Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17789 del 30/08/2011

Cassazione civile sez. III, 30/08/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 30/08/2011), n.17789

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.T. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA PORTUENSE 104, presso lo studio dell’avvocato ANTONIA DE ANGELIS,

rappresentato e difeso dall’avvocato VARGIU EMANUELA giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.S. (OMISSIS), L.M.S.

(OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 37/2008 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

SEZIONE 1^ CIVILE, emessa il 25/1/2008, depositata il 13/05/2008

R.G.N. 257/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2011 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso con il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 13-5-2008 la Corte di appello di Cagliari, in accoglimento dell’appello proposto da L.M.S. e L. S., a modifica della sentenza di primo grado, rigettò a domanda di cessazione di comodato e restituzione di un immobile proposta da P.T., quale moglie ed erede di L.E., nei confronti di L.M.S..

La Corte di appello ha ritenuto, da un lato, che non vi fosse la prova della esistenza di un comodato fra il defunto L.E. e la sorella L.M.S.; dall’altro, che dalla scrittura privata del 30-3-1994 risultava che l’immobile era stato consegnato da L. E. a garanzia della restituzione di un prestito alla sorella L.S., e da quest’ultima posto nella disponibilità della sorella M.S., riconoscendo in sostanza la sussistenza di un contratto di anticresi tra L.E. e L.S..

Avvero detta sentenza propone ricorso per cassazione P.T. con otto motivi illustrati da memoria.

Le altre parti non presentano difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con i primi sette motivi di ricorso si denunzia vizio di insufficiente, omessa o contraddittoria motivazione in relazione a fatti decisivi e controversi in relazione all’art. 360, n. 5 individuati: motivo 1) ove viene sostenuta la inesistenza del contratto orale di comodato fra L.E. e la sorella M. S.; motivo 2) ove viene sostenuto che la domanda basata sul comodato debba essere rigettata in quanto la difesa della appellata, signora P.T., avrebbe dovuto dedurre, quanto meno in via subordinata, nei confronti di L.S., l’esistenza di una situazione di detenzione senza titolo, per effetto del venir meno dell’accordo o per l’originaria illiceità di esso; motivo 3) ove viene sostenuto che non è stata fornita la prova del totale adempimento dell’asserito credito vantato dalla signora L.S. nei confronti del fratello L.E.; motivo 4) ove la motivazione della sentenza della Corte d’Appello omette di esaminare l’eccezione di prescrizione, con riferimento sia al capitale che agli interessi dell’asserito credito di L.S. nei confronti del defunto ing. L.E. formulata negli scritti difensivi del primo e del secondo grado del giudizio nell’interesse della signora T. P.e, quindi, se accolta, far dichiarare senza titolo la detenzione di L.S.; 5) ove è stato omesso totalmente l’esame della documentazione depositata nell’interesse della signora T. P. nel procedimento di primo grado; 6) ove viene sostenuto che “effettivamente L.S. abbia ricevuto la disponibilità del bene dal prorietario di esso in forza del contratto di mutuo concluso con lui e che sia così legittimato a detenerlo sino al buon fine dell’accordo, cioè sino alla completa restituzione della somma mutuata”; 7) in quanto la motivazione della Corte di Appello ritenendo erroneamente provato e vigente, e a tutt’oggi esistente, il contratto di mutuo intercorso tra l’ing. L.E. e la sorella S. e, per l’effetto, la concessione in prestito a quest’ultima del bene immobile per cui e causa a garanzia del denegato mutuo concesso al fratello E., trascura la circostanza che l’ing. L.E. avesse potuto stipulare un contratto di comodato con la sorella M.S. e, nel contempo, concedere in prestito lo stesso immobile alla sorella Sabina quale garanzia del preteso mutuo.

2. I motivi sono inammissibili.

Va osservato preliminarmente che la decisione oggetto dell’odierno ricorso è stata pubblicata in data 13-5-2008, dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006 e quindi l’illustrazione di ciascun motivo di ricorso deve concludersi, a pena di inammissibilità,per le censure sulla motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) “con la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione” (art. 366 bis c.p.c.).

Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che secondo l’art. 366 bis c.p.c. introdotto dalla riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (Cass. 3441/2008, 2697/2008). Pertanto, la relativa censura (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) “deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), costituente una parte del motivo che si presenti, a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità”.

3. Nella specie i motivi sono affetti da un duplice profilo di inammissibilità, sia per la non precisa individuazione del fatto controverso individuato in relazione ad estesi brani della motivazione senza chiara specificazione della circostanza a cui la censura si riferisce, sia perchè del tutto privi del momento di sintesi che circoscriva le censure formulate ed individui esattamente la ragioni dei denunziati difetti di motivazione.

4.Con l’ottavo motivo si denunzia violazione di legge con riferimento agli artt. 359 e 427 c.p.c. e art. 24 Cost., ed in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. L’art. 427 c.p.c., stabilisce che quando il Giudice rileva che una causa promossa nelle forme stabilite per il rito del lavoro, quali si applicano anche alle controversie in materia di comodato di immobili urbani, riguarda un rapporto diverso da quelli previsti dall’art. 409 c.p.c. (ovvero dall’art. 447 bis, per ciò che concerne il caso di specie che richiama l’art. 427 c.p.c.), deve effettuare il passaggio dal rito speciale al rito ordinario.

5. Il motivo è infondato.

Qualora l’attore chieda il riconoscimento di un diritto che assume essere stato violato, previa allegazione di specifici fatti relativi ad un determinato rapporto giuridico, il rito applicabile è legato al “petitum” dedotto anche se il convenuto contesti l’esistenza di quel determinato fatto.

Nel caso di specie la domanda ha ad oggetto l’accertamento della risoluzione di un rapporto di comodato e la scelta del rito è stata congruente con la domanda formulata indipendentemente dall’accoglimento o dal rigetto della domanda stessa.

Il ricorso deve essere rigettato.

Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2011

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