Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17788 del 19/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 19/07/2017, (ud. 28/03/2017, dep.19/07/2017),  n. 17788

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23402/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

I PANCERA IMMOBILIARE DI F.G. & C SAS,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5,

presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIOVANNI MACCAGNANI;

– controricorrentí –

avverso la sentenza n. 67/2011 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 14/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/03/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita.

Fatto

RITENUTO

che:

La società “I Pancera Immobiliare”, acquistava dalla società “Due Emme” l’unità immobiliare adibita a negozio, sita nel Comune di (OMISSIS). L’immobile era condotto in locazione dall’impresa individuale esercitata dalla ditta “Swingo Sport” di B.M.. Le parti assoggettavano la vendita ad IVA. Contestualmente le parti stipulavano la vendita del ramo d’azienda avente ad oggetto il commercio al dettaglio di articoli sportivi esercitato nell’immobile venduto, assoggettato all’imposta di registro in misura fissa.

La società “I Pancera Immobiliare s.a.s.” impugnava l’avviso di liquidazione di imposta suppletiva emesso dall’Agenzia delle Entrate sulla base del rilievo che la vendita dell’immobile era da ricondurre nell’ambito della cessione di azienda applicando le imposte di registro, ipotecaria e catastale alla cessione del fabbricato oggetto dell’atto.

La CTP di Brescia accoglieva il ricorso della società contribuente. Proponeva appello l’Agenzia delle entrate, ritenendo che il giudice di primo grado non avesse interpretato correttamente la volontà delle parti, per non aver tenuto conto del fatto che l’operazione posta in essere poteva essere riqualificata dall’Agenzia in quanto realizzata con evidenti intenti elusivi consistenti nella volontà di acquisire un vantaggio fiscale, senza che derivassero benefici dal punto di vista economico-imprenditoriale. La CTR della Lombardia rigettava l’appello. Propone ricorso per la cassazione della sentenza l’Agenzia delle Entrate svolgendo due motivi. Ha resistito con controricorso la società I Pancera Immobiliare di F.G. & C. S.A.S..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, la parte ricorrente censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e segg., in relazione all’art. 2555 c.c., nonchè del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2, comma 3, lett. b)”. L’Agenzia delle entrate si duole del fatto che, pur avendo evidenziato nel giudizio di merito, tutti gli elementi dai quali sarebbe stato possibile trarre l’effettiva volontà delle parti, gli stessi non sono stati presi in considerazione dalla CTR la quale, in violazione dell’art. 1362 c.c., ha fondato il proprio convincimento su tre elementi nessuno dei quali idoneo a consentire una adeguata operazione interpretativa.

2. Con il secondo motivo di ricorso, la parte ricorrente censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis”. Parte ricorrente precisa che la corretta riqualificazione del contratto come cessione di ramo di azienda era stata effettuata allo scopo di impedire alle parti il raggiungimento di finalità elusive della normativa fiscale. Quando l’operazione economica così come articolata dagli operatori non risponda ad alcuna concreta ragione economico-imprenditoriale, ma sia giustificata solo da ragioni di risparmio fiscale, in forza del generale principio antielusivo, è consentito all’Amministrazione porre in essere quelle tecniche o misure che si rendano necessarie al fine di rimuovere tale situazione e, tra queste, deve essere inclusa anche la facoltà di riqualificazione del contratto. Censura, pertanto, la sentenza della CTR nella parte in cui non ha tenuto conto che l’operazione di riqualificazione del contratto operata dall’Agenzia delle entrate rispondesse alla necessità di impedire il conseguimento di un indebito vantaggio fiscale, in conformità al principio di antielusività presente nell’ordinamento.

3. I motivi di ricorso possono essere esaminati in una prospettiva unitaria perchè gli stessi convergono in un’unica sostanziale censura della sentenza impugnata, in ordine alla attività di riqualificazione del contratto svolta dall’Agenzia delle Entrate, all’esito della quale lo stesso era stato identificato come contratto di cessione di ramo d’azienda.

L’Ufficio deduce in ricorso che la scelta delle parti contraenti di distinguere all’interno del contratto due distinte parti, qualificate, l’una, come compravendita dell’immobile, e l’altra, quale cessione di ramo di azienda, non poteva avere altro scopo che quello di realizzare un indebito risparmio di imposta. Argomenta che il contratto stipulato tra le parti sia nel suo complesso riconducibile alla figura negoziale tipica della cessione del ramo di azienda, con la conseguenza che il comportamento tenuto dalle parti del contratto da cui è scaturito l’atto impugnato integra l’ipotesi di violazione del principio generale antielusivo vigente nel sistema tributario, che preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l’uso distorto del strumenti giuridici idonei ad ottenere una agevolazione o un risparmio di imposta.

4. Il ricorso non è fondato.

Come questa Corte ha avuto modo di precisare, che si ha cessione di azienda, soggetta ad imposta di registro proporzionale (e non ad IVA), quando le parti non hanno inteso trasferire una semplice somma di beni, ma un complesso organico unitariamente considerato, dotato di una potenzialità produttiva, tale da farne emergere ex ante la complessiva attitudine anche solo potenziale all’esercizio dell’impresa (Cass. n. 13580 del 2007, Cass. n. 1913 del 2007, Cass. n. 11769 del 2008), ovvero quando i beni strumentali ceduti siano atti, nel loro complesso e nella loro interdipendenza, all’esercizio di una impresa, anche se non si richiede che tale esercizio sia attuale, essendo sufficiente l’attitudine potenziale all’utilizzo per un’attività di impresa, nè che la cessione comprenda anche le relazioni finanziarie, commerciali e personali.

Ai fini fiscali, il criterio fissato dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, per la qualificazione di un atto di trasferimento come cessione di azienda non rileva la circostanza che i singoli beni aziendali siano stati ceduti globalmente o con più atti separati, nè la circostanza che il cedente sia un soggetto non munito di autorizzazioni all’esercizio di una attività dell’azienda, e nemmeno la circostanza che al momento della cessione l’azienda fosse concretamente esercitata perchè rileva unicamente la causa reale del negozio e la regolamentazione degli interessi effettivamente perseguiti dai contraenti (Cass. n. 13580 del 2007).

La causa reale del contratto e la regolamentazione degli interessi possono essere ovviamente desunti esclusivamente dalla lettura delle conferenti disposizioni negoziali intervenute tra i paciscenti.

L’imposta di registro ha per oggetto il negozio giuridico e non l’atto documentale, con la conseguenza che essa richiede l’interpretazione unitaria del negozio, anche se frazionata, come nella specie, in atti distinti. La prevalenza della natura intrinseca dell’atto e dei suoi effetti giuridici sul suo titolo e sulla sua forma apparente, vincolano l’interprete a privilegiare, nell’individuazione della struttura del rapporto giuridico tributario, la sostanza sulla forma, comportando la necessità di verificare se sia configurabile “il risultato di un comportamento sostanzialmente unitario rispetto ai risultati parziali e strumentali di una molteplicità di comportamenti formali” (Cass. 25 febbraio 2002, n. 2713).

In tema di determinazione dell’imposta di registro, in caso di pluralità di atti non contestuali va attribuita preminenza, in applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, alla causa reale dell’operazione economica rispetto alle forme negoziali adoperate dalle parti, sicchè, ai fini della individuazione del corretto trattamento fiscale, è possibile valutare, ai sensi dell’art. 1362 c.c., comma 2, circostanze ed elementi di fatto diversi da quelli emergenti dal tenore letterale delle previsioni contrattuali.

Il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, non detta una regola antielusiva, ma una regola interpretativa, che impone una qualificazione oggettiva dei dati secondo la causa concreta dell’operazione negoziale complessiva, a prescindere dall’eventuale disegno o intento elusivo delle parti. (Cass. Sez. 5, n. 6758 del 2017).

5. Orbene, il giudice di appello, ha fatto buon governo dei suindicati principi, in quanto, esaminando la vicenda contrattuale, secondo i canoni ermeneutici di cui all’art. 1362 c.c. e gli argomenti extratestuali forniti dalle parti, ha escluso che potesse configurarsi nella specie una cessione di azienda.

La CTR ha argomento che la società Pancera Immobiliare avesse come unico scopo il percepire canoni di locazione dell’immobile e affitto dell’azienda acquistata, e che successivamente, a causa della risoluzione del contratto d’affitto per problemi gestionali della ditta “Swingo Sport” di B.M., fino ad arrivare al fallimento, la stessa Società immobiliare aveva dato incarico ad una agenzia di mediazione immobiliare per la locazione dell’immobile. Non trovando alcun soggetto interessato, la società, per evitare di perdere la licenza, ha provveduto a gestire direttamente l’attività, rinunciando successivamente alla licenza commerciale non inerendo tale esercizio alla propria attività di impresa. La sentenza della commissione regionale dimostra di avere correttamente interpretato, sulla base delle risultanze in atti e delle deduzioni difensive delle parti, il precetto contenuto nel D.P.R. n. 131 del 1986, citato art. 20.

6. Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso. Spese alla soccombenza liquidate come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte soccombente alla rifusione a favore della parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3000,00 per compensi, oltre spese forfetarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 28 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2017

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