Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17787 del 26/08/2020

Cassazione civile sez. lav., 26/08/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 26/08/2020), n.17787

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23478-2014 proposto da:

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELA

CAPANNOLO, MAURO RICCI e CLEMENTINA PULLI;

– ricorrente –

e contro

A.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 254/2014 del TRIBUNALE di TRAPANI, depositata

il 04/04/2014, R.G.N. 1058/2013.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

1. il Tribunale di Trapani, con la sentenza in epigrafe indicata, ha condannato l’INPS ad erogare i ratei dell’assegno di invalidità, ritenuti sussistenti i requisiti di legge per il godimento del beneficio, con decorrenza 1 marzo 2011, all’esito del giudizio di merito conseguente all’accertamento tecnico preventivo, ex art. 445-bis c.p.c.;

2. per la cassazione della sentenza propone ricorso l’INPS, affidato a un articolato motivo, cui non ha resistito A.G..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:

3. preliminarmente il ricorso per cassazione va qualificato come ricorso avverso sentenza resa in unico grado (art. 360 c.p.c., primo inciso), in quanto inappellabile (art. 445-bis c.p.c., u.c.);

4. l’Inps, deducendo violazione e falsa applicazione di plurime violazioni di legge, in particolare dell’art. 445-bis c.p.c., commi 6 e 7, nella sostanza censura la sentenza impugnata per avere pronunciato la condanna al pagamento del beneficio preteso anzichè limitarsi ad accertare il requisito sanitario all’esito del ricorso che la parte privata aveva tempestivamente proposto, dopo la formulazione della dichiarazione di dissenso alle conclusioni di insussistenza del requisito sanitario cui era pervenuto il consulente tecnico d’ufficio;

5. il ricorso è da accogliere;

6. in continuità con i precedenti di questa Corte e, in particolare, con l’articolata motivazione della sentenza di questa Corte, n. 9876 del 2019, qui richiamata per relationem, va riaffermato che nel giudizio previsto dall’art. 445-bis c.p.c., u.c., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto l’accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione, previdenziale o assistenziale, impregiudicato, in futuro, l’accertamento, in sede amministrativa, dei restanti requisiti extrasanitari e, se contestati, in sede giudiziaria;

7. l’ordinamento ammette sentenze di condanna condizionata, allorquando l’evento condizionante sia realmente tale, quale fatto futuro ed incerto, e sussista interesse ad una pronuncia in tal senso;

8. viceversa, stante l’obbligo generale del giudice di pronunciare su “tutta” la domanda (art. 112 c.p.c.), non è di regola ammesso che si chiuda il processo con l’accertamento solo di alcuni elementi della fattispecie costitutiva di un dato diritto, rimettendosi ad altro giudizio l’accertamento degli altri fatti costitutivi;

9. ciò a meno che, come è nel caso di cui all’art. 445-bis c.p.c., u.c., la pronuncia sia, per legge, destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicchè quanto in essa deciso non può contenere un’efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa (v., in termini, Cass. n. 27010 del 2018 e Cass. n. 9876 del 2019 cit.);

10. ancora meno, in definitiva, può contenere una condanna dell’ente previdenziale all’erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum, per quanto fin qui detto, il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell’accertamento tecnico preventivo;

11. in difformità con quanto fin qui illustrato, il Tribunale ha pronunciato condanna dell’ente previdenziale all’erogazione del beneficio, ritenute assertivamente esistenti tutte le condizioni di legge per il diritto al beneficio preteso, anzichè limitarsi alla mera affermazione della sussistenza del requisito sanitario o al più condizionarne l’erogazione alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari;

12. la sentenza impugnata va, pertanto, cassata in parte qua senza rinvio ex art. 382 c.p.c., u.c., secondo periodo, perchè la causa relativa al requisito extrasanitario non poteva essere proposta; resta ad ogni modo accertato il requisito sanitario;

13. la novità della questione, non preceduta da un consolidato orientamento di legittimità all’epoca del deposito del ricorso, consiglia la compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa in parte qua senza rinvio la sentenza impugnata perchè la causa relativa al requisito extrasanitario non poteva essere proposta; compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 6 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2020

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