Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17787 del 19/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 19/07/2017, (ud. 28/03/2017, dep.19/07/2017),  n. 17787

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7359/2012 proposto da:

G. SRL (OMISSIS), G.G. & C SNC (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE G. MAZZINI 134, presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPE MARIA CIPOLLA, che li rappresenta e

difende;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 30/2011 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 01/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/03/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita.

Fatto

RITENUTO

che:

Con atto registrato il 24 aprile 2003, G.G. & C. S.n.c. cedeva alla G. S.r.l. la propria azienda avente ad oggetto la compravendita di generi di abbigliamento e biancheria intima. L’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di rettifica e liquidazione con cui veniva rideterminato l’avviamento commerciale dell’azienda, liquidando la maggiore imposta di registro. L’atto veniva impugnato dalle due società innanzi alla CTP di Roma che respingeva il ricorso. Avverso tale sentenza proponevano appello le società, contestando l’applicabilità del D.P.R. n. 460 del 1996, art. 2, comma 4, per essere la società cedente in contabilità ordinaria e per avere in ogni caso l’Ufficio applicato il tasso di capitalizzazione per tre, non già al coefficiente specifico dell’azienda verificata, ma ad un coefficiente di redditività media riferita al settore economico di appartenenza. La CTR del Lazio respingeva l’appello, confermando la decisione impugnata. Propone ricorso per la cassazione della sentenza la società G. S.r.l. e la G.G. & C. S.n.c., svolgendo quattro motivi. Si è costituita con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Le parti ricorrenti hanno presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.Con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: “Violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1, L. 7 agosto, n. 241, art. 3, comma 1, e dell’art. 24 Cost., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3″, in quanto la CTR ha ritenuto legittimamente motivato un avviso di rettifica del valore di avviamento di un’azienda sulla base di un non meglio definito coefficiente di redditività media desunto dal settore economico di appartenenza dell’azienda medesima, senza che nell’avviso di rettifica stesso fossero spiegate le modalità seguite dall’A.F. nel determinare il coefficiente.

2. Con il secondo motivo, si censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: ” Violazione e falsa applicazione dell’art. 53 Cost., comma 1, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51, comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3″, in quanto la CTR ha ritenuto corretto la rettifica effettuata dall’Ufficio del valore di avviamento di un’azienda facendo riferimento ad un coefficiente di redditività media del settore economico di appartenenza.

3. Con il terzo motivo, si censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: ” Violazione e falsa applicazione dell’art. 51, comma 4, TUR e del D.P.R. n. 460 del 1996, art. 2, comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3″, in quanto la CTR ha ritenuto corretto rettificare il valore di avviamento di un’azienda assumendo a parametro di riferimento una percentuale di redditività media del settore economico di appartenenza dell’impresa, anzichè come previsto dal D.P.R. n. 460 del 1997, art. 2, comma 4, la percentuale di redditività propria dell’impresa ricostruita, tenendo conto delle caratteristiche tipologiche ed organizzative di essa.

4.Con il quarto motivo, si censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: ” Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e di principi generali in tema di distribuzione degli oneri probatori nel processo tributario in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3″, in quanto l’Amministrazione finanziaria nel corso del giudizio, pur essendo a ciò processualmente onerata, non ha fornito la prova sulle modalità seguite per determinare il coefficiente di redditività del 12% delle aziende del settore, con la conseguenza che lo stesso rimane un dato apodittico.

5. I motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, perchè gli stessi convergono in un’unica sostanziale censura della sentenza impugnata, in ordine alla determinazione del valore di avviamento ai fini dell’imposta di registro, in relazione ad un coefficiente di redditività media pari al 12%, ricostruito dall’Ufficio in ragione del settore economico di appartenenza dell’azienda trasferita.

6. Il ricorso non è fondato in ragione delle seguenti considerazioni.

6.1. Con l’avviso di rettifica e liquidazione impugnato, l’Agenzia delle Entrate ha rettificato il valore di avviamento dichiarato dalle parti, determinandolo mediante capitalizzazione per tre della potenziale redditività dell’azienda, ricavata dall’applicazione del coefficiente di redditività media rilevata per il settore del 12% alla media dei ricavi dichiarati per il triennio precedente la cessione, come dichiarati ai fini del D.P.R. n. 917 del 1986.

L’avviamento è la capacità di profitto di un’attività produttiva, ossia una qualità dell’azienda costituita dal maggior valore che il complesso aziendale, unitariamente considerato, presenta rispetto alla somma dei valori di mercato dei beni che lo compongono, ed implica perciò la considerazione della prevedibile capacità della stessa di coprire i costi (Cass. n. 9115 del 2012).

6.2. Secondo l’indirizzo prevalente espresso da questa Corte, la determinazione del valore di avviamento, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 4, può essere effettuata secondo i criteri fissati dal D.P.R. n. 460 del 1996, art. 2, comma 4 (Cass. Sez. 5, n. 613 del 2006, Cass. Sez. 5, n. 9583 del 2016): “(…) con i criteri per la determinazione del valore di avviamento di un’azienda, fissati dal regolamento, reso con il D.P.R. n. 460 del 1996, art. 2, per l’attuazione dell’accertamento con adesione di cui al D.L. n. 564 del 1994, convertito in L. n. 656 del 1994, il legislatore ha inteso fornire i valori minimi cui l’Amministrazione finanziaria deve attenersi nella procedura transattiva che conduce ad un accertamento con adesione, ciò nella consapevolezza del fatto che solo la proposta di valori inferiori a quelli effettivi e riscontrabili in esito ad un ordinario contenzioso può realisticamente indurre il contribuente ad una soluzione adesiva. Ne ha desunto che, utilizzati al di fuori della procedura adesiva, a tali valori va riconosciuto carattere presuntivo nel senso che l’effettivo valore di accertamento non sia inferiore a quello cui si perviene mediante la loro applicazione (Cass. n. 16705 del 2007, Cass. n. 3505 del 2006, Cass. n. 613 del 2006)” (Cass. n. 20280 del 2008).

6.3. In ordine al valore da attribuire all’avviamento, l’accertamento compiuto dalla CTR non è solo di mero fatto, e perciò non si sottrae al sindacato di legittimità per il profilo invocato dalle società ricorrenti, in quanto presuppone anche la corretta interpretazione della norma di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 4, che prevede che il valore delle aziende va controllato dall’Ufficio con riferimento al valore complessivo dei beni, compreso l’avviamento, al netto delle passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa a norma del codice civile.

Ciò premesso, tenuto conto che per le aziende il valore di avviamento è determinato sulla base della percentuale di redditività applicata alla media dei ricavi accertati o dichiarati ai fini delle imposte sui redditi negli ultimi tre periodi di imposta anteriori al trasferimento moltiplicata per tre (Cass. n. 9583 del 2016), nessuna censura può essere espressa nei confronti della sentenza impugnata, che ha considerato congrua la determinazione del valore di avviamento con riferimento alla percentuale di redditività del 12% delle imprese del settore (settore economico di appartenenza), con un giudizio immune al sindacato di legittimità in quanto adeguatamente motivato, laddove è onere del contribuente, che contesti l’accertamento, in base ad allegazioni puntuali e specifiche, che tengano conto dei fattori economici dell’azienda, dimostrare le ragioni della divergenza dei propri dati da quelli medi indicati dall’Amministrazione finanziaria. Onere processuale a cui la società contribuente non ha ottemperato.

7. Sulla base dei rilievi espressi, il ricorso va rigettato. Spese alla soccombenza, liquidate come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso, condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese di lite a favore dell’Agenzia delle Entrate che liquida in complessivi Euro 2000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 28 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2017

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