Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17786 del 30/07/2010

Cassazione civile sez. II, 30/07/2010, (ud. 27/04/2010, dep. 30/07/2010), n.17786

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.M.A., elettivamente domiciliata in Roma, viale

Parioli n. 47, presso lo studio dell’Avvocato Corti Pio, dal quale e’

rappresentata e difesa, unitamente all’Avvocato Felice Brusatori, per

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PAVEMENT PROPERTIES LIMITED, in persona del legale rappresentante pro

tempore della sede in (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

Roma,

Piazza della Liberta’ n. 20, presso lo studio dell’Avvocato Caroleo

Franco, dal quale e’ rappresentato e difeso, unitamente all’Avvocato

Bruno Dell’Acqua, per procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente —

nonche’ nei confronti di:

Z.G.;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 2003/08,

depositata in data 30 giugno 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27 aprile 2010 dal Consigliere relatore Dott. PETITTI Stefano;

sentito, per la resistente, l’Avvocato Francesco Caroleo, il quale ha

chiesto la dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso;

sentito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI

Domenico, il quale ha chiesto la conferma della relazione.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che G.M.A. ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Milano, depositata il 30 giugno 2008, che, in riforma della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, ha rigettato la domanda ex art. 2901 cod. civ. da essa proposta nei confronti di Z.G. e della Pavement Properties Limited, per la dichiarazione di inefficacia dell’atto di cessione di un immobile dallo Z. alla societa’;

che la Corte d’appello ha ritenuto specificamente formulato il motivo di appello con il quale la Pavement Properties Limited censurava la sentenza di primo grado per omesso esame della eccezione di prescrizione quinquennale tempestivamente formulata e ha accolto tale eccezione, dal momento che l’atto oggetto della domanda era stato stipulato in data (OMISSIS), mentre l’atto di citazione era stato notificato il 24 aprile 2004;

che, inoltre, la G. non aveva dimostrato l’esistenza di atti interruttivi e non poteva in suo favore operare la sospensione di cui all’art. 2941 c.p.c., n. 1, operando detta causa di sospensione solo nei confronti del coniuge Z. e non anche nei confronti dell’altro contraente;

che, quanto alla invocata sospensione ex art. 2941 c.c., n. 8, la Corte escludeva poi la prova del dolo delle parti, rilevando anzi che pochi mesi dopo la stipula dell’atto la Pavement Properties Limited aveva richiesto, con raccomandata, il rilascio dell’immobile e che la G. non aveva contestato il ricevimento di dette comunicazioni;

che la G. propone tre motivi di ricorso;

che, con il primo motivo, rubricato “illegittimita’ e nullita’ della impugnata sentenza della Corte d’appello di Milano del 24/6/2008 per la violazione ex art. 360 c.p.c., punto 3) in ordine alla violazione dell’art. 342 c.p.c. nonche’ ex art. 112 c.p.c.”, la ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello abbia rigettato la propria eccezione di nullita’ dell’atto di appello per mancanza di specificita’ dei motivi, con particolare riferimento alla mancata decisione in ordine alla eccezione di prescrizione;

che la ricorrente afferma quindi che la sentenza dovra’ essere cassata, “fermo restando che la Suprema Corte di Cassazione dovra’ valutare ed esaminare e rispondere al quesito specifico concernente la congruita’ e rispondenza dell’atto di appello proposto dalla Pavement Properties Limited sia requisito ex art. 342 c.p.c.” e chiede “se la Corte ritiene o meno che l’atto di gravame introdotto con la normativa proposta ed indicata fosse idoneo e sufficiente ad integrare i suddetti requisiti e motivi d’appello ex art. 342 c.p.c. e se vi sia stato o meno omissione e violazione dell’art. 112 c.p.c. attesa la sollevata eccezione di nullita’ in sede costitutiva”;

che, con il secondo motivo, rubricato “illegittimita’ e nullita’ della impugnata sentenza della Corte d’appello di Milano del 24/6/2008 per la violazione ex art. 360 c.p.c., punto 3) e per la violazione ex art. 2903 c.c. e ex art. 2941 c.c., nn. 1 e 8“, la ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello abbia ritenuto sussistente la prova di atti interruttivi della prescrizione da parte della Pavement Properties Limited e lamenta una sostanziale inversione dell’onere della prova sul punto;

che, osserva la ricorrente, in atti vi era la prova, desumibile dalla sentenza resa nel giudizio di separazione dallo Z., della collusione tra quest’ultimo e la Pavement Properties Limited, della quale egli era unico quotista, il che avrebbe imposto di configurare in capo a quest’ultima il dolo che, ai sensi dell’art. 2941 c.c., n. 8, avrebbe comportato la sospensione del termine di prescrizione anche nei riguardi dell’acquirente;

che, inoltre, la prescrizione doveva rimanere sospesa sino alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio che era all’epoca ancora esistente tra essa ricorrente e lo Z.;

che il motivo si conclude con la seguente richiesta: “se sia possibile e ammissibile e lecito che in costanza di matrimonio e di rapporto coniugale e di esistenza del dolo certo in capo al coniuge Z.G. gli effetti sospensivi ed interruttivi della prescrizione ex art. 2941 c.c., punti 1 e 8 si estendano ed esplichino effetto nei confronti di tutte le parti contrattuali”;

che, con il terzo motivo, rubricato «illegittimita’ e nullita’ ex art. 360, nn. 3 – 5 per avere errato l’applicazione della legge nonche’ omesso l’esame su un punto decisivo della controversia, avendo erroneamente qualificato e inquadrato le domande per erronea ed omessa motivazione su un punto decisivo nonche’ erronea applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e travisamento di fatto delle risultanze documentali ed istruttorie, nonche’ omessa, manifesta contraddittorieta’ ed inesistente motivazione”, la ricorrente deduce che la Corte d’appello avrebbe travisato completamente le risultanze documentali ed avrebbe altresi’ omesso di considerare alcune circostanze emergenti dagli atti, il tutto con una motivazione carente dal punto di vista logico;

che ha resistito, con controricorso, la Pavement Properties Limited, la quale eccepisce la inammissibilita’ del ricorso;

che non ha svolto attivita’ difensiva Z.G.;

che, avviatasi la procedura ex art. 380 bis cod. proc. civ., il consigliere delegato, ha depositato la relazione che e’ stata comunicata alle parti e al Pubblico Ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il relatore designato, nella relazione depositata in data 25 febbraio 2010, ha formulato la seguente proposta di decisione:

“Sussistono le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, essendo il ricorso manifestamente inammissibile.

Quanto al primo motivo, la ricorrente, nel formulare il quesito, chiede sostanzialmente alla Corte di rivalutare l’atto di appello proposto dalla Pavement Properties Limited, ma, da un lato, non riproduce testualmente l’atto di appello, limitandosi a riprodurre le conclusioni formulate in detto atto; dall’altro non considera la motivazione sul punto espressa dalla Corte d’appello, la quale, sul rilievo che l’eccezione di prescrizione era stata tempestivamente proposta, che era stata coltivata nel prosieguo del giudizio e non era stata neppure esaminata dal giudice di primo grado, ha ritenuto che la statuizione di cui all’art. 342 cod. proc. civ. era stata compiutamente soddisfatta dall’appellante mediante la censura di omesso esame e definizione dell’eccezione di prescrizione, costituente violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., e la riproposizione dell’eccezione medesima.

Il quesito terminativo, inoltre, non risponde ai requisiti formali enucleati dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il quesito di diritto “deve compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie. E’, pertanto, inammissibile il ricorso contenente un quesito di diritto che si limiti a chiedere alla S.C. puramente e semplicemente di accertare se vi sia stata o meno la violazione di una determinata disposizione di legge” (Cass., ord. n. 19769 del 2008; Cass., S.U., n. 6530 del 2008; v. anche Cass., n. 28280 del 2008).

Analogamente, il secondo motivo di ricorso si conclude con un quesito inidoneo nella sua formulazione. La ricorrente, peraltro, omette di considerare che la sospensione ex art. 2941 c.c., n. 1, non e’ affatto stata esclusa dalla Corte d’appello, mentre la censura relativa alla violazione dell’art. 2941 c.c., n. 8, non tiene conto dell’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito circa l’esistenza in atti di tre raccomandate, certamente ricevute dalla ricorrente stessa, provenienti dalla controricorrente e con le quali veniva sollecitata la restituzione dell’immobile oggetto dell’atto del quale e’ stata chiesta la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 cod. civ.; circostanza, questa, che secondo la Corte d’appello, era idonea ad escludere la stessa configurabilita’ del dolo. La ricorrente si limita in proposito a contrapporre di non aver mai ricevuto quelle raccomandate, ma una simile deduzione, integrando un errore revocatorio, non puo’ dare ingresso ad un valido motivo di ricorso ordinario per cassazione.

Il terzo motivo, infine, e’ inammissibile in quanto non reca ne’ la formulazione di un quesito di diritto, ne’ la specifica individuazione del fatto controverso, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., comma 2.

Trova quindi applicazione il principio affermato da questa Corte, secondo cui nella norma dell’art. 366 bis cod. proc. civ, “nonostante la mancanza di riferimento alla conclusivita’ (presente, invece, per il quesito di diritto), il requisito concernente il motivo di cui al precedente art. 360, n. 5 – cioe’ la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione della sentenza impugnata la rende inidonea a giustificare la decisione” – deve consistere in una parte del motivo che si presenti a cio’ specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non e’ possibile ritenerlo rispettato allorquando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attivita’ di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366 bis, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione e’ conseguentemente inidonea sorreggere la decisione.

(Cass., n. 16002 del 2007; Cass., S.U., n. 20603 del 2007; Cass., n. 8897 del 2008);

che il Collegio condivide la proposta di decisione ora richiamata, alla quale non sono state mosse critiche;

che, peraltro, appare opportuno evidenziare ulteriormente, con riferimento al terzo motivo, che lo stesso appare inammissibile anche per difetto di autosufficienza, non essendo riprodotti i documenti dei quali si deduce l’omesso esame, e per la genericita’ delle censure;

che, conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che, in applicazione del principio della soccombenza, la ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimita’, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 3.700,00, di cui Euro 3.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2010

 

 

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