Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1779 del 26/01/2011

Cassazione civile sez. un., 26/01/2011, (ud. 11/01/2011, dep. 26/01/2011), n.1779

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO

VISCONTI 99, presso lo studio dell’avvocato PALMA ANTONIO, che lo

rappresenta e difende, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro-tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

contro

D.F.G.;

– intimato –

avverso la decisione n. 809/2009 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 13/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/01/2011 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che è stata depositata la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c:

“1. Con sentenza n. 5268 del 17 maggio 2007 il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania accoglieva il ricorso proposto da M.L., tenente colonnello medico dell’Esercito, avverso il giudizio finale della Commissione Superiore di Avanzamento, in base al quale il ricorrente era stato giudicato idoneo al grado superiore, ma non iscritto nel relativo quadro di avanzamento per l’anno 2004. Tale sentenza veniva riformata dal Consiglio di Stato, che, con decisione n. 809 del 13 febbraio 2009, accogliendo l’appello del Ministero della Difesa respingeva il ricorso del M..

2. Quest’ultimo ricorre per cassazione, denunciando: “Error in indicando. Violazione di legge (L. 12 novembre 1955, n. 1137 art. 25 e 26,). Violazione di legge (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Inammissibilità dell’atto di appello per mancata notifica ad uno dei contro interessati. Violazione di legge (artt. 24 e 111 Cost.)”. Si domanda alla Corte se “vi è eccesso di potere giurisdizionale e violazione di legge da parte del G.A. quando questi, nell’esercizio della propria giurisdizione, ha deciso una controversia avendo una erronea percezione degli atti di causa la cui verità è positivamente stabilita, così provocando un gravissimo pregiudizio al ricorrente in palese violazione degli artt. 24 e 111 Cost.”.

3. Deve preliminarmente esaminarsi la questione relativa alla ammissibilità del ricorso, concernente la ritualità del quesito di diritto formulato, essendo già stato affermato (cfr., da ultimo, Cass., sez., un., n. 7433 del 2009) che l’art. 366 bis c.p.c. introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, il quale prescrive che ogni motivo di ricorso si concluda con la formulazione di un esplicito quesito di diritto, si applica anche al ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione contro le decisioni dei giudici speciali. Nella specie, soggetta ratione temporis a tale disciplina, il quesito sopra riportato non corrisponde alle prescrizioni di legge, giacchè la sua formulazione, con riguardo alla questione di giurisdizione, prescinde del tutto dalla fattispecie concreta posta al Tesarne della Corte, non facendosi menzione della procedura selettiva dedotta in giudizio, nè della ratio della decisione impugnata, nè dei vizi di giurisdizione che, in relazione alla fattispecie, fondano l’impugnazione ai sensi dell’art. 362 c.p.c., n. 1,; nè, peraltro, tali indicazioni potrebbero essere integrate dalle argomentazioni sviluppate nel motivo, stante la autonomia del quesito di diritto (cfr. Cass., sez. un., n. 2658 del 2008; n. 27347 del 2008).

4. Alla stregua di tali considerazioni il Collegio, in camera di consiglio, valuterà se il ricorso debba essere dichiarato inammissibile”;

vista la memoria depositata dalla parte ricorrente; ritenuto che le considerazioni espresse nella relazione sono condivise dal Collegio, che le ribadisce e le fa proprie, dovendosi pertanto dichiarare l’inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente, secondo soccombenza, al pagamento delle spese di giudizio in favore del Ministero resistente, liquidate in dispositivo (nulla dovendo disporsi nei confronti del “controinteressato”, intimato e non costituito in giudizio).

P.Q.M.

La Corte, a sezioni unite, dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Ministero, liquidate in euro duecento per esborsi e in euro duemila per onorari, oltre le spese prenotate a debito; nulla per le spese nei confronti della parte non costituita.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2011

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