Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17789 del 30/07/2010

Cassazione civile sez. II, 30/07/2010, (ud. 27/04/2010, dep. 30/07/2010), n.17789

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.G.A.M., elettivamente domiciliata in Roma,

Circonvallazione Clodia n. 19, presso lo studio dell’Avvocato Luise

Michelino, dal quale e’ rappresentata e difesa per procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, via del Tempio di Giove n. 21 presso l’Avvocato

Rocchi Rosalba, che lo rappresenta e difende per procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Roma depositata in data 19

giugno 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27 aprile 2010 dal Consigliere relatore Dott. PETITTI Stefano.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che D.G.A.M. ha impugnato per cassazione l’ordinanza, depositata in data 1 giugno 2008, con la quale il Giudice di pace di Roma, stante la mancata comparizione della ricorrente e del suo procuratore, e non risultando un legittimo impedimento, ha dichiarato inammissibile l’opposizione dalla stessa proposta avverso cartella esattoriale, in quanto non esiste dimostrazione della tempestivita’ del ricorso ai sensi della L. n. 689, art. 22”;

che la ricorrente prospetta due motivi di ricorso;

che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, sostenendo che il Giudice di pace avrebbe disatteso la sentenza n. 534 del 1995 della Corte costituzionale e che, in luogo della convalida della sanzione, il medesimo giudice avrebbe dovuto fare applicazione dell’art. 309 c.p.c..

che, a conclusione del motivo, la ricorrente formula, quindi, il seguente quesito di diritto: “Si chiede se e’ stata applicata la legge in modo conforme alla interpretazione della Corte costituzionale nel caso in cui l’opponente non sia presente alla prima udienza”;

che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione della L. n. 689 del 1981, art. 22, sempre ex art. 360 c.p.c., n. 3, rilevando che il Giudice di pace non avrebbe indicato l’effettiva data entro la quale il ricorso avrebbe dovuto essere notificato e senza tenere conto che l’opposizione era stata tempestivamente proposta;

che la ricorrente formula in proposito il seguente quesito di diritto: “Si chiede all’Ecc.ma Corte se si possa ritenere la procedura seguita dal Giudice di pace, nella convalida della sanzione amministrativa, improntata ad una corretta applicazione della legge avendo lo stesso violato la prescrizione di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 21”;

che ha resistito, con controricorso, il Comune di Roma, il quale ha eccepito l’inammissibilita’ e/o l’improcedibilita’ del ricorso;

che, avviatasi la procedura ex art. 380 bis cod. proc. civ., il consigliere delegato, ha depositato la relazione che e’ stata comunicata alle parti e al Pubblico Ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il relatore designato, nella relazione depositata in data 25 febbraio 2010, ha formulato la seguente proposta di decisione:

“Sussistono le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, perche’ il ricorso e’ manifestamente inammissibile.

Difetta, invero, in primo luogo, una qualsiasi esposizione della vicenda processuale, dal momento che il ricorso comincia con la indicazione dei motivi di ricorso, ma dallo svolgimento dei motivi non e’ dato desumere alcun elemento in ordine alla vicenda processuale. Inoltre, i motivi sono formulati in modo inidoneo. Si e’ infatti chiarito che il quesito di diritto imposto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., rispondendo all’esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui e’ pervenuta la sentenza impugnata, ed al tempo stesso, con una piu’ ampia valenza, di enucleare, collaborando alla funzione nomofilattica della S.C. di cassazione, il principio di diritto applicabile alla fattispecie, costituisce il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio generale, e non puo’ consistere in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della Corte di legittimita’ in ordine alla fondatezza della censura cosi’ come illustrata nello svolgimento dello stesso motivo, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regola juris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata” (Cass., n. 11535 del 2008).

In particolare, “il quesito di diritto non puo’ essere desunto dal contenuto del motivo, poiche’ in un sistema processuale, che gia’ prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarita’ del disposto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 consiste proprio nell’imposizione, al patrocinante che redige il motivo, di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimita’” (Cass., ord. n. 20409 del 2008).

La formulazione dei quesiti, come sopra riportata, all’evidenza non risponde ai requisiti ora indicati”;

che il Collegio condivide la proposta del relatore di dichiarare inammissibile il ricorso, alla quale la ricorrente non ha rivolto critiche di sorta, ravvisando una ulteriore e preliminare ragione di inammissibilita’;

che invero, posto che l’ordinanza impugnata e’ stata depositata il 19 giugno 2008, il rimedio esperibile era costituito dall’appello e non gia’ dal ricorso per cassazione, secondo quanto disposto dalla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 5 come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 26;

che il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimita’, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 600,00, di cui Euro 400,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2010

 

 

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