

che al giudice di rinvio e’ demandata altresi’ la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimita’.

PQM

LA CORTE accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimita’, al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA