Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17788 del 30/07/2010

Cassazione civile sez. II, 30/07/2010, (ud. 27/04/2010, dep. 30/07/2010), n.17788

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.D., elettivamente domiciliato in Roma, via

Celimontana n. 38, presso lo studio dell’Avvocato Calvetta Domenico,

dal quale e’ rappresentato e difeso, unitamente all’Avvocato Clemente

Tulino, per procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.M., in proprio e quale procuratore generale dei

fratelli R.G. e R.P., R.

F., R.C., R.P., R.

M., RO.GI., tutti elettivamente domiciliati in

Roma, via Celimontana n. 38, presso lo studio dell’Avvocato Paolo

Panariti, rappresentati e difesi dall’Avvocato Marchese Domenico per

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti —

avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 953/2007,

depositata in data 19 ottobre 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27 aprile 2010 dal Consigliere relatore Dott. PETITTI Stefano.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con ricorso notificato il 1 dicembre 2008, R.D. ha impugnato per cassazione la sentenza n. 953/07, depositata il 19 ottobre 2007, con la quale la Corte d’appello di Catanzaro ha respinto il gravame proposto avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 66/2003, depositata il 25 marzo 2003, che, in parziale accoglimento della domanda proposta da R.M., in proprio e quale procuratore generale dei fratelli R. G. e R.P., R.F., R. C., R.P., R.M., RO. G. nei confronti di R.D., aveva condannato quest’ultimo a regolarizzare l’apertura lucifera secondo le prescrizioni contenute nell’art. 901 cod. civ., e ha rigettato le altre domande;

che, a sostegno della impugnazione, il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione delle combinate disposizioni degli artt. 901 902 ai sensi dell’art. 360, n. 3 nonche’ violazione dell’art. 360, n. 3 per omessa motivazione anche su un punto decisivo della controversia;

che gli intimati hanno resistito con controricorso;

che, avviatasi la procedura ex art. 380 bis cod. proc. civ., il consigliere delegato, ha depositato la relazione che e’ stata comunicata alle parti e al Pubblico Ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il relatore designato, nella relazione depositata in data 25 febbraio 2010, ha formulato la seguente proposta di decisione:

“Dalla lettura del ricorso emerge (…) che il motivo ora ricordato, a prescindere dalla erronea indicazione dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 3 per denunciare un vizio di motivazione, risulta privo della formulazione del quesito o dei quesiti richiesti, a pena di inammissibilita’ del ricorso, dall’art. 366-bis cod. proc. civ. Tale carenza e’ stata rilevata anche dal resistente il quale, in ragione di cio’, ha sollecitato la dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso.

In considerazione della rilevata carenza, il ricorso puo’ essere deciso con la procedura di cui all’art. 375 cod. proc. civ., ricorrendo l’ipotesi prevista dal n. 5, seconda parte, di detto articolo.

E’ infatti inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per cassazione nel quale l’illustrazione dei singoli motivi non sia accompagnata dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto, tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o un rigetto del quesito formulato dalla parte; piu’ specificamente, deve escludersi che il quesito di diritto possa desumersi implicitamente dalla formulazione dei motivi di ricorso, la quale non e’ sufficiente ad integrare il rispetto del requisito formale specificamente richiesto dalla richiamata disposizione (Cass., n. 23153 del 2007).

Con riguardo ai ricorsi con i quali vengano denunciati vizi di motivazione, si e’ in particolare chiarito che In tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poiche’ secondo l’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilita’, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’ (Cass., S.U., n. 20603 del 2007; Cass., ord. n. 8897 del 2008)”;

che il Collegio condivide la proposta di decisione formulata dal Consigliere delegato, alla quale non sono state rivolte critiche dalle parti alle quali la relazione stessa e’ stata comunicata;

che il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile e il ricorrente, conseguentemente, in applicazione del principio della soccombenza, deve essere condannato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimita’, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 2.000,00, di cui Euro 1.300,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2010

 

 

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