Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1779 del 27/01/2021

Cassazione civile sez. II, 27/01/2021, (ud. 14/10/2020, dep. 27/01/2021), n.1779

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24191-2019 proposto da:

E.F., rappresentato e difeso dagli avvocati MASSIMO CARLO

SEREGNI, e TIZIANA ARESI, e domiciliato presso la cancelleria della

Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA D’EI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1492/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 03/04/2019;

udita a relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/10/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza del 26.9.2017 il Tribunale di Milano rigettava il ricorso avverso il provvedimento del 20.4.2016, con il quale la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano aveva respinto la domanda di E.F. volta al riconoscimento della detta protezione.

Interponeva appello la E. e la Corte di Appello di Milano, con la sentenza oggi impugnata, n. 1492/2019, rigettava il gravame.

Propone ricorso per la cassazione di tale decisione E.F. affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè la Corte di Appello avrebbe deciso la causa senza considerare le informazioni aggiornate sul Paese di provenienza del richiedente la protezione internazionale e, all’occorrenza, su quelli di transito.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e art. 14, lett. c) in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè la Corte milanese avrebbe apprezzato la sua storia personale senza rispettare i criteri previsti dal legislatore, denegando ingiustamente il riconoscimento della protezione sussidiaria.

Le due censure, che meritano un esame congiunto, sono fondate.

La sentenza impugnata, in effetti, non dà conto delle fonti informative consultate dal giudice di merito. Il generico accenno alla “consultazione dei siti (Easo ed Ecoinet)” contenuto nella decisione della Corte ambrosiana non è idoneo a precisare quali fonti siano state effettivamente consultate, quale grado di aggiornamento esse – e quindi, per derivazione, le notizie da esse tratte – abbiano, nè a dar contezza della pertinenza e dell’attualità delle informazioni specifiche effettivamente ricavate dall’esame. Sul punto, va ribadito il principio per cui “Il riferimento operato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, alle fonti informative privilegiate deve essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13449 del 17/05/2019, Rv.653887; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13897 del 22/05/2019, Rv.654174). Con l’ulteriore specificazione che, a tal fine, non è sufficiente la semplice indicazione dell’autorità o ente dal quale la fonte proviene, soprattutto quando si tratti di strumenti informativi (C.O.I.) soggetti ad aggiornamento periodico da parte delle autorità ed enti che ne curano la predisposizione e la diffusione. Il giudice di merito, infatti, deve dar conto anche della natura aggiornata dell’informazione, essendo questo uno dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, ed a tal fine deve indicare anche l’anno di pubblicazione della C.O.I. in concreto consultata.

Il principio di diritto in precedenza ribadito, pertanto, ed al quale il giudice di merito dovrà conformarsi nel riesame del presente giudizio, va precisato ed integrato come segue: “Il riferimento operato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, alle fonti informative privilegiate deve essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13449 del 17/05/2019, Rv.653887; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13897 del 22/05/2019, Rv.654174). A tal fine, il giudice di merito è tenuto ad indicare l’autorità o ente dalla quale la fonte consultata proviene e la data o l’anno di pubblicazione, in modo da assicurare la verifica del rispetto dei requisiti di precisione e aggiornamento previsti dal richiamato D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3”.

Il ricorso va quindi accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa rinviata alla Corte di Appello di Milano, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2021

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