Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17788 del 30/08/2011

Cassazione civile sez. III, 30/08/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 30/08/2011), n.17788

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14805/2009 proposto da:

V.G. (OMISSIS), D.L.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIACOMO

BONI 15, presso lo studio dell’avvocato ELENA SAMBATARO,

rappresentati e difesi dagli avvocati LENTINI Gaspare, LENTINI

GIOVANNI giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

M.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

P.LE CLODIO 14, presso lo studio dell’avvocato GRAZIANI ANDREA,

rappresentato e difeso dall’avvocato BARBERA Giuseppe giusta delega a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1606/2008 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

SEZIONE SECONDA CIVILE, emessa il 24/10/2008, depositata il

09/12/2008 R.G.N. 1600/2001;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

09/06/2011 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

udito l’Avvocato BARBERA GIUSEPPE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso con il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 9.12.2008, la Corte di Appello di appello di Palermo, in accoglimento dell’appello proposto da M.P., ha ordinato ad i coniugi D.L. e V.G. di rilasciare in favore della M. la metà di un fabbricato urbano di proprietà della stessa e li ha condannati al pagamento della somma di Euro 86.678,13 per indennità di abusiva occupazione, rigettando la domanda riconvenzionale di usucapione proposta da V.G. in relazione al predetto immobile.

La Corte di appello ha ritenuto che la scrittura privata in data 1/1/68 sottoscritta A.L., dante causa di M.P. acquirente dell’immobile in data 28-12-1990, non può costituire prova dei possesso ad usucapionem di V.G. sul rilievo che tale scrittura non era idonea ad integrare un contratto di cessione dell’immobile in quanto sottoscritta dalla sola A.; che invece doveva ritenersi che l’ A. con tale atto avesse voluto cedere alla figlia solo l’uso dell’immobile a titolo di comodato o comunque precario; che la scrittura privata del 13-9-1981, sottoscritta dall’ A., dal marito Vo.Ga. e dai figli, fra cui anche V.G., con cui i genitori assegnavano ai figli i loro beni impegnandosi a trasferirli con successiva donazione,confermava la circostanza che con la scrittura del 1968 A.L. avesse voluto trasferire alla figlia V. G. solo l’uso dell’immobile, che successivamente gli avrebbe donato.

Ha dichiarato cessato il contratto di comodato intercorso fra A.L. e la figlia V.G., ordinando il rilascio dell’immobile e rigettando la domanda di accertamento dell’acquisto per usucapione.

Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione D. L. e V.G. con due motivi.

Resiste con controricorso M.P..

Tutte le parti presentano memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Come primo motivo di ricorso viene denunziata violazione degli artt. 1803, 1809 e 1810 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio costituito dal titolo legittimante l’azione di rilascio e la prova della relativa sussistenza in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Secondo i ricorrenti la Corte di appello ha accolto la domanda restitutoria senza la prova dell’esistenza del comodato, riconoscendo un generico possesso precario,traendo inoltre argomento a fondamento della pretesa attrice dalla insussistenza degli elementi a riprova dell’acquisto dell’immobile per usucapione da parte dei ricorrenti. A chiusura del motivo formulano il seguente quesito di diritto: se, ai fini dell’accoglimento della domanda di restituzione di cosa che si assume data in comodato, l’attore debba preliminarmente fornire la prova dell’esistenza del contratto di comodato non rilevando la mancanza dell’acquisto per usucapione del bene da parte del convenuto; se, difettando la prova del contratto di comodato, la domanda debba essere rigettata; se, uri generico titolo precario, non qualificato possa ritenersi equivalente al contratto di comodato.

2. Il motivo è inammissibile.

Va osservato preliminarmente che a decisione oggetto dell’odierno ricorso è stata pubblicata il 9-12-2008, dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, e quindi l’illustrazione di ciascun motivo di ricorso deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto in relazione alle denuncie di violazioni di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3, 4) (art. 366 bis c.p.c.).

Il quesito a domande plurime, circostanza che da sola costituisce causa di inammissibilità, si apre con l’ovvia affermazione che l’azione restitutoria deve essere preceduta dalla prova dell’esistenza del comodato,non essendo sufficiente la mancata prova dell’acquisto per usucapione del bene da parte dei convenuti;

prosegue con l’enunciazione dell’ovvio principio di diritto secondo il quale in mancanza di prova del comodato il giudice deve rigettare la domanda; si conclude con un’affermazione che non è legata alle due precedenti premesse, chiedendo se un titolo precario possa essere equivalente al comodato.

La condivisione di tali generiche affermazione di principio non porta nè all’accoglimento, nè al rigetto del motivo di ricorso: il “quesito” è privo di concretezza, in quanto non è calato nella specifica vicenda processuale e non capta i fatti controversi in relazione ai quali la motivazione ricostruttoria sarebbe carente.

La Corte di appello ha ritenuto che vi fosse la prova che l’immobile era stato concesso da A.L. alla figlia F. a titolo di comodato senza termine valutando in tal senso plurimi elementi probatori, fra cui le scritture del 1-1-68 e del 13-9-1981;

ha ritenuto risolto il contratto per richiesta della comodante, ordinando la restituzione; ha ritenuto non provato il possesso utile ai fini dell’usucapione in capo ai ricorrenti.

La genericità del quesito non coglie nessun passaggio della ratio decidendi della sentenza impugnata, chiedendo a questa Corte astratte asserzioni di principi giuridici.

3. Come secondo motivo viene denunziata violazione dell’art. 458 c.c., in quanto la Corte di appello ha tratto elementi di prova dalla scrittura del 13-9-1981, nulla per la previsione di un patto successorio , quindi inutilizzabile anche ai fini della valutazione del comportamento complessivo delle parti.

Il Motivo si chiude con il seguente principio di diritto; se debba qualificarsi come patto successorio nullo ai sensi dell’art. 458 c.c., seconda parte, quello con il quali le parti intendono regolare i propri rapporti patrimoniali in ordine alla futura successione ai genitori” e se, di conseguenza la scrittura privata in cui tale patto è incorporato sia suscettibile di costituire base per l’interpretazione della volontà delle parti, relativamente a negozio precedentemente concluso, ai sensi dell’art. 1362 cpv. cod. civ..

4. Il motivo è inammissibile perchè non congruente con la decisione. Infatti la valutazione della natura di patto successorio e della conseguente nullità della scrittura del 13-9-1981 non ha formato oggetto della statuizione della Corte di appello, che ha tratto dal documento del 13.9.81 un argomento di prova della mancanza di volontà di possesso ad usucapionem in capo ai ricorrenti.

I ricorso è inammissibile.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2011

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