Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17790 del 19/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 19/07/2017, (ud. 28/03/2017, dep.19/07/2017),  n. 17790

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27343/2012 proposto da:

FS RETAIL SRL (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

UMBERTO TUPINI 133, presso lo studio dell’avvocato STUDIO LEGALE DE

ZORDO & BRAGAGLIA, rappresentato e difeso dall’avvocato VITO

ANTONIO MARTIELLI;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BARI UFFICIO CONTROLLI

AREA LEGALE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 42/2012 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 12/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/03/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita.

Fatto

RITENUTO

che:

La società Toni 2 S.p.A. concedeva in subaffitto alla società FS Retail S.r.l. due rami di azienda specializzati nell’attività di vendita al dettaglio al pubblico di calzature, accessori, articoli in pelle e cuoio. I canoni venivano assoggettati ad IVA al 20% ed all’imposta di registro in misura fissa, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40, comma 1. L’Agenzia delle Entrate, con avviso di liquidazione di imposta e irrogazione di sanzioni, recuperava l’imposta di Registro, ai sensi del D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 10 quater, applicando l’aliquota dell’1% sulla base imponibile dichiarata, riguardante il canone di locazione per i rami di azienda. L’atto veniva impugnato dalla FS Retail S.r.l. innanzi alla CTP di Bari che, sulla base del rilievo che il contratto era un contratto di subaffitto di ramo di azienda e non un contratto di locazione immobiliare, rigettava il ricorso della società. La sentenza veniva appellata e la CTR della Puglia rigettava l’appello. Propone ricorso per la cassazione della sentenza la società FS Retail S.r.l., svolgendo un solo motivo. Si è costituita con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, la società FS Retail S.r.l. censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: “Insufficiente e contraddittoria motivazione, nonchè erronea ricostruzione della fattispecie concreta, con riferimento all’eccezione di violazione e falsa applicazione del D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 10 quater, conv. con mod. nella L. n. 248 del 2006. Denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”. La società ricorrente lamenta che la sentenza della CTR ha ritenuto applicabile al caso di specie la norma antielusiva indicata, con conseguente corretta tassazione, da parte dell’Ufficio, del contratto di subaffitto di rami di azienda, con aliquota dell’1% della base imponibile, anzichè in misura fissa, sulla base della valutazione delle risultanze di causa, frutto di considerazioni personali, sfornite di alcun valido supporto logico e fattuale, oltrechè giuridico, nonchè di idonea documentazione.

2. In disparte i rilievi di inammissibilità del motivo, non potendo essere contestualmente denunciata insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza (Cass. n. 19443 del 2011), il ricorso è infondato.

2.1. Parte ricorrente denuncia la sentenza impugnata, sostenendo che i contratti stipulati sono contratti di subaffitto di rami di azienda e, come tali, non possono essere considerati contratti di locazione immobiliare, anche perchè trattasi di aziende poste all’interno di vari centri commerciali delle quali non è possibile affittare la sola struttura fisica dell’immobile.

Il D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 10 quater, ha previsto che “le disposizioni in materia di imposte indirette per la locazione di fabbricati si applicano, se meno favorevoli, anche per l’affitto di aziende il cui valore complessivo sia costituito, per più del 50 per cento, dal valore normale di fabbricati, determinato ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 14”.

Secondo il dettato normativo occorre porre a confronto le tassazioni di due distinte operazioni: la locazione dell’azienda e la locazione dei fabbricati strumentali. L’affitto di azienda è normalmente assoggettato ad IVA nella misura ordinaria, ed all’imposta di registro in misura fissa. La locazione di fabbricati strumentali, esenti o imponibili ad IVA, è assoggettata all’imposta di registro nella misura dell’1 per cento.

Con la circolare n. 12/E del 1.3.2007, al paragrafo 5, l’Agenzia delle Entrate individuando il carattere antielusivo della norma ha chiarito che si richiede di individuare il regime di maggior sfavore nella applicazioni dell’imposta proporzionale di registro, prevista per tutte le locazioni di fabbricati strumentali, sia imponibili che esenti, poste in essere ai sensi dell’art. 10, n. 8). In relazione a tale aspetto, in sostanza, l’applicazione del regime di tassazione previsto per i fabbricati strumentali risulterà sempre più sfavorevole rispetto a quello previsto per le locazioni di azienda.

La norma entielusiva, pertanto, si applica nelle ipotesi in cui il valore di fabbricati compresi nell’azienda costituisca la maggior parte del valore dell’azienda stessa. Poichè la norma per la valutazione dei fabbricati richiama i criteri del valore normale come determinati dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 14, si ritiene che tale criterio di valutazione per ragioni di omogeneità debba essere riferito ad entrambi gli elementi del rapporto comparativo, il complesso aziendale e i fabbricati.

2.2. Nella specie, parte ricorrente deduce che l’immobile concesso in affitto non era di proprietà del concedente ma da questi acquisito in forza di un contratto di locazione. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 12/E/2007, al paragrafo 7, afferma che l’eventuale rapporto di sublocazione, anche se ai sensi dell’art. 1595 c.c., risulta collegato al contratto di locazione da un vincolo di reciproca dipendenza, conserva, ai fini fiscali, una autonoma rilevanza economica; pertanto le prestazioni derivanti da rapporti di sublocazione risultano autonomamente assoggettate a tassazione, secondo le regole e i criteri previsti per i contratti di locazione da cui mutuano i caratteri contrattuali.

Trasferendo tali concetti alla situazione rappresentata dall’affitto di azienda, l’Agenzia delle Entrate afferma che: “per le medesime ragioni anche nelle ipotesi di sublocazione occorre applicare il regime fiscale previsto per le locazioni di immobili qualora il valore del ramo aziendale sia costituito per la maggior parte del valore degli immobili”.

Con la Risoluzione n. 35/E del 6.2.2008, l’Agenzia delle Entrate, dopo aver confermato le considerazioni già espresse nella circolare n. 12/E/2007, ha precisato le modalità con le quali si ritiene possibile assolvere all’imposta di registro nella misura dell’1 per cento nei casi in cui la stessa si ritiene dovuta. In particolare, è stato chiarito che, a seconda dello status del locatore, l’affitto di azienda è assoggettato all’imposta di registro in misura diversa. Nel caso in cui il locatore sia un imprenditore con più aziende (o che affitta solo un ramo della sua azienda) o una società, i canoni relativi all’affitto d’azienda devono essere assoggettati ad IVA, applicando l’aliquota ordinaria del 20 per cento, ed all’imposta di registro in misura fissa di Euro 168,00. Invece, se il locatore è un imprenditore individuale che affitta l’unica azienda, egli perde la qualifica di soggetto passivo di imposta ed il contratto deve essere assoggettato ad imposta di registro in misura proporzionale.

2.3.Ai sensi del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 35, comma 10- quater, le locazioni di fabbricati strumentali, esenti o imponibili IVA, sono in ogni caso assoggettate all’imposta di registro nella misura dell’1 per cento. Al fine di evitare manovre elusive, prevede che, qualora il valore dell’azienda sia costituito per più del 50% dal valore di fabbricati, ai fini delle imposte indirette il regime di tassazione dell’affitto di azienda, se più favorevole, è derogato e sostituito dal regime applicabile alle ipotesi di locazione di fabbricati.

Nella specie, parte ricorrente si duole del fatto che l’Ufficio non avrebbe fornito alcuna prova che il valore della locazione degli immobili fosse preponderante rispetto al valore del ramo d’azienda il cui godimento veniva trasferito in affitto.

L’Ufficio, interpretando la regolamentazione pattizia e tassando il contratto come canone di locazione di beni strumentali, non era tenuto alla prova che il valore di ciascuno degli immobili facenti parte del ramo d’azienda fosse superiore al 50% del valore del singolo ramo d’azienda, in quanto, il regime fiscale più favorevole vantato da parte ricorrente, avrebbe imposto a quest’ultima, che intendeva avvalersene, l’onere di dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti di fatto e giuridici. Onere processuale a cui non ha ottemperato.

2.4. Il giudice di appello, invece, ha considerato corretto l’operato dell’Ufficio, evidenziando come dalla lettura dei cinque contratti di affitto di ramo aziendale stipulati dalla Toni 2 S.p.A. con i propri danti causa emergerebbe con chiarezza che l’elemento essenziale oggetto della locazione è costituito dagli immobili allocati nei diversi centri commerciali. Con accertamento in fatto incensurabile in sede di legittimità, in quanto adeguatamente motivato, il giudicante verifica che nessun cenno è fatto ad attrezzature, o ad attività commerciali svolte dai danti causa nei rispettivi locali e che dalla lettura dei contratti di subaffitto di rami d’azienda stipulato tra la Toni 2 S.p.a. e la FS Retail S.r.l. risulta sostanzialmente riproposto lo stesso schema dei contratti di affitto sopra riportati ai quali fanno integrale riferimento. Ne consegue che nessuna censura può essere espressa nei confronti della sentenza impugnata, neppure sotto il profilo motivazionale.

3. Sulla base dei rilievi espressi, il ricorso va rigettato.

La parte soccombente va condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controparte liquidate come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità a favore della controparte, liquidate in Euro 1.400,00 per compenso, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 28 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2017

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