Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17788 del 07/08/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 17788 Anno 2014
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: MERCOLINO GUIDO

ziOne appropriativa

SENTENZA
sul ricorso proposto da
TEDESCO LISTONE MARIA, domiciliata in Roma, alla piazza Cavour, presso
la Cancelleria civile della Corte di cassazione, unitamente all’avv. VINCENZO
INFANTE, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del ricorso

RICORRENTE
contro
COMUNE DI CASORIA, in persona della Commissione straordinaria p.t., elettivamente domiciliato in Roma, alla piazza della Rotonda n. 2, preso l’avv. PAOLO MINERVINI, unitamente agli avv. GIOVANNI CRESCI lell’Avvocatura
municipale ed ERALDO ESPOSITO, dai quali è rappresentato e qifeso in virtù di
procura speciale a margine del controricorso
CONTROR1CORRENTE

5E1
Zo i
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Data pubblicazione: 07/08/2014

avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1762/06, pubblicata il 29
maggio 2006.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 marzo 2014

uditi i difensori delle parti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
don. Pasquale FIM1ANI, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.

Maria Tedesco Listone convenne in giudizio il Comune di Casoria,

chiedendo l’accertamento del diritto di proprietà su un suolo da essa acquistato per
successione mortis causa da Olga Maglione, nonché l’individuazione del locale a
lei spettante nell’ambito di un fabbricato realizzato dal Comune sul medesimo
suolo, ed in subordina la condanna del Comune al risarcimento dei danni o in via
ancor più gradata al pagamento dell’indennizzo per ingiustificato arricchimento.
A sostegno della domanda, espose che la Maglione, proprietaria di un immobile adibito alla rivendita di giornali ed articoli di profumeria sito in Casoria (NA),
alla piazza Cirillo, con atto del 27 settembre 1977 lo aveva ceduto al Comune, il
quale, dopo aver proceduto alla sua demolizione ed alla costruziope di un fabbricato destinato a sede degli uffici municipali, si era sottratto all’irhpegno di assegnare in proprietà alla venditrice un nuovo locale avente caratteristiche analoghe.
Si costituì il Comune, che eccepì la prescrizione del diritto azionato.
1.1. — Con sentenza del 23 giugno 2003, il Tribunale di Napoli rigettò le
domande proposte dall’attrice.
2. — L’impugnazione proposta dalla Tedesco Listane è stata rigettata dalla
Corte d’Appello di Napoli con sentenza del 29 maggio 2006.

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dal Consigliere dott. Guido Mercolino;

Premesso che la domanda di esecuzione in forma specificai dell’obbligo di
trasferire la proprietà del locale, promossa dall’attrice in un precedente giudizio,
era stata rigettata con sentenza del 30 gennaio 1997, con cui il Tribunale di Napoli

nuto che l’impossibilità di esperire l’azione contrattuale consentisse alla Tedesco
Listone di agire per il risarcimento del danno, in relazione all’intervenuta demolizione dell’immobile di sua proprietà ed all’irreversibile destinazione del suolo alla
realizzazione dell’opera pubblica, non seguite dall’adempimento dell’obbligazione
assunta dal Comune, non potendo trovare applicazione l’art. 936 cod. civ, il quale
postula la conservazione della proprietà del suolo, nella specie perduta dall’attrice
per effetto dell’accessione invertita.
Precisato inoltre che, come accertato dal c.t.u. nominato nel corso del giudizio, tale evento si era verificato il 5 febbraio 1988, la Corte ha confermato l’avvenuta prescrizione del diritto al risarcimento, rilevando che la domanda giudiziale,
proposta il 22 luglio 1997, era stata avanzata ad oltre cinque anni di distanza da un
atto interruttivo posto in essere il 9 novembre 1989, e ritenendo tardivi anche altri
due atti interruttivi posti in essere nel 1995; ha poi escluso l’efficacia interruttiva
dell’atto comunicato il 23 maggio 1992, recante l’invito a comparire dinanzi ad un
notaio per la stipula del contratto definitivo, in quanto, oltre a non Contenere un’intimazione o costituzione in mora, lo stesso era volto a far valere; un diritto derivante da un contratto dichiarato nullo; ha altresì negato che la pgedetta efficacia
potesse essere attribuita all’atto introduttivo del precedente giudizio, il quale aveva
ad oggetto una domanda diversa.
La Corte ha ritenuto infine inammissibile l’impugnazione concernente la domanda d’indennizzo per l’ingiustificato arricchimento, non avendo l’appellante sol-

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aveva dichiarato nullo il contratto stipulato il 27 settembre 1977, la Corte ha rite-

levato specifiche censure avverso la sentenza di primo grado, nella parte in cui
aveva dichiarato improponibile la predetta domanda, per difetto di sussidiarietà.
3. — Avverso la predetta sentenza la Tedesco Listone propone ricorso per

resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. — Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2935 cod. civ., sostenendo che, nell’individuare il dies a quo del termine di prescrizione della pretesa risarcitoria, la Corte di
merito non ha considerato che il relativo diritto era sorto soltanto a seguito del rifiuto da parte del Comune di mantenere l’impegno, assunto nei confronti della
proprietaria del suolo, di assegnarle un locale avente caratteristiche analoghe a
quello demolito. Il termine in questione avrebbe dunque dovuto ess9re fatto decorrere dall’epoca del completamento della costruzione, avvenuto nel 1990, poiché
solo da quel momento essa ricorrente era in grado di far valere il proprio diritto.
L’occupazione abusiva del fondo altrui costituiva d’altronde un illecito a carattere
permanente, nel quale il danno era destinato a protrarsi nel tempo, con la conseguenza che, sorgendo in ogni istante il diritto al risarcimento, il termine di prescrizione decorreva giorno per giorno.
1.1. — Il motivo è fondato.
Nel dichiarare prescritto il diritto al risarcimento dei danni, la sentenza impugnata, pur senza richiamarlo espressamente, ha fatto coerente applicazione del
principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento
all’ipotesi in cui la Pubblica Amministrazione abbia occupato un fondo di proprietà privata per la costruzione di un’opera pubblica, secondo cui, qualora tale

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cassazione, articolato in quattro motivi, illustrati anche con memoria. Il Comune

occupazione fosse illegittima fin dall’origine, per totale mancanza di un provvedimento autorizzatorio, o lo sia divenuta in seguito, per decorso del relativo termine di durata, la radicale trasformazione del fondo, con la sua irreversibile desti-

proprietà del privato e la contestuale acquisizione dello stesso a titolo originario
da parte dell’ente costruttore, configurandosi al tempo stesso come un fatto illecito, istantaneo ma con effetti permanenti, che abilita il privato a chiedere la condanna dell’ente pubblico a risarcire il danno derivante dalla perdita del diritto di
proprietà, nel termine prescrizionale di cinque armi previsto dall’art, 2947 cod. civ.
(cfr. ex plurimis, Cass., Sez. Un., 6 maggio 2003, n. 6853; Cass., ez. I, 26 maggio 2006, n. 12626; 17 febbraio 2004, n. 3007). La decorrenza del; termine è stata
finora ancorata alla data di scadenza dell’occupazione legittima, ove l’opera pubblica sia stata realizzata nel corso della stessa, ovvero al momento dell’irreversibile trasformazione del fondo nei sensi precedentemente indicati, ove abbia avuto
luogo in epoca successiva alla predetta scadenza, essendo stata fatta coincidere la
consumazione dell’illecito con il perfezionamento della vicenda estintivo-acquisitiva di cui all’art. 936 cod. civ., alla quale viene ricondotta la fattispecie in esame
(cfr. Cass., Sez. I, 30 marzo 2007, n. 7981; 8 febbraio 2006, n. 2824; 17 febbraio
2004, n. 3007).
Il predetto orientamento deve peraltro essere riconsiderato alla luce delle gravi difficoltà determinate dall’accertamento del momento genetico della vicenda estintivo-acquisitiva, in dipendenza della variabilità dei criteri a tal fine elaborati
dalla giurisprudenza e dalla dottrina, e soprattutto dell’incertezza’ obiettivamente
riscontrabile nell’individuazione del momento in cui il fondo perde definitivamente i suoi caratteri originari per ricevere la destinazione pubblicistica. E’ nota, in

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nazione alla realizzazione dell’opera pubblica, comporta l’estinzione del diritto di

particolare, l’imprevedibilità dei risultati derivanti dall’applicazione di un istituto
di origine giurisprudenziale, come quello in esame, a fattispecie realizzatesi in epoca anteriore alla sua emersione normativa, verificatasi soltanto per effetto della

richiamare le numerose condanne pronunciate nei confronti dello Stato italiano
dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo a causa della violazione del principio di
legalità ricollegabile, nei predetti casi, alla mancanza di una tutela reale ed efficace a fronte dell’ingerenza illegittima della Pubblica Amministrazione nella proprietà privata. E’ proprio in applicazione dei principi enunciati dalla Corte EDU,
d’altronde, che la giurisprudenza di legittimità ha avvertito l’esigenza di ancorare
la prescrizione all’esistenza di norme di diritto interno sufficientemente accessibili, chiare e prevedibili, mediante l’affermazione che, ove il danno si sia verificato
anteriormente all’entrata in vigore della citata legge n. 458 del 1988, il termine per
la proposizione dell’azione risarcitoria dev’essere fatto decorrere dalla data in cui,
attraverso il riconoscimento degli effetti dell’occupazione acquisit0., la vicenda è
divenuta normativamente percepibile (cfr Cass., Sez. I, 18 set4mbre 2013, n.
21333; 26 marzo 2013, n. 7583; 28 luglio 2008, n, 20543). Meritano inoltre di essere evidenziate le complesse problematiche derivanti dalla diversità delle situazioni che possono condurre all’acquisto della proprietà in favore dell’Amministrazione e dalle proroghe dei termini di durata delle occupazioni d’ufgenza ripetutamente disposte, in attesa di una nuova disciplina dell’indennità di, espropriazione,
a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 5 del 1980 e n. 223 del 1983;
vanno infine sottolineate le ulteriori incertezze derivanti dall’incidenza dell’eventuale impugnazione degli atti del procedimento espropriativo, nonché dalla varietà
degli atti, posti in essere dal proprietario o dall’ente pubblico, ai quali la giurispru-

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entrata in vigore della legge del 27 ottobre 1988, n. 458: al riguardo, è sufficiente

denza ha riconosciuto efficacia interruttiva della prescrizione.
Alla luce di tali difficoltà, s’impone una riconsiderazione dell’intero sistema
fondato sulla coincidenza del dies a qua della prescrizione con il nomento della

recente giurisprudenza in materia di responsabilità aquiliana, che, ponendo in risalto il ruolo svolto dal danno quale elemento costitutivo della fattispecie illecita,
ricollega la decorrenza del termine di prescrizione dell’azione risarcitoria al momento in cui esso si manifesta all’esterno, divenendo oggettivamente percepibile e
riconoscibile, con l’uso dell’ordinaria diligenza, quale danno ingiugto conseguente
al comportamento doloso o colposo del suo autore (cfr. Cass., Sez. iUn., 11 gennaio 2008, n. 576; Cass., Sez. lav., 15 aprile 2013, n. 9071; Cass., Sez. Ill, 2 febbraio 2007, n. 2305). Tale principio può ritenersi applicabile anche alla fattispecie
dell’occupazione acquisitiva, la cui caratteristica risiede nel fatto ohe il proprietario è costretto a subire gli effetti di un’attività svolta dalla Pubblica Amministrazione in violazione delle norme che disciplinano i casi ed i modi per il sacrificio
della proprietà privata a fini pubblici, senza peraltro poter disporre fin dall’inizio
degli elementi conoscitivi funzionali all’esercizio della pretesa risarcitoria, soprattutto a causa dell’incertezza riguardante l’individuazione del momento in cui si verifica l’ablazione della proprietà. Può quindi affermarsi che, ai fini della decorrenza della prescrizione, non è sufficiente che il proprietario sia consapevole di aver
subìto un’occupazione eio una manipolazione dell’immobile senza titolo, occorrendo invece che egli sia in grado di apprezzare la gravità delle conseguenze lesive che ne derivano per il suo diritto dominicale, soprattutto in relazione al verificarsi dell’effetto estintivo-acquisitivo perseguito dall’Amministrazione; va infine
precisato che, in ossequio al principio secondo cui incombe sul debitore che ecce-

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verificazione dell’evento materiale dannoso. A tal fine, occorre richiamare la più

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pisca la prescrizione l’onere di provare la ricorrenza del presupposto richiesto
dall’art. 2947 cod. civ., spetta all’Amministrazione fornire la prova del momento
in cui la perdita della proprietà è stata percepita o avrebbe potuto essere percepita

cidenza di tale momento con la proposizione della domanda volta ad ottenere il
riconoscimento del controvalore dell’immobile, incompatibile con il perdurare del
diritto dominicale sullo stesso.
Alla stregua di tale principio, non possono condividersi le ebnclusioni cui è
pervenuta la sentenza impugnata, la quale, rilevato che la domanda giudiziale era
stata proposta ad oltre cinque anni di distanza dal momento in cui, per effetto della demolizione dell’immobile di proprietà della dante causa dell’attrice, si era verificata la trasformazione irreversibile del suolo con la sua destinazione alla realizzazione dell’opera pubblica, ha dichiarato senz’altro prescritto il diritto al risarcimento, senza neppure porsi il problema dell’individuazione del momento in cui
l’attrice o la sua dante causa avevano acquisito piena consapevolezza della portata
lesiva del predetto evento. Tale indagine nella specie era resa ancor più necessaria
dalla complessità dei rapporti intercorsi tra la proprietaria dell’immobile demolito
ed il Comune di Casoria, il cui impegno di procedere all’assegnazione di un altro
locale, pur derivando da un atto nullo, non poteva non costituire oggetto di valutazione ai fini dell’accertamento in ordine alla decorrenza del terniine di prescrizione, anche alla luce delle sollecitazioni all’adempimento ripetutamente indirizzate
all’Amministrazione e del giudizio precedentemente promosso per ottenerne l’esecuzione in forma specifica.
2. — La sentenza impugnata va pertanto cassata, restando assorbiti gli altri
tre motivi d’impugnazione, con cui la ricorrente ha dedotto la violazione e la falsa

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quale danno ingiusto ed irreversibile, dovendo altrimenti concludérsi per la coin-

applicazione degli artt. 2938 e 2041 cod. civ., lamentando la generipa indicazione
dei presupposti di fatto della prescrizione ed il rigetto della domanda subordinata
di riconoscimento dell’indennizzo per l’ingiustificato arricchimento, e facendo va-

Protocollo addizionale della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti
dell’Uomo, secondo cui la proprietà privata non può essere sacrificata senza il riconoscimento di un adeguato ristoro in favore del proprietario.
3. — La causa va conseguentemente rinviata alla Corte d’Appello di Napoli,
che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese relative al giudizio di legittimità.

P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la
sentenza impugnata, e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli, anche per la liquidazione delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2014, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile

lere il contrasto della normativa italiana con il principio, sancito dall’art. 1 del I

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