Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1779 del 28/01/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 1779 Anno 2014
Presidente: MIANI CANEVARI FABRIZIO
Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 4175-2009 proposto da:
PASSALACQUA

SIMONA

C.F.

PSSSMN64B54H501F,

già

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIA
COLONNA 40, presso lo studio dell’avvocato ENRICO
DANTE, rappresentata e difesa dall’avvocato RANALLI
ABRAMO, giusta delega in atti e da ultimo domiciliata
2013
3493

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE;
– ricorrente contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

Data pubblicazione: 28/01/2014

SOCIALE C.F. 80078750587 in persona del suo Presidente
e legale rappresentante pro tempore, in proprio e
quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di
Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., C.F.
05870001004, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati
CORETTI ANTONIETTA, PIERDOMINICI ITALO, MARITATO
LELIO, CALIULO LUIGI, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 1554/2007 della CORTE D’APPELLO
di L’AQUILA, depositata il 05/02/2008 R.G.N. 650/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/12/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
NAPOLETANO;
udito l’Avvocato DANTE ENRICO per delega RANALLI
ABRAMO;
udito l’Avvocato MARITATO LELIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
———

,——–

CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale

RG 4175-09

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello dell’Aquila, confermando la sentenza del
Tribunale di Avezzano, rigetta l’opposizione tardiva proposta da

ingiuntivo con cui le veniva intimato il pagamento di contributi
omessi e somme aggiuntive.

A fondamento del

decisum

la Corte del merito pone il rilevo

secondo il quale l’opposizione tardiva è da ritenersi
inammissibile in quanto proposta decorsi dieci giorni dal primo
atto di esecuzione rappresentato dal pignoramento ancorché
negativo.

Avverso questa sentenza la Passalacqua ricorre in cassazione
sulla base di due censure, illustrate da memoria.

Resiste con controricorso la parte intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

Con la prima censura,

denunciandosi violazione e falsa

applicazione dell’art. 518 cpc, si formula il seguente
quesito:”se il pignoramento mobiliare a norma dell’art. 518 cpc
viene eseguito nelle forme del processo verbale o con la notifica
del relativo atto”.

1

Passalacqua Simona nei confronti dell’INPS avverso il decreto

Con il

secondo motivo,

deducendosi violazione e

falsa

applicazione dell’art. 530, comma 3 0 , cpc, si formula il seguente
interpello:”se un verbale di pignoramento negativo può essere
considerato come primo atto di esecuzione di una procedura
mobiliare presso il debitore e tale da essere considerato come
per conteggiare il termine di dieci giorni di al 30

comma dell’art. 650 cpc”.

Le censure che vanno trattate unitariamente per la loro stretta
connessione, sono infondate.
La sentenza della Corte del merito si fonda sull’applicazione
del principio – sancito da questa Corte con sentenza n. 2864
del 9 febbraio 2006 – in base al quale
di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, la

in tema
ratio

dell’art. 650 terzo comma cpc, secondo cui il termine decorre
dal primo atto di esecuzione, va ravvisata nel fatto che la
relativa notifica è di per sé idonea a porre la parte che
assuma di non avere avuto conoscenza dell’ingiunzione per
difetto di notifica di venire a conoscenza della stessa, e ciò
indipendentemente dalla nullità di cui sia affetto
il pignoramento

semprechè la stessa non dipenda a sua volta

da un vizio di notifica che impedisca alla parte di giungere
alla cognizione dell’ingiunzione, vizio questo non
sussistente, precisa la Corte territoriale, nel caso di
specie, nonché a prescindere dal suo esito – giacchè la parte
non può più ignorare l’esistenza del decreto ingiuntivo emesso
2

dies a quo

nei suoi confronti.
Nel caso che ci occupa, quindi, la Corte di Appello accerta
che, a seguito del primo atto di esecuzione, vi è stata
cognizione del decreto ingiuntivo e conseguentemente ritiene
inammissibile l’opposizione tardiva in quanto proposta decorsi

E’ evidente, quindi, che gli interpelli di cui ai motivi in
esame che attengono, per un verso, alla possibilità che il
pignoramento mobiliare venga eseguito nelle forme del
processo verbale o della notifica, e dall’altro, alla
configurabilità o meno del pignoramento negativo come primo
atto di esecuzione non investono, e l’accertamento di fatto
con il quale la Corte del merito ha verificato che in sede del
pignoramento di cui trattasi la parte – attuale ricorrente – è
venuta a conoscenza del decreto ingiuntivo, e della ritenuta
rilevanza, ai fini di cui trattasi, dell’avvenuta conoscenza
dell’esistenza del decreto ingiuntivo.
Né può essere sottaciuto che secondo questa Corte è insito nel
sistema dell’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo la
mancata conoscenza (o addotta come tale) dell’ingiunzione, che
non può più dirsi tale quando in forza di un pignoramento la
parte non possa più ignorare l’esistenza del decreto
ingiuntivo a suo carico (Cass. 9 febbraio 2006 n. 2864 cit.).
Sulla base delle esposte considerazioni in conclusione il
ricorso va rigettato.

3

dieci giorni da tale conoscenza.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al

pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in
E. 100,00 per esborsi ed E. 3000,00 per compensi oltre

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 dicembre
2013

accessori di legge.

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