Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1779 del 24/01/2018
Civile Decr. Sez. 3 Num. 1779 Anno 2018
Presidente:
Relatore:
DECRETO
Rep.
sul ricorso 24499-2016 proposto da:
UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI
Ud.
elettivamente
SPA
domiciliato in ROMA, VIA EMANUELE GIANTURCO 6, presso
lo studio dell’avvocato FILIPPO SCIUTO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO
SCOPONE;
– ricorrenti contro
AGENZIA DELLE DOGANE 97210890584, in persona del
Direttore Pro Tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura
generale dello Stato, che lo rappresenta e difende
giusta delega in calce al controricorso;
e BANCO SARDEGNA SPA , in persona del Presidente del
Consiglio di Amministrazione avv. Antonio ARRU,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA Oslavia 6,
Data pubblicazione: 24/01/2018
presso lo studio dell’avvocato Giuseppe ALESSI, che
lo rappresenta e difende giusta procura speciale in
calce al controricorso;
– controricorrenti nonchè contro
INVESTIMENTI SRL ;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1901/2016 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 22/03/2016;
MINISTERO ECONOMIA FINANZE 80415740580, ASSUNZIONI
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R.G.N. 24499/16.
IL PRESIDENTE
Letto l’atto di rinuncia depositato dall’ avv. Filippo SCIUTO difensore del ricorrente;
premesso che con il ricorso si impugnava la sentenza n. 1901/16 emessa dalla Corte di
Appello di Roma e depositata in data 22 marzo 2016;
dalla parte ricorrente UNIPOLSAI ASS.NI S.P.A. in persona del suo funzionario procuratore Dott.
Fabio Corrieri e dai suoi difensori avv. Carlo SCOFONE e avv. Filippo SCIUTO;
che la stessa è stata notificata alla controricorrente AGENZIA DELLE DOGANE, al
controricorrente BANCO DI SARDEGNA S.p.A. , all’intimato MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE
FINANZE, e all’intimata ASSUNZIONI E INVESTIMENTI S.R.L.;
ritenuto che la rinuncia e l’accettazione hanno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391
c.p.c.;
ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c. come
modificato con l’art. 15 del d.lgs. n. 40 del 2006;
ritenuto che non si deve provvedere sulle spese
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio.
Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e le
avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione
dell’adunanza o dell’udienza.
rilevato che la rinuncia rep. « 12500/A» depositata in sezione il 9/1/2018, è sottoscritta